Opinion of Advocate General Kokott delivered on 12 January 2023.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:24
Date12 January 2023
Celex Number62021CC0677
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

del 12 gennaio 2023(1)

Causa C-677/21

Fluvius Antwerpen

contro

MX

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vredegerecht te Antwerpen (giudice di pace di Anversa, Belgio)]

«Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Operazioni imponibili – Soggetto passivo – Consumo illegale di energia elettrica – Fatturazione dell’energia elettrica consumata illegalmente da parte del gestore di distribuzione della rete competente – Nozione di “attività economica” – Nozione di “altro ente di diritto pubblico” – Carattere trascurabile delle attività di cui all’articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva IVA»






I. Introduzione

1. Nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale, la Corte è chiamata ad esaminare le conseguenze sotto il profilo del diritto in materia di IVA di un «furto di energia elettrica». Il giudice del rinvio si chiede infatti se l’utente illegale di energia elettrica debba pagare l’energia elettrica consumata comprensiva dell’IVA dovuta oppure solo il cosiddetto prezzo netto privo di IVA. Nel caso di specie, ha avuto luogo un prelievo illegale di energia elettrica per uso personale presso l’indirizzo di residenza, prelievo che è stato scoperto dal gestore della rete di distribuzione ed è stato successivamente fatturato al «ladro di energia elettrica».

2. La Corte è pertanto investita della questione fondamentale se al consumatore che agisce illegalmente debba essere addebitata l’IVA al pari del consumatore che agisce in maniera conforme alla legge, qualora egli consumi energia elettrica in quantità corrispondente, oppure se lo stesso possa «risparmiarsi» l’IVA. Ciò dipende, in sostanza, unicamente dalla questione se anche una fornitura «involontaria» al consumatore da parte di un soggetto passivo costituisca un’operazione imponibile e soggetta ad imposta ai sensi del diritto in materia di IVA.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

3. Il contesto normativo dell’Unione è costituito dalla direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «direttiva IVA») (2).

4. L’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA prevede quanto segue:

«Sono soggette all’IVA le operazioni seguenti:

a) le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale».

5. L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA dispone quanto segue:

«Si considera “soggetto passivo” chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.

Si considera “attività economica” ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità».

6. L’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva IVA, così recita:

«1. Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni.

Tuttavia, allorché tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere, essi devono essere considerati soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza.

In ogni caso, gli enti succitati sono considerati soggetti passivi per quanto riguarda le attività elencate nell’allegato I quando esse non sono trascurabili».

7. L’articolo 14, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), della direttiva IVA stabilisce quanto ricorre una cessione:

«1. Costituisce “cessione di beni” il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario.

2. Oltre all’operazione di cui al paragrafo 1, sono considerate cessione di beni le operazioni seguenti:

a) il trasferimento, accompagnato dal pagamento di un’indennità, della proprietà di un bene in forza di un’espropriazione compiuta dalla pubblica amministrazione o in suo nome o a norma di legge».

8. L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva IVA ha ad oggetto la fornitura di energia elettrica e precisa quanto segue:

«Sono assimilati a beni materiali l’energia elettrica, il gas, il calore o il freddo e simili».

B. Normativa belga

9. La direttiva IVA è stata attuata in Belgio dal codice IVA. Inoltre, disposizioni sulla fornitura di energia e sulla corrispondente fatturazione sono contenute nel decreto fiammingo sull’energia.

10. L’articolo 5.2.3, § 1, del decreto sull’energia prevede che se a un cliente privato viene comunicata la risoluzione del contratto dal suo fornitore di energia, ad esempio per inadempimento, e il cliente in parola non stipula un nuovo contratto presso un altro fornitore di energia, questi viene rifornito dal gestore della rete di distribuzione.

11. Dal 1° maggio 2018, a seguito della modifica della legge sull’energia e del decreto sull’energia, esistono disposizioni speciali che disciplinano il prelievo illegale di energia e la relativa indennità. Esse sono contenute attualmente nell’articolo 1.1.3, 40° /1 in combinato disposto con l’articolo 5.1.2 della legge sull’energia e l’articolo 4.1.2 del decreto sull’energia.

12. L’articolo 1.1.3, 40° /1, della legge sull’energia definisce la nozione di frode energetica come ogni azione illecita di un soggetto, tanto attiva quanto passiva, che si accompagna all’ottenimento di un vantaggio indebito.

