QI and Others v European Commission and European Central Bank.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2022:58
Docket NumberT-868/16
Date09 February 2022
Celex Number62016TJ0868
CourtGeneral Court (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

9 febbraio 2022 (*)

«Responsabilità extracontrattuale – Politica economica e monetaria – Ristrutturazione del debito pubblico greco – Accordo di scambio di titoli a vantaggio delle sole banche centrali dell’Eurosistema – Partecipazione del settore privato – Clausole di azione collettiva – Creditori privati – Creditori pubblici – Imputabilità – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Articolo 63, paragrafo 1, TFUE – Articoli da 120 a 127 e articolo 352, paragrafo 1, TFUE – Diritto di proprietà – Parità di trattamento»

Nella causa T‑868/16,

QI e le altre parti ricorrenti i cui nomi sono indicati nell’allegato (1), rappresentate da S. Pappas, avocat,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da J.‑P. Keppenne, L. Flynn e T. Maxian Rusche, in qualità di agenti,

e

Banca centrale europea (BCE), rappresentata da K. Laurinavičius e M. Szablewska, in qualità di agenti, assistiti da H.‑G. Kamann, avocat,

convenute,

sostenute da

Consiglio europeo,

e

Consiglio dell’Unione europea,

rappresentati da K. Michoel, E. Chatziioakeimidou e J. Bauerschmidt, in qualità di agenti,

intervenienti,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e intesa ad ottenere il risarcimento del danno che i ricorrenti avrebbero asseritamente subìto a seguito dell’attuazione di uno scambio obbligatorio di titoli di Stato nell’ambito della ristrutturazione del debito pubblico greco nel 2012, a titolo di una partecipazione degli investitori privati implicante l’applicazione di clausole di azione collettiva, in conseguenza di comportamenti e di atti, in particolare, del Consiglio europeo, del Consiglio, della Commissione e della BCE,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da S. Frimodt Nielsen, presidente, V. Kreuschitz (relatore) e N. Półtorak, giudici,

cancelliere: F. Oller, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 settembre 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (2)

Fatti all’origine della controversia

1 Il 21 ottobre 2009, la Repubblica ellenica ha notificato all’Ufficio statistico dell’Unione europea (Eurostat) un deficit pubblico rivisto al rialzo pari al 12,5% del prodotto interno lordo (PIL), a fronte di un tasso del 3,7% del PIL notificato nella primavera del 2009. Questa revisione dei dati economici della Repubblica ellenica ha fatto sorgere dei dubbi sulla solvibilità di tale Stato e, di conseguenza, ha portato ad un aumento dei tassi d’interesse dei titoli di debito greci nel corso dei primi mesi dell’anno 2010.

2 In considerazione del fatto che la crisi del debito pubblico greco minacciava di avere effetti in altri Stati membri della zona euro e metteva in pericolo la stabilità di quest’ultima nel suo complesso, in occasione del vertice del Consiglio europeo del 25 marzo 2010 i capi di Stato o di governo della zona euro hanno deciso di istituire, con la partecipazione del Fondo Monetario Internazionale (FMI), un meccanismo intergovernativo di assistenza alla Repubblica ellenica consistente nella concessione di prestiti bilaterali coordinati a tassi di interesse non agevolati.

3 Alla fine del mese di aprile 2010, un’agenzia di rating ha declassato la valutazione dei titoli di debito greci da BBB- a BB+, punteggio che si considera indicare un debito ad alto rischio. Pertanto, il 27 aprile 2010, l’agenzia di rating Standard & Poor’s (S & P) ha avvertito i detentori di titoli di debito greci che le loro probabilità di recuperare il proprio denaro nell’ipotesi di una ristrutturazione del debito pubblico greco o di un default di pagamento dello Stato greco oscillavano in media tra il 30 e il 50%.

4 Il 23 aprile 2010, la Repubblica ellenica ha chiesto l’attivazione del meccanismo intergovernativo di assistenza di cui al punto 2 supra. Il 2 maggio 2010, gli Stati membri della zona euro hanno accettato di fornire, in virtù del suddetto meccanismo di assistenza, 80 miliardi di euro alla Repubblica ellenica nel quadro di un pacchetto finanziario di 110 miliardi di euro concesso congiuntamente al FMI.

5 Il 9 maggio 2010, nell’ambito del Consiglio Ecofin, è stato deciso di prendere un insieme di misure, tra le quali, da un lato, l’adozione del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU 2010, L 118, pag. 1), sulla base dell’articolo 122, paragrafo 2, TFUE, e, dall’altro, la creazione del Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF). Il 7 giugno 2010 il FESF è stato istituito, e gli Stati membri della zona euro e il FESF hanno firmato l’accordo quadro che stabiliva le condizioni alle quali tale Fondo avrebbe fornito un sostegno alla stabilità.

6 Con un comunicato stampa del 10 maggio 2010, la BCE ha annunciato l’istituzione di un programma per l’acquisto di titoli di debito statali sul mercato secondario dei titoli (in prosieguo: il «programma di acquisto di titoli»).

