Opinion of Advocate General Bobek delivered on 3 December 2020.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62018CC0650
ECLIECLI:EU:C:2020:985
Date03 December 2020
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MICHAL BOBEK

presentate il 3 dicembre 2020 (1)

Causa C650/18

Ungheria

contro

Parlamento europeo

«Ricorso di annullamento — Articolo 7, paragrafo 1, TUE — Proposta motivata del Parlamento europeo — Competenza della Corte — Articolo 263TFUEArticolo 269TFUE — Risoluzione su una proposta recante l’invito al Consiglio a constatare l’esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell’Ungheria dei valori comuni dell’Unione — Norme per il conteggio dei voti ai sensi dell’articolo 354TFUE e dell’articolo 178 del regolamento interno del Parlamento — Nozione di voto espresso — Esclusione delle astensioni»






I. Introduzione

1. Il 12 settembre 2018, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione su una proposta recante l’invito al Consiglio a constatare, a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, TUE, l’esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell’Ungheria dei valori su cui si fonda l’Unione (in prosieguo: la «risoluzione impugnata») (2). Con il presente ricorso, l’Ungheria chiede l’annullamento di tale risoluzione ai sensi dell’articolo 263TFUE.

2. Il ricorso solleva due questioni giuridiche fondamentali. In primo luogo, ci si chiede se le proposte motivate adottate ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, TUE siano suscettibili di controllo giurisdizionale ai sensi dell’articolo 263TFUE, in particolare alla luce dell’articolo 269TFUE. In secondo luogo, in caso di risposta affermativa a tale questione, ci si chiede in che modo debbano essere conteggiate le astensioni in seno al Parlamento al fine di determinare se sia stata raggiunta o meno la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, come richiesto dall’articolo 354TFUE.

II. Contesto normativo

A. Trattati dell’Unione

3. L’articolo 7TUE così dispone:

«1. Su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione europea, il Consiglio, deliberando alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all’articolo 2. Prima di procedere a tale constatazione il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e può rivolgergli delle raccomandazioni, deliberando secondo la stessa procedura.

Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale constatazione permangono validi.

2. Il Consiglio europeo, deliberando all’unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione europea e previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare l’esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui all’articolo 2, dopo aver invitato tale Stato membro a presentare osservazioni.

3. Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall’applicazione dei trattati, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell’agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.

Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dai trattati.

4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 3, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione.

5. Le modalità di voto che, ai fini del presente articolo, si applicano al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sono stabilite nell’articolo 354 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea».

4. Conformemente all’articolo 263TFUE, la Corte di giustizia esercita un controllo di legittimità sugli atti del Parlamento europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.

5. Inoltre, l’articolo 269TFUE prevede quanto segue:

«La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sulla legittimità di un atto adottato dal Consiglio europeo o dal Consiglio a norma dell’articolo 7 del trattato sull’Unione europea unicamente su domanda dello Stato membro oggetto di una constatazione del Consiglio europeo o del Consiglio e per quanto concerne il rispetto delle sole prescrizioni di carattere procedurale previste dal suddetto articolo.

La domanda deve essere formulata entro il termine di un mese a decorrere da detta constatazione. La Corte statuisce entro il termine di un mese a decorrere dalla data della domanda».

6. La regola generale in materia di voto in seno al Parlamento europeo, prevista all’articolo 231TFUE, prevede che, salvo contrarie disposizioni dei trattati, il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei suffragi espressi. Il regolamento interno fissa il numero legale.

7. L’articolo 354TFUE così dispone:

«Ai fini dell’articolo 7 del trattato sull’Unione europea relativo alla sospensione di taluni diritti derivanti dall’appartenenza all’Unione, il membro del Consiglio europeo o del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione non partecipa al voto e nel calcolo del terzo o dei quattro quinti degli Stati membri di cui ai paragrafi 1 e 2 di detto articolo non si tiene conto dello Stato membro in questione. L’astensione di membri presenti o rappresentati non osta all’adozione delle decisioni di cui al paragrafo 2 di detto articolo.

Per l’adozione delle decisioni di cui all’articolo 7, paragrafi 3 e 4 del trattato sull’Unione europea, per maggioranza qualificata s’intende quella definita conformemente all’articolo 238, paragrafo 3, lettera b) del presente trattato.

Qualora, a seguito di una decisione di sospensione dei diritti di voto adottata a norma dell’articolo 7, paragrafo 3 del trattato sull’Unione europea, il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata sulla base di una delle disposizioni dei trattati, per maggioranza qualificata s’intende quella definita conformemente all’articolo 238, paragrafo 3, lettera b) del presente trattato o, qualora il Consiglio agisca su proposta della Commissione o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, quella definita conformemente all’articolo 238, paragrafo 3, lettera a).

Ai fini dell’articolo 7 del trattato sull’Unione europea, il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresenta la maggioranza dei membri che lo compongono».

8. L’«[a]rticolo unico» del Protocollo (n. 24) sull’asilo per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea prevede quanto segue:

«Gli Stati membri dell’Unione europea, dato il livello di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali da essi garantito, si considerano reciprocamente paesi d’origine sicuri a tutti i fini giuridici e pratici connessi a questioni inerenti l’asilo. Pertanto, la domanda d’asilo presentata da un cittadino di uno Stato membro può essere presa in esame o dichiarata ammissibile all’esame in un altro Stato membro unicamente nei seguenti casi:

a) se lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino procede, dopo l’entrata in vigore del trattato di Amsterdam, avvalendosi dell’articolo 15 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, all’adozione di misure che derogano, nel suo territorio, agli obblighi previsti da detta Convenzione;

b) se è stata avviata la procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea e finché il Consiglio o, se del caso, il Consiglio europeo non prende una decisione al riguardo, nei confronti dello Stato membro di cui il richiedente è cittadino;

c) se il Consiglio ha adottato una decisione conformemente all’articolo 7, paragrafo 1 del trattato sull’Unione europea nei riguardi dello Stato membro di cui il richiedente è cittadino ovvero se il Consiglio europeo ha adottato una decisione conformemente all’articolo 7, paragrafo 2 di detto trattato riguardo allo Stato membro di cui il richiedente è cittadino;

(…)».

B. Regolamento del Parlamento europeo

9. L’articolo 83 del regolamento del Parlamento europeo (in prosieguo: il «regolamento interno») (3), rubricato «Violazione dei principi e dei valori fondamentali da parte di uno Stato membro», prevedeva quanto segue:

«1. Il Parlamento, sulla base di una relazione specifica della commissione competente elaborata a norma degli articoli 45 e 52, può:

a) porre in votazione una proposta motivata in cui invita il Consiglio ad agire ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea;

b) porre in votazione una proposta in cui invita la Commissione o gli Stati membri a presentare una proposta ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea;

c) porre in votazione una proposta in cui invita il Consiglio ad agire ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, o, in seguito, dell’articolo 7, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea.

2. Le richieste di approvazione provenienti dal Consiglio relative a una proposta presentata a norma dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del trattato sull’Unione europea, corredate delle osservazioni formulate dallo Stato membro interessato, sono comunicate al Parlamento e deferite alla commissione competente in conformità dell’articolo 99. Tranne in casi urgenti e giustificati, il Parlamento delibera su proposta della commissione competente.

3. In conformità dell'articolo 354 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 richiedono la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che costituisce la maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento.

(...)».

10. L’articolo 178 del regolamento interno, concernente la «Votazione», stabiliva quanto segue:

«1. Il Parlamento vota di norma per...

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