13. L’articolo 5.1.2 della legge sull’energia stabilisce inoltre che i costi sostenuti dal gestore della rete di distribuzione per ovviare alla frode energetica di cui all’articolo 1.1.3, 40° /l, i costi per la disattivazione di cui al paragrafo precedente, la regolarizzazione dell’allacciamento o del sistema di misurazione, il nuovo allacciamento, il vantaggio indebitamente ottenuto, i costi per il vantaggio illegalmente ottenuto e gli interessi sono a carico dell’utente della rete di cui trattasi. A ciò si aggiunge il fatto che il gestore della rete o il soggetto dal medesimo incaricato recupera i costi di cui sopra, nonché il vantaggio indebitamente ottenuto e gli interessi, direttamente dall’utente della rete.

14. L’articolo 4.1.2. § 1, del decreto sull’energia prescrive il modo in cui deve essere calcolato il vantaggio indebito e quali elementi ne facciano parte. Il vantaggio indebitamente ottenuto riguarda pertanto, inter alia, le spese eluse per l’energia fornita (articolo 4.1.2. § 1, terzo comma, 4° decreto sull’energia).

15. L’articolo 4.1.2. § 3, del decreto sull’energia prevede inoltre che l’indennità addebitata per il vantaggio indebitamente ottenuto venga fissata con modalità ben determinate e comprenda imposte, accise e IVA.

III. Fatti e domanda di pronuncia pregiudiziale

16. La persona fisica MX (in prosieguo: il «convenuto») è stata citata in giudizio dal gestore della rete di distribuzione, la Fluvius Antwerpen (in prosieguo: la «Fluvius») per il pagamento dell’importo di EUR 813,41 (IVA inclusa) per il consumo di energia elettrica nel periodo dal 7 maggio 2017 al 7 agosto 2019.

17. Stando alle informazioni pubbliche disponibili su Internet, il gestore della rete di distribuzione Fluvius sembra essere una persona giuridica di diritto pubblico incaricata, quale associazione di diversi comuni, dell’espletamento di compiti di interesse pubblico. Di questi ultimi fa parte, inter alia, la gestione della rete di distribuzione di energia elettrica e gas ai sensi delle disposizioni fiamminghe. Secondo la Fluvius, sussiste per contro una personalità di diritto civile, che viene definita dal Regno del Belgio come forma giuridica sui generis.

18. La Fluvius fatturava alla convenuta la fornitura di energia elettrica per un importo di EUR 813,41, di cui EUR 131,45 EUR a titolo di IVA. Tale fatturazione non aveva luogo in quanto la Fluvius forniva energia elettrica al convenuto sulla base dell’obbligo di servizio pubblico in forza dell’articolo 5.2.3., § 1, del decreto sull’energia. Essa aveva luogo perché il convenuto prelevava energia al proprio indirizzo di residenza senza stipulare un contratto con un fornitore commerciale di energia e senza avere in precedenza ricevuto comunicazione della risoluzione contrattuale da un (altro) fornitore di energia commerciale a tale indirizzo. Il giudice del rinvio ritiene che il prelievo di energia elettrica dalla rete senza stipulare un contratto commerciale e senza informarne il gestore della rete di distribuzione possa essere considerato un’azione illecita che si accompagna all’ottenimento di un vantaggio indebito, e che costituisca dunque una frode energetica.

19. La fatturazione avveniva dopo che la Fluvius, trascorso un certo periodo, aveva constatato tale prelievo di fatto (in prosieguo: il «prelievo illegale»). In base a un raffronto del contatore all’inizio del prelievo illegale e alla fine del medesimo, per il consumo in tale periodo veniva fatturato un importo di EUR 813,41, di cui EUR 131,45 a titolo di IVA.

20. Per il periodo di fatturazione sono rilevanti le norme in materia di allacciamento della Fluvius. Tali norme nulla dicono, tuttavia, circa l’ammontare dell’indennità che verrà addebitata in caso di prelievo illegale né tantomeno sulla questione se detta indennità verrà assoggettata ad IVA. Viene unicamente indicato, alla rubrica «Prelievo illegale di energia e indennità per la regolarizzazione», che il consumo, tanto registrato quanto eventualmente non registrato, come conseguenza di un prelievo illegale, sarà addebitato dal gestore di distribuzione della rete a colui che effettua il prelievo.

21. La Fluvius ritiene che il...

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