Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 26 January 2023.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:53
Date26 January 2023
Celex Number62021CC0689
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate il 26 gennaio 2023 (1)

Causa C689/21

X

contro

Udlændinge- og Integrationsministeriet

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret (Corte regionale dell’Est, Danimarca)]

«Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articolo 20 TFUE – Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Cittadinanza di uno Stato membro e di uno Stato terzo – Perdita ipso iure della cittadinanza dello Stato membro al compimento dei 22 anni per mancanza di un legame effettivo in assenza di una domanda di mantenimento anteriore a detta data – Perdita della cittadinanza dell’Unione – Esame, in base al principio di proporzionalità, delle conseguenze della perdita sotto il profilo del diritto dell’Unione»






I. Introduzione

1. La normativa nazionale di uno Stato membro prevede, a determinate condizioni, la perdita ipso iure della cittadinanza da parte dei propri cittadini al compimento dei 22 anni per assenza di un legame effettivo e in mancanza di una domanda di mantenimento della cittadinanza anteriore a tale data. Ciò comporta, quindi, per l’interessato, la perdita dello status di cittadino dell’Unione, senza che le autorità nazionali verifichino, sotto il profilo del diritto dell’Unione, la proporzionalità degli effetti che detta perdita dispiega sulla sua situazione quando la domanda è presentata dopo il raggiungimento della succitata età.

2. Il giudice del rinvio chiede chiarimenti sulla questione della conformità o meno di una siffatta normativa nazionale all’articolo 20 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

3. La presente causa rappresenta la quarta parte del capitolo relativo agli obblighi degli Stati membri in materia di acquisto e di perdita della cittadinanza alla luce del diritto dell’Unione, aperto con la causa che ha dato origine alla sentenza Rottmann (2). La giurisprudenza risultante da detta sentenza è stata confermata dalla Corte nelle sentenze Tjebbes e a. (3) e Wiener Landesregierung (Revoca di una garanzia di naturalizzazione) (4). La presente causa offre alla Corte l’occasione di esaminare nuovamente le condizioni della perdita ipso iure della cittadinanza di uno Stato membro implicante la perdita dello status di cittadino dell’Unione alla luce dei requisiti derivanti dal diritto dell’Unione, come interpretati dalla Corte nella sentenza Tjebbes e a.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

4. L’articolo 20, paragrafo 1, TFUE istituisce la cittadinanza dell’Unione e stabilisce che «chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro» è cittadino dell’Unione. Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera a), TFUE, i cittadini dell’Unione hanno il «diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri».

5. Ai sensi dell’articolo 7 della Carta, ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni.

B. Diritto danese

6. L’articolo 8, paragrafo 1, della Lov nr. 422 om dansk indfødsret, lovbekendtgørelse (legge sulla nazionalità danese, decreto di codificazione n. 422), del 7 giugno 2004, nella sua versione applicabile alla controversia principale (in prosieguo: la «legge sulla nazionalità»), prevede quanto segue:

«La persona nata all’estero che non ha mai risieduto nel territorio nazionale e non vi ha nemmeno soggiornato in condizioni indicanti un legame di coesione con la Danimarca perde la cittadinanza danese al compimento dei 22 anni di età, salvo divenga, in tal modo, apolide. Tuttavia, il Ministro per i Rifugiati, i Migranti e l’Integrazione, o la persona da esso autorizzata a tal fine, può, su richiesta presentata prima di tale data, consentire il mantenimento della cittadinanza».

7. La cirkulæreskrivelse nr. 10873 om naturalisation (circolare sulla naturalizzazione n. 10873), del 13 ottobre 2015, è stata modificata dalla circolare n. 9248 del 16 marzo 2016 (in prosieguo: la «circolare sulla naturalizzazione»).

8. In base alla circolare sulla naturalizzazione, gli ex cittadini danesi che hanno perso la cittadinanza danese in forza dell’articolo 8, paragrafo 1, della legge sulla nazionalità devono, in linea di principio, soddisfare le condizioni generali di acquisto della cittadinanza danese previste dalla legge. Ciò significa che le persone che soddisfano le condizioni previste da detta circolare per quanto concerne il soggiorno, l’età, la buona condotta, i debiti nei confronti delle autorità pubbliche, l’autosufficienza, l’occupazione e la conoscenza della lingua danese e della società, della cultura e della storia danesi rientrano nel progetto di legge del governo danese sulla concessione della cittadinanza. Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, di detta circolare, il richiedente deve risiedere sul territorio nazionale all’atto della richiesta di naturalizzazione. In forza dell’articolo 7 di detta circolare, al richiedente è richiesto un soggiorno ininterrotto di nove anni.

