OSTP Italy Srl v Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio delle Dogane di Genova 1 and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2024:299
Date11 April 2024
Docket NumberC-770/22
Celex Number62022CJ0770
CourtCourt of Justice (European Union)
62022CJ0770

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

11 aprile 2024 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Sentenze di primo grado che annullano misure doganali relative a risorse proprie tradizionali dell’Unione europea – Immediata esecutività di tali sentenze – Mancata sospensione dell’esecuzione delle sentenze»

Nella causa C‑770/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova (già Commissione tributaria provinciale di Genova, Italia), con ordinanza del 22 novembre 2022, pervenuta in cancelleria il 19 dicembre 2022, nel procedimento

OSTP Italy Srl

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio delle Dogane di Genova 1,

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio delle Dogane di Genova 2,

Agenzia delle Entrate – Riscossione – Genova,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da Z. Csehi, presidente di sezione, E. Regan (relatore), presidente della Quinta Sezione, e D. Gratsias, giudice,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la OSTP Italy Srl, da R. Dominici, A. Macchi, F. Munari e S. Pedemonte, avvocati;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da F. Meloncelli, avvocato dello Stato;

per la Commissione europea, da F. Clotuche-Duvieusart e F. Moro, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli da 43 a 45 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2013, L 269, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale dell’Unione»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la OSTP Italy Srl (in prosieguo: la «OSTP») e, dall’altro, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio delle Dogane di Genova 1 (Italia), l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio delle Dogane di Genova 2 (Italia) (in prosieguo, congiuntamente: l’«Agenzia delle dogane e dei monopoli») e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione – Genova (Italia) (in prosieguo: l’«amministrazione finanziaria»), in merito all’esecuzione di un credito relativo a risorse proprie tradizionali dell’Unione europea, annullato da una decisione di un giudice nazionale, avverso la quale è tuttavia pendente appello.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Codice doganale dell’Unione

3

L’articolo 43 del codice doganale dell’Unione, intitolato «Decisioni prese da un’autorità giudiziaria», così dispone:

«Gli articoli 44 e 45 non si applicano ai ricorsi presentati a scopo di annullamento, revoca o modifica di una decisione in materia di applicazione della normativa doganale presa da un’autorità giudiziaria o da autorità doganali che agiscono in veste di autorità giudiziarie».

4

L’articolo 44 di tale codice, intitolato «Diritto di ricorso», prevede quanto segue:

«1. Qualsiasi persona ha il diritto di proporre ricorso avverso una decisione in materia di applicazione della normativa doganale presa dalle autorità doganali che la riguardi direttamente e individualmente.

È parimenti legittimata a proporre ricorso la persona che ha chiesto alle autorità doganali una decisione e non l’ha ottenuta entro i termini di cui all’articolo 22, paragrafo 3.

2. Il ricorso può essere esperito in almeno due fasi:

a)

in una prima fase, dinanzi alle autorità doganali o a un’autorità giudiziaria o ad altro organo designato a tale scopo dagli Stati membri;

b)

in una seconda fase, dinanzi a un organo superiore indipendente, che può essere un’autorità giudiziaria o un organo specializzato equivalente, conformemente alle disposizioni vigenti negli Stati membri.

3. Il ricorso è presentato nello Stato membro in cui la decisione è stata presa o è stata chiesta.

4. Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di ricorso consenta una rapida conferma o correzione delle decisioni prese dalle autorità doganali».

5

L’articolo 45 di detto codice, intitolato «Sospensione dell’applicazione», così dispone:

«1. La presentazione di un ricorso non sospende l’applicazione della decisione contestata.

2. Le autorità doganali sospendono tuttavia, interamente o in parte, l’applicazione di tale decisione quando hanno fondati motivi di ritenere che la decisione contestata sia incompatibile con la normativa doganale o che vi sia da temere un danno irreparabile per l’interessato.

