Opinion of Advocate General Campos Sánchez-Bordona delivered on 8 May 2024.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2024:391
Date08 May 2024
Celex Number62022CC0717
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

presentate l’8 maggio 2024 (1)

Cause C717/22 e C372/23

SISTEM LUX OOD

e

VU

contro

Teritorialna direktsia Mitnitsa Burgas

Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Rayonen sad Svilengrad (Tribunale distrettuale di Svilengrad, Bulgaria) e dall’Administrativen sad Haskovo (Tribunale amministrativo di Haskovo, Bulgaria)

«Rinvio pregiudiziale — Unione doganale e libera circolazione delle merci — Regolamento (UE) n. 952/2013 — Violazione della normativa doganale — Sanzioni amministrative — Sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate — Normativa nazionale che prevede la confisca dell’oggetto della violazione doganale — Beni appartenenti a un terzo»






1. Nell’ambito di questi due rinvii pregiudiziali, due giudici bulgari sottopongono alla Corte di giustizia i loro dubbi sull’interpretazione del regime di infrazioni e sanzioni previsto dal regolamento (UE) n. 952/2013 (2).

2. In sostanza, con le loro questioni essi chiedono: a) se l’intenzionalità rappresenti un elemento costitutivo essenziale dell’infrazione consistente nel non fornire alle autorità doganali le informazioni previste all’articolo 15 del codice doganale; e b) se il diritto dell’Unione osti a una normativa nazionale che preveda, in circostanze come quelle delle controversie oggetto dei procedimenti principali, la confisca delle merci come sanzione per l’inosservanza degli obblighi doganali.

I. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

1. Decisione quadro 2005/212/GAI (3)

3. L’articolo 1 («Definizioni»), quarto trattino, definisce la «“confisca”, una sanzione o misura, ordinata da un’autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per uno o più reati, che consiste nel privare definitivamente di un bene» (4).

2. Codice doganale

4. Il considerando 38 così recita:

«È opportuno tener conto della buona fede della persona interessata nei casi in cui un’obbligazione doganale sorge in seguito a inosservanza della normativa doganale e minimizzare l’impatto della negligenza da parte del debitore».

5. Il considerando 45 afferma quanto segue:

«È opportuno stabilire a livello dell’Unione le norme relative alle circostanze che possono comportare la distruzione o rimozione in altro modo delle merci da parte delle autorità doganali, norme che precedentemente dovevano essere adottate a livello nazionale».

6. L’articolo 15 («Fornitura di informazioni alle autorità doganali») così dispone:

«1. Chiunque intervenga direttamente o indirettamente nell’espletamento delle formalità doganali o nei controlli doganali fornisce alle autorità doganali, su loro richiesta e entro i termini specificati, tutta la documentazione e le informazioni prescritte, nella forma appropriata, nonché tutta l’assistenza necessaria ai fini dell’espletamento di tali formalità o controlli.

2. La presentazione di una dichiarazione in dogana, di una dichiarazione per la custodia temporanea, di una dichiarazione sommaria di entrata, di una dichiarazione sommaria di uscita, di una dichiarazione di riesportazione o di una notifica di riesportazione di una persona alle autorità doganali o di una domanda per ottenere un’autorizzazione o qualsiasi altra decisione impegna la persona interessata per quanto riguarda:

a) l’accuratezza e completezza delle informazioni riportate nella dichiarazione, notifica o domanda;

b) l’autenticità, l’accuratezza e la validità dei documenti a sostegno della dichiarazione, notifica o domanda; e

c) se del caso, l’osservanza di tutti gli obblighi relativi al vincolo delle merci in questione al regime doganale interessato o allo svolgimento delle operazioni autorizzate.

Il primo comma si applica anche alla fornitura di qualsiasi informazione richiesta dalle autorità doganali o a esse comunicata, in qualsiasi altra forma.

Qualora a presentare la dichiarazione, la notifica o la domanda, oppure a fornire le informazioni, sia un rappresentante doganale della persona interessata, di cui all’articolo 18, anche detto rappresentante doganale è tenuto a osservare gli obblighi di cui al primo comma del presente paragrafo».

7. L’articolo 42 («Applicazione di sanzioni») così stabilisce:

«1. Ciascuno Stato membro prevede sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa doganale. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2. In caso di applicazione di sanzioni amministrative, esse possono avere tra l’altro la forma di:

a) un onere pecuniario imposto dalle autorità doganali, se del caso anche applicato in sostituzione di una sanzione penale;

b) revoca, sospensione o modifica di qualsiasi autorizzazione posseduta dall’interessato.

(…)».