9. In applicazione dell’articolo 13, in combinato disposto con l’allegato 1, punto 3, della medesima circolare, i requisiti generali in materia di soggiorno possono essere attenuati per le persone che possedevano in precedenza la cittadinanza danese o che sono di origine danese.

III. Fatti del procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

10. La ricorrente nel procedimento principale, nata il 5 ottobre 1992 negli Stati Uniti d’America, possiede, dalla nascita, la cittadinanza danese e americana e non ha mai risieduto in Danimarca. Ha due fratelli e sorelle che vivono negli Stati Uniti, uno dei quali ha la cittadinanza danese, e non ha alcun genitore, fratello o sorella in Danimarca.

11. Il 17 novembre 2014 la ricorrente nel procedimento principale ha presentato all’Udlændinge – og Integrationsministeriet (Ministero dell’Immigrazione e dell’Integrazione) una domanda di certificato di mantenimento della cittadinanza danese dopo il compimento dei 22 anni di età. Sulla base delle informazioni ivi contenute, detto Ministero ha concluso che essa aveva soggiornato in Danimarca per un periodo massimo di 44 settimane prima di compiere 22 anni. Inoltre, la ricorrente nel procedimento principale ha dichiarato di aver soggiornato in Danimarca per 5 settimane dopo il suo 22° compleanno e di aver fatto parte, nel 2015, della nazionale danese di basket femminile. Essa ha altresì indicato di aver trascorso circa 3‑4 settimane in Francia nel corso del 2005. A parte questo, tuttavia, nulla indica che la ricorrente abbia soggiornato nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione.

12. Con decisione del 31 gennaio 2017 (in prosieguo: la «decisione controversa»), il Ministero dell’Immigrazione e dell’Integrazione ha informato la ricorrente nel procedimento principale della perdita della cittadinanza danese al compimento dei 22 anni di età, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, prima frase, della legge sulla nazionalità, e dell’impossibilità di avvalersi della deroga prevista all’articolo 8, paragrafo 1, seconda frase, di detta legge, poiché la domanda di mantenimento della cittadinanza era stata presentata dopo il compimento dei 22 anni di età. Tale decisione precisa, segnatamente, che la ricorrente nel procedimento principale ha perso la cittadinanza danese al raggiungimento dei 22 anni di età, non avendo mai risieduto in Danimarca e non avendovi mai soggiornato in condizioni indicanti un legame di coesione con detto Stato membro, posto che la durata totale di tutti i periodi di soggiorno da lei trascorsi sul territorio nazionale prima dei 22 anni era pari, al massimo, solo a 44 settimane.

13. Il 9 febbraio 2018, la ricorrente nel procedimento principale ha proposto dinanzi al Københavns byret (Tribunale municipale di Copenaghen, Danimarca) una domanda di annullamento della decisione controversa e di riesame della causa. Con ordinanza del 3 aprile 2020, la causa è stata rinviata dinanzi all’Østre Landsret (Corte regionale dell’Est, Danimarca), che ha deciso di esaminare la causa in primo grado.

14. In tali circostanze, con decisione dell’11 ottobre 2021, pervenuta alla Corte il 16 novembre 2021, l’Østre Landsret (Corte regionale dell’Est) ha deciso di sospendere la decisione e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 20 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 7 [della Carta], osti a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, secondo la quale la cittadinanza di tale Stato membro viene persa in linea di principio ex lege al compimento dei 22 anni di età in caso di persone nate al di fuori di tale Stato membro, che non hanno mai vissuto in tale Stato membro e che non vi hanno nemmeno soggiornato in circostanze che indichino un legame di coesione con tale Stato membro, con la conseguenza che le persone che non possiedono anche la cittadinanza di un altro Stato membro sono private del loro status di cittadini dell’Unione e dei diritti connessi, tenuto conto del fatto che dalla normativa di cui trattasi nel procedimento principale risulta che:

a) l’esistenza di un legame di coesione con lo Stato membro è presunta, in particolare, dopo un totale di un anno di soggiorno in tale Stato membro,

b) se la domanda di mantenimento della cittadinanza è presentata prima del compimento dei 22 anni, l’autorizzazione a conservare la cittadinanza dello Stato membro può essere ottenuta a condizioni meno rigorose e a tal fine le autorità competenti esaminano le conseguenze della perdita della cittadinanza; e

c) la cittadinanza persa dopo il compimento dei 22 anni di età può essere riacquistata soltanto con la naturalizzazione, per la quale si prevedono una serie di requisiti, tra cui il soggiorno ininterrotto nello Stato membro per un lungo periodo, sebbene il requisito della durata del...

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