7 Il 14 maggio 2010, la BCE ha adottato la decisione 2010/281/UE, che istituisce un programma per il mercato dei titoli finanziari (BCE/2010/5) (GU 2010, L 124, pag. 8), sul fondamento dell’articolo 127, paragrafo 2, primo trattino, TFUE e dell’articolo 18, paragrafo 1, del Protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (GU 2010, C 83, pag. 230; in prosieguo: lo «Statuto del SEBC»). Ai sensi dell’articolo 1 dello Statuto del SEBC, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali costituiscono il Sistema europeo di banche centrali (SEBC). La BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro costituiscono l’Eurosistema.

8 Nei considerando 2, 3 e 5 della decisione 2010/281 viene indicato, tra l’altro, quanto segue:

«(2) Il 9 maggio 2010 il Consiglio direttivo ha deciso e annunciato pubblicamente che, alla luce delle attuali circostanze eccezionali prevalenti sui mercati finanziari, caratterizzate da gravi tensioni in taluni segmenti del mercato, che pregiudicano il meccanismo di trasmissione della politica monetaria, e così l’efficace conduzione di una politica monetaria orientata alla stabilità dei prezzi nel medio periodo, debba essere istituito un programma temporaneo per il mercato dei titoli finanziari (di seguito “programma”). Sulla base del programma, le [banche centrali nazionali] dell’area dell’euro, secondo le quote percentuali rispettivamente detenute nello schema per la sottoscrizione del capitale della BCE[,] e la BCE, in diretto contatto con le controparti, possono operare interventi nei mercati dei titoli di debito privati e pubblici dell’aerea dell’euro.

(3) Il programma fa parte della politica [monetaria] unica dell’Eurosistema e troverà applicazione solo temporaneamente. L’obiettivo del programma è far fronte al malfunzionamento del mercato dei titoli e ripristinare un meccanismo di trasmissione della politica monetaria appropriato.

(...)

(5) In quanto parte della politica monetaria unica dell’Eurosistema, l’acquisto a titolo definitivo di titoli di debito idonei negoziabili da parte delle banche centrali dell’Eurosistema ai sensi del programma dovrebbe essere attuato conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione».

9 Ai sensi dell’articolo 1 della decisione 2010/281, «le banche centrali dell’Eurosistema possono acquistare (…) sul mercato secondario (…) titoli di debito idonei negoziabili emessi dai governi centrali o da enti pubblici degli Stati membri la cui moneta è l’euro». L’articolo 2 prevede, quale criterio di idoneità dei titoli di debito, segnatamente, il fatto che questi ultimi siano «denominati in euro» ed emessi dai suddetti governi centrali o dai suddetti organismi pubblici.

10 Nell’ambito del programma di acquisto di titoli istituito dalla decisione 2010/281, la BCE e le banche centrali nazionali della zona euro hanno acquistato titoli di debito statali, anche della Repubblica ellenica, tra maggio 2010 e marzo 2011 nonché tra agosto 2011 e febbraio 2012. Risulta dalle decisioni del Ministero delle Finanze ellenico n. 2/13203/0023A, del 15 febbraio 2012 (FEK B’ 574), n. 2/14328/0023A, del 20 febbraio 2012 (FEK B’ 705), e n. 2/14949/0023A, del 21 febbraio 2012 (FEK B’ 413), che, in questa fase, la BCE, le banche centrali nazionali della zona euro e la Banca europea degli investimenti (BEI) detenevano rispettivamente titoli di debito greci per un valore nominale complessivo di EUR 42 732 860 000, di EUR 13 519 799 177,59 e di EUR 315 350 000. Anche l’Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, deteneva titoli di debito greci per un valore nominale di EUR 106 700 000, una parte dei quali, ossia titoli per un valore nominale complessivo di EUR 55 700 000, era gestita dalla BEI in nome e per conto dell’Unione. Pertanto, questi creditori istituzionali detenevano titoli di debito greci per un valore nominale complessivo di EUR 56 674 709 177,59.

11 A partire dal mese di maggio 2011, la Repubblica ellenica, gli Stati membri della zona euro e vari creditori dello Stato greco hanno avviato discussioni in vista dell’introduzione di un nuovo programma di assistenza finanziaria, il cui obiettivo generale era di consentire alla Repubblica ellenica di tornare a una situazione finanziaria sostenibile. Uno degli elementi presi in esame nelle suddette discussioni era una ristrutturazione del debito pubblico greco, nell’ambito della quale i creditori privati della Repubblica ellenica avrebbero contribuito a ridurre l’onere di questo debito, per evitare così una situazione di default di pagamento. Ma, in un primo momento, tali discussioni vertevano, segnatamente, su un’eventuale proroga volontaria delle scadenze dei titoli di debito greci detenuti da creditori privati.

12 Il 6 giugno 2011, il Ministro delle Finanze tedesco ha inviato una lettera alla BCE, al FMI e agli altri Ministri delle Finanze degli Stati membri della zona euro, nella...

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