Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty v D.P.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:805
Date06 October 2021
Docket NumberC-338/20
Celex Number62020CJ0338
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

6 ottobre 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Reciproco riconoscimento – Sanzioni pecuniarie – Decisione quadro 2005/214/GAI – Motivi di rifiuto del riconoscimento e di rifiuto dell’esecuzione – Articolo 20, paragrafo 3 – Decisione che infligge una sanzione pecuniaria – Rispetto dei diritti della difesa – Notifica dei documenti in una lingua non compresa dalla persona condannata – Traduzione degli elementi essenziali della decisione»

Nella causa C‑338/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Tribunale circondariale di Łódź, Łódź-Centro, Polonia), con decisione del 7 luglio 2020, pervenuta in cancelleria il 22 luglio 2020, nel procedimento relativo al riconoscimento e all’esecuzione di una sanzione pecuniaria inflitta a

D.P.,

con l’intervento di:

Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, R. Silva de Lapuerta (relatrice), vicepresidente della Corte, L. Bay Larsen, M. Safjan e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty, da J. Szubert, Prokurator Regionalny;

– per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

– per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman, P. Huurnink e J. Langer, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da M. Rynkowski e M. Wasmeier, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 settembre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (GU 2005, L 76, pag. 16), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2005/214»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento avviato dal Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB) [Ufficio centrale di riscossione giudiziaria, ministero della Sicurezza e della Giustizia (CJIB), Paesi Bassi] al fine di ottenere il riconoscimento e l’esecuzione, in Polonia, di una sanzione pecuniaria inflitta a D.P. nei Paesi Bassi a seguito di un’infrazione al codice della strada.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 I considerando 1 e 2 della decisione quadro 2005/214 così recitano:

«(1) Il Consiglio europeo, riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, ha approvato il principio del reciproco riconoscimento, che dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell’Unione [europea] tanto in materia civile quanto in materia penale.

(2) Tale principio dovrebbe applicarsi alle sanzioni pecuniarie comminate dalle autorità giudiziarie o amministrative al fine di facilitare l’esecuzione di dette sanzioni in uno Stato membro diverso dallo Stato in cui sono state comminate».

4 L’articolo 1 di tale decisione quadro, intitolato «Definizioni», dispone quanto segue:

«Ai fini della presente decisione quadro:

a) per “decisione” si intende una decisione definitiva che infligge una sanzione pecuniaria ad una persona fisica o giuridica, laddove la decisione sia stata resa da:

(...)

ii) un’autorità dello Stato della decisione diversa da un’autorità giudiziaria a seguito di un reato ai sensi della legislazione di detto Stato, purché alla persona interessata sia stata data la possibilità di essere giudicata da un’autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale;

iii) un’autorità dello Stato della decisione diversa da un’autorità giudiziaria a seguito di atti che sono punibili a norma della legislazione di detto Stato a titolo di infrazioni a regolamenti, purché alla persona interessata sia stata data la possibilità di essere giudicata da un’autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale;

(...);

b) per “sanzione pecuniaria” si intende l’obbligo di pagare:

i) una somma di denaro in seguito a condanna per illecito imposta in una decisione;

(...)».

5 L’articolo 3 di detta decisione quadro, intitolato «Diritti fondamentali», prevede quanto segue:

«La presente decisione quadro non modifica l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sancito dall’articolo 6 del trattato [UE]».

6 L’articolo 4 della medesima decisione quadro, intitolato «Trasmissione delle decisioni e ricorso all’autorità centrale», al paragrafo 1 così dispone:

«Una decisione, corredata del certificato di cui al presente articolo, può essere trasmessa all’autorità competente dello Stato membro in cui la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione dispone di beni o di un reddito, ha la sua residenza abituale o, nel caso di una persona giuridica, ha la propria sede statutaria».

7 L’articolo 5 della decisione quadro 2005/214, intitolato «Ambito di applicazione», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«I seguenti reati, se punibili nello Stato della decisione e quali definiti dalla legislazione dello Stato della decisione, danno luogo, ai sensi della presente decisione quadro e senza verifica della doppia punibilità del fatto, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni:

(...)

– infrazioni al codice della strada, comprese quelle relative alle ore di guida e ai periodi di riposo ed infrazioni alle norme sul trasporto di merci pericolose,

(...)».

8 L’articolo 6 di tale decisione quadro è così formulato:

«Le autorità competenti dello Stato di esecuzione riconoscono una decisione trasmessa a norma dell’articolo 4 senza richiesta di ulteriori formalità e adottano immediatamente tutti i provvedimenti necessari alla sua esecuzione, a meno che l’autorità competente non decida di invocare uno dei motivi di diniego di riconoscimento o di esecuzione previsti dall’articolo 7».

9 L’articolo 7 di detta decisione quadro, intitolato «Motivi di diniego di riconoscimento e di esecuzione», dispone quanto segue:

«(...)

2. L’autorità competente dello Stato di esecuzione può inoltre rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione della decisione se risulta che:

(...)

g) in base al certificato di cui all’articolo 4, l’interessato, in caso di procedura scritta, non è stato informato, in conformità della legislazione dello Stato di emissione, personalmente o tramite un rappresentante competente ai sensi della legislazione nazionale, del suo diritto di opporsi al procedimento e dei relativi termini di ricorso;

(...)

3. Nei casi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere c), g), i) e j), prima di decidere di non riconoscere e non dare esecuzione a una decisione, in tutto o in parte, l’autorità competente dello Stato di esecuzione consulta con i mezzi appropriati l’autorità competente dello Stato della decisione e, se del caso, le chiede di fornire senza indugio le informazioni necessarie».

10 Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 3, della medesima decisione quadro:

«Ciascuno Stato membro può, se il certificato di cui all’articolo 4 solleva la questione di un’eventuale violazione dei diritti fondamentali o dei principi giuridici fondamentali enunciati nell’articolo 6 de[l] trattat[o], opporsi al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni. Si applica la procedura di cui all’articolo 7...

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