3. Nei casi [di] cui al paragrafo 2, quando la decisione contestata ha per effetto l’obbligo di pagare dazi all’importazione o dazi all’esportazione, la sospensione dell’attuazione di tale decisione è subordinata alla costituzione di una garanzia, a meno che sia accertato, sulla base di una valutazione documentata, che tale garanzia può provocare al debitore gravi difficoltà di carattere economico o sociale».

6

L’articolo 90, paragrafo 1, primo comma, del medesimo codice, intitolato «Garanzia obbligatoria», prevede quanto segue:

«Quando la costituzione di una garanzia è obbligatoria, le autorità doganali fissano l’importo della stessa a un livello pari all’importo esatto del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e degli altri oneri se tale importo può essere determinato con certezza nel momento in cui viene richiesta la garanzia».

7

L’articolo 98 del codice doganale dell’Unione, intitolato «Svincolo della garanzia», così recita:

«1. Le autorità doganali svincolano immediatamente la garanzia quando l’obbligazione doganale o l’obbligo di pagamento di altri oneri è estinto o non può più sorgere.

2. Quando l’obbligazione doganale o l’obbligo di pagamento di altri oneri è parzialmente estinto o può sorgere solo per una parte dell’importo garantito, su richiesta dell’interessato la parte corrispondente della garanzia costituita viene svincolata, salvo nel caso che l’importo in questione non lo giustifichi».

8

L’articolo 124, paragrafo 1, di tale codice, intitolato «Estinzione», è così formulato:

«Fatte salve le disposizioni vigenti relative alla mancata riscossione dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente a un’obbligazione doganale in caso di insolvibilità del debitore constatata per via giudiziaria, l’obbligazione doganale all’importazione o all’esportazione si estingue:

(...)

b)

con il pagamento dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione;

(...)

d)

quando, per merci dichiarate per un regime doganale che comporta l’obbligo di pagare dazi all’importazione o all’esportazione, la dichiarazione in dogana viene invalidata;

(...)».

Regolamento n. 609/2014

9

L’articolo 2 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull’IVA e sull’RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU 2014, L 168, pag. 39), come modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2016/804 del Consiglio, del 17 maggio 2016 (GU 2016, L 132, pag. 85) (in prosieguo: il «regolamento n. 609/2014»), intitolato «Data di accertamento delle risorse proprie tradizionali», al suo paragrafo 1 così recita:

«Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, un diritto dell’Unione sulle risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom [del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea (GU 2014, L 168, pag. 105)] è accertato non appena ricorrono le condizioni previste dalla normativa doganale per quanto riguarda la registrazione dell’importo del diritto e la comunicazione del medesimo al soggetto passivo».

10

L’articolo 13 del regolamento n. 609/2014, intitolato «Importi irrecuperabili», ai paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue:

«1. Gli Stati membri sono tenuti a prendere tutte le misure necessarie affinché gli importi corrispondenti ai diritti accertati in conformità dell’articolo 2 siano messi a disposizione della Commissione [europea] alle condizioni previste dal presente regolamento.

2. Gli Stati membri sono dispensati dall’obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati a norma dell’articolo 2 che risultano irrecuperabili per uno dei seguenti motivi:

a)

per cause di forza maggiore;

b)

per altri motivi che non sono loro imputabili.

Gli Stati membri possono essere dispensati dall’obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati a norma dell’articolo 2, qualora tali diritti risultino irrecuperabili a causa della differita contabilizzazione o differita notifica dell’obbligazione doganale al fine di non pregiudicare indagini penali riguardanti gli interessi finanziari dell’Unione.

Gli importi di diritti accertati sono dichiarati irrecuperabili con decisione dell’autorità amministrativa competente che constata l’impossibilità del recupero.

Gli importi di diritti accertati sono considerati irrecuperabili al più tardi dopo un periodo di cinque anni dalla data alla quale l’importo è stato accertato a norma dell’articolo 2 oppure, in caso di ricorso amministrativo o giudiziario, dalla pronuncia dalla notifica o...

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