8. L’articolo 79 («Obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza»), paragrafo 1, così dispone:

«Per merci soggette ai dazi all’importazione, sorge un’obbligazione doganale all’importazione in seguito all’inosservanza di:

a) uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale in relazione all’introduzione di merci non unionali nel territorio doganale dell’Unione, alla loro sottrazione alla vigilanza doganale o per la circolazione, la trasformazione, il magazzinaggio, la custodia temporanea, l’ammissione temporanea o la rimozione di siffatte merci all’interno di tale territorio;

b) uno degli obblighi stabiliti nella normativa doganale per quanto concerne le merci in regime di uso finale all’interno del territorio doganale dell’Unione;

c) una condizione fissata per il vincolo di merci non unionali a un regime doganale o per la concessione, in virtù dell’uso finale delle merci, di un’esenzione dai dazi o di un’aliquota ridotta di dazio all’importazione».

9. L’articolo 158 («Dichiarazione in dogana delle merci e vigilanza doganale sulle merci unionali») così prevede:

«1. Tutte le merci destinate a essere vincolate a un regime doganale, a eccezione del regime di zona franca, sono oggetto di una dichiarazione in dogana appropriata al regime in questione.

2. In casi specifici, diversi da quelli di cui all’articolo 6, paragrafo 2, una dichiarazione in dogana può essere presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

3. Le merci unionali dichiarate per l’esportazione, il transito all’interno dell’Unione o il perfezionamento passivo sono soggette a vigilanza doganale dal momento dell’accettazione della dichiarazione di cui al paragrafo 1 fino al momento in cui escano dal territorio doganale dell’Unione o siano abbandonate allo Stato o distrutte o fino a quando la dichiarazione in dogana sia invalidata».

10. Ai sensi dell’articolo 198 («Misure che devono prendere le autorità doganali»):

«1. Le autorità doganali prendono tutte le misure necessarie, compresa la confisca e la vendita o la distruzione, per rimuovere le merci nei casi seguenti:

a) qualora non sia stato osservato uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale in relazione all’introduzione di merci non unionali nel territorio doganale dell’Unione o le merci siano state sottratte alla vigilanza doganale;

(…)».

11. L’articolo 233, («Obblighi del titolare del regime di transito unionale nonché del vettore e del destinatario di merci che circolano in regime di transito unionale»), paragrafo 3, stabilisce quanto segue:

«Gli spedizionieri o i destinatari di merci che accettano le merci sapendo che esse circolano in regime di transito unionale sono anch’essi tenuti a presentarle intatte all’ufficio doganale di destinazione nel termine prescritto e conformemente alle misure adottate dalle autorità doganali per la loro identificazione».

B. Diritto nazionale. Zakon za mitnitsite (legge doganale)

12. L’articolo 231 prevede che le decisioni che impongono sanzioni amministrative sono adottate dal direttore dell’agenzia doganale o dai funzionari da lui nominati.

13. L’articolo 233 così dispone:

«1. Chiunque trasferisca o trasporti merci al di là del confine dello Stato, o tenti di farlo, all’insaputa o senza l’autorizzazione delle autorità doganali, è sanzionato, quando l’atto commesso non costituisca reato, con una sanzione pecuniaria per contrabbando doganale di entità compresa tra il 100 e il 200 % del valore in dogana delle merci o, in caso di esportazione, del valore delle merci.

(…).

6. I prodotti che sono oggetto di contrabbando doganale sono confiscati a favore dello Stato, chiunque ne sia il proprietario, e qualora manchino o siano stati sottratti, [l’autore] è condannato per l’equivalente del loro valore doganale o, nel caso di esportazione, del valore delle merci.

(…)».

II. Fatti, procedimenti e questioni pregiudiziali

14. Il 28 maggio 2021, VU, cittadino serbo alla guida di un autoarticolato con un semirimorchio carico di profili di alluminio, si è presentato a un posto di controllo doganale bulgaro provenendo dalla Turchia e diretto in Serbia.

15. Durante la verifica dei documenti doganali e la pesatura del veicolo veniva accertata la presenza di una quantità di merce manifestamente superiore a quella dichiarata in tali documenti.

16. Dopo la relativa ispezione, nell’area di carico del veicolo venivano rinvenuti 13 bancali con profili di alluminio. In base alla documentazione, cinque di essi corrispondevano interamente al carico di una determinata impresa esportatrice. I profili contenuti nei restanti 8 bancali, spediti da un’altra società, non erano stati dichiarati.

17. Questi fatti hanno dato origine a due procedimenti giudiziari, nei quali ciascuno dei giudici competenti ha deciso di presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia.

A. Causa C717/22

18. Il 28 maggio 2021, la Teritorialna direktsia «Juzhna morska» (direzione territoriale «Juzhna morska») ha avviato un procedimento sanzionatorio amministrativo nei confronti del conducente dell’autoarticolato con semirimorchio per violazione dell’articolo 233, paragrafo 1, della legge doganale. Le lastre di alluminio non dichiarate e l’autoarticolato sono stati confiscati.

19. Il procedimento sanzionatorio amministrativo è stato...

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