QX contre Agos Ducato SpA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:814
Date26 October 2023
Docket NumberC-610/22
Celex Number62022CJ0610
CourtCourt of Justice (European Union)

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

26 ottobre 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Controversia principale divenuta priva di oggetto – Non luogo a statuire»

Nella causa C‑610/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Pistoia (Italia), con ordinanza del 27 agosto 2022, pervenuta in cancelleria il 23 settembre 2022, nel procedimento

QX

contro

Agos Ducato SpA,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da N. Wahl, facente funzione di presidente di sezione, J. Passer e M.L. Arastey Sahún (relatrice), giudici,

avvocato generale: A.M. Collins

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per QX, da M.C. Mereu, avvocata;

– per la Agos Ducato SpA, da A. Cogoni, M. Malavasi, M. Pappalardo, R. Perrone e A. Rescigno, avvocati;

– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M. Cherubini, avvocato dello Stato;

– per la Commissione europea, da G. Goddin e D. Recchia, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU 1987, L 42, pag. 48), come modificata dalla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998 (GU 1998, L 101, pag. 17) (in prosieguo: la «direttiva 87/102»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra QX, un consumatore, e la Agos Ducato SpA in merito ad una domanda di dichiarazione di nullità delle clausole di un contratto di credito relative ai costi a carico del consumatore, in ragione dell’errore di indicazione, in tale contratto, del tasso annuo effettivo globale (TAEG).

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 I considerando nono e venticinquesimo della direttiva 87/102 enunciavano quanto segue:

«considerando che il consumatore deve ricevere adeguate informazioni sulle condizioni e sul costo del credito e sugli obblighi contratti; che queste informazioni devono concernere, tra l’altro, il [TAEG] inerent[e] al credito o, in mancanza di questo, l’importo totale che il consumatore deve pagare per il credito; considerando che in attesa di una decisione su un metodo o metodi comunitari di calcolo del tasso annuo degli oneri, gli Stati membri dovrebbero poter continuare a seguire gli attuali metodi o prassi per il calcolo di detto tasso o, in mancanza di questi, dovrebbero adottare disposizioni volte a indicare il costo totale del credito per il consumatore;

(...)

considerando che la presente direttiva è intesa a conseguire un certo grado di ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di crediti al consumo nonché un certo livello di protezione del consumatore e pertanto non dovrebbe essere escluso che gli Stati membri possano mantenere o adottare misure più severe per la protezione del consumatore nel rispetto dei loro obblighi derivanti dal trattato».

4 Ai termini dell’articolo 1, paragrafo 2, della suddetta direttiva:

«Ai sensi della presente direttiva si intende:

(...)

d) per “costo totale del credito al consumatore”, tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito;

e) per “[TAEG]”, il costo totale del credito al consumatore espresso in percentuale annua dell’ammontare del credito concesso e calcolato in conformità dell’articolo 1 bis».

5 L’articolo 1 bis di tale direttiva prevedeva quanto segue:

«1. a) Il [TAEG] che rende uguali, su base annua, i valori attuali di tutti gli impegni (prestiti, rimborsi e oneri) esistenti o futuri presi dal creditore e dal consumatore, è calcolato conformemente alla formula matematica che figura nell’allegato II.

(...)

2. Per il calcolo del [TAEG], si determina il costo totale del credito al consumatore quale è definito all’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), escluse le spese seguenti:

(...)

4. a) Il [TAEG] è calcolato al momento in cui si conclude il contratto di credito, fatte salve le disposizioni dell’articolo 3 relativo agli avvisi e offerte pubblicitarie.

(...)

(...)».

6 L’articolo 3 della medesima direttiva così recitava:

«Fatte salve le disposizioni della direttiva...

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