Ordinamento dell'Unione europea e ordinamento italiano: 'prove tecniche' d'integrazione

AuthorLuciano Garofalo
Pages245-264
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Luciano Garofalo
Ordinamento dell’Unione
europea e ordinamento italiano:
prove tecniche” d’integrazione
S: 1. Premesse. – 2. Segue: il processo d’integrazione europea e le sue esigenze “costi-
tuzionali”. – 3. L’ordinamento “comunitario” nella Costituzione italiana. – 4. Segue: le
prassi interpretative nella recente giurisprudenza della Corte costituzionale. – 5. Ordinamento
dell’Unione europea e obbligo di “conformazione”. – 6. Un contributo alla ricostruzione
sistematica.
1. Lo stato attuale dei rapporti tra ordinamento italiano ed ordinamento
dell’Unione europea – almeno per quanto riguarda l’inquadramento sistematico
– costituisce una nebulosa nella quale non è sempre facile orientarsi. Molte sono
le ragioni che determinano una situazione del genere. Tra le tante, è da segnalare
anzitutto l’approccio fortemente gradualista utilizzato dalla nostra Corte costitu-
zionale che, ancora oggi, non ha definito con chiarezza la sua posizione sulle
problematiche di carattere sistematico determinate dall’ormai decennale riforma
dell’art. 117, 1° comma, Cost.1; disposizione che, come è noto, ha inserito un
esplicito riferimento all’“ordinamento comunitario” tra i vincoli che gravano su
Stato e Regioni nell’esercizio delle relative potestà legislative. Dall’altro lato,
giocano un ruolo importante le evidenti perplessità con cui la dottrina italiana di
diritto internazionale e comunitario ha accolto tale aspetto della riforma del 2001
del titolo V della Costituzione italiana; perplessità che, invece, non ha sollevato
il riferimento agli “obblighi internazionali” contenuto, agli stessi fini, nella
medesima disposizione costituzionale2.
Per il riferimento agli obblighi internazionali, infatti, la maggior parte della
dottrina, pur criticando – forse non a torto – la sedes materiae nella quale il legi-
slatore ha inteso inserire il principio enunciato da tale disposizione3, non ha man-
1 L. cost. 18 ottobre 2001 n. 3, GURI 248, 24 ottobre 2001.
2 Per un’ampia ricostruzione di tale dibattito vedi L. G, Obblighi internazionali e
funzione legislativa, Torino, 2009, p. 7 ss.
3 Critica la “collocazione” della norma in esame, pur sottolineandone l’importanza e la novità,
B. C, Note sulle recenti modiche della Costituzione italiana in tema di rispetto degli
obblighi internazionali e comunitari, in Studi di diritto internazionale in onore di Gaetano Aran-
gio-Ruiz, I, Napoli, 2004, p. 495 ss. e spec. pp. 497-498.
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cato di metterne in luce la novità e l’importanza soprattutto nel momento nel quale
si ridisegnavano, in un’ottica federalista, le regole relative alla titolarità e conse-
guente distribuzione del potere legislativo nel nostro sistema costituzionale4.
Per il riferimento all’ordinamento comunitario, invece, la dottrina non ha
evidenziato – almeno in fase di primo approccio – sostanziali profili di novità
rispetto allo schema logico-sistematico nel quale inquadrare i rapporti tra ordi-
namento dell’Unione europea ed ordinamento italiano; schema consolidatosi
prima della riforma del 2001 grazie alla lunga e travagliata evoluzione della
giurisprudenza costituzionale in materia, direttamente influenzata dalle pene-
tranti indicazioni provenienti dalla giurisprudenza comunitaria. E tutto ciò per
effetto dell’evidente timore che la nuova disposizione della Carta fondamentale
potesse determinare un arretramento rispetto a quanto già acquisito nella giuri-
sprudenza costituzionale con specifico riferimento ai poteri riconosciuti al giu-
dice “comune”– e a tutti gli organi dello Stato – di risolvere le antinomie tra
diritto interno e diritto dell’Unione europea avente effetti diretti mediante la non
applicazione del primo5.
Eppure, era stata proprio l’unanime constatazione dell’inadeguatezza della
disciplina costituzionale del 1947 a risolvere compiutamente le problematiche
sorte per effetto del processo d’integrazione europea, delle relative deleghe di
sovranità e dell’affermarsi dell’ordinamento comunitario a caratterizzare il
dibattito politico istituzionale ed a spingere il Parlamento italiano ad una riforma
di sistema6. Riforma che ha finalmente inserito, nella nostra Carta fondamentale,
4 È opportuno, peraltro, segnalare come il principio enunciato nel nuovo testo dell’art. 117, 1°
comma, Cost., con riferimento non solo al diritto comunitario ma anche agli obblighi internazio-
nali, abbia costituito una novità unicamente per quanto riguarda il vincolo nei confronti del legi-
slatore statale. Per quanto riguarda, invece, le competenze regionali, detto vincolo è presente negli
atti fondamentali delle Regioni a statuto speciale – adottati, come è noto, con legge costituzionale
ai sensi dell’art. 116, 1° comma, Cost. – ed è stato considerato immanente nei confronti delle
competenze di tutte le Regioni dalla giurisprudenza costituzionale.
5 In sostanza, più o meno inconsciamente, la dottrina temeva che la nuova disposizione costi-
tuzionale spingesse la Corte a ritornare sui suoi passi riproponendo le modalità di risoluzione
delle antinomie di cui a Corte costituzionale, sentenza del 30 ottobre 1975, n. 232, in Giur. cost.,
1975, I, p. 2211 ss.
6
È opportuno, infatti, ricordare a tal proposito – e senza soffermarci sui tentativi più remoti di riforma
costituzionale (tra i quali devono essere, in particolare, ricordati i lavori delle Commissioni bicamerali
Bozzi della IX legislatura e De Mita-Iotti dell’XI legislatura con relativi dibattiti parlamentari; vedi in
argomento e per opportuni riferimenti U. A, La riforma e la globalizzazione, in S. R, U.
A, M. D (a cura di), La Costituzione tra revisione e cambiamento, Roma, 1998, p. 49
ss. e spec. p. 50 ss.; S. M, Le norme in materia internazionale nella Costituzione italiana, in
Riforme costituzionali. Prospettiva europea e prospettiva internazionale, IV convegno SIDI, Salerno,
29-30 aprile 1999, Napoli, 2000, p. 120 ss. e spec. p. 131 ss.; G. Z C, I rapporti tra dirit-
to interno e diritto internazionale: i cocci della Commissione bicamerale e le prospettive di riforma, ivi,
p. 159 ss. e spec. p. 160 ss.) – le vicende della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali,
istituita, nella XIII legislatura, con l. cost. 24 gennaio 1997 n. 1, che costituisce l’immediato antecedente
della riforma poi completata nel 2001. Il relativo progetto denitivo, trasmesso al Parlamento il 4 novem-
bre 1997, prevedeva, per quanto riguarda l’ordinamento comunitario, l’introduzione, nella Costituzione
italiana, di un nuovo titolo VI (articoli 114-116) dedicato alla “Partecipazione dell’Italia all’Unione Eu-

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