Su alcune recenti clausole giurisdizionali relative alla Corte di giustizia dell'Unione europea

AuthorAndrea Cannone
PositionOrdinario di Diritto internazionale nell'Università degli studi di Bari Aldo Moro
Pages469-485
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Studi sull’integrazione europea, VIII (2013), pp. 469-485
Andrea Cannone*
Su alcune recenti
clausole giurisdizionali
relative alla Corte di giustizia
dell’Unione europea**
S: 1. Le clausole giurisdizionali contenute negli articoli 37, par. 3, Trattato MES, 8, paragra-
fi 1-3, Trattato SCG, 16 EFSF (European Financial Stability Facility) Framework Agreement e
la sentenza della Corte di giustizia C-370/12 del 27 novembre 2012. – 2. La dottrina relativa all’art.
182 TCEE. – 3. Le clausole giurisdizionali previste nelle convenzioni concluse tra gli Stati mem-
bri nelle materie del terzo pilastro e l’attribuzione diretta di competenza alla Corte per tali conven-
zioni in virtù dell’art. 35, par. 7, TUE come introdotto dal Trattato di Amsterdam e mantenuto nel
successivo Trattato di Nizza. – 4. Conclusioni: interpretazione degli articoli 37, par. 3, Trattato
MES e 16 EFSF Framework Agreement quali norme attributive di competenza alla Corte di giu-
stizia, opportunità di una modifica dell’art. 273 TFUE e valutazione positiva sull’affermazione
della competenza della Corte anche rispetto alle controversie tra il MES e uno Stato membro.
1. Gli accordi internazionali relativi all’Unione economica e monetaria stipulati
da ultimo tra alcuni Stati membri dell’Unione europea contengono clausole relative
alla competenza della Corte di giustizia dell’Unione che differiscono tra loro quanto
a formulazione e di cui appare pertanto utile individuare la esatta portata.
Gli accordi in questione sono il Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di
stabilità (Trattato MES) (Bruxelles, 2 febbraio 2012) e il Trattato sulla stabilità,
coordinamento e governance nell’Unione economica e monetaria (Trattato SCG)
(Bruxelles, 2 marzo 2012), noto anche come Fiscal Compact.
Nel primo accordo vi è una clausola in base alla quale le controversie relative
all’interpretazione e all’applicazione del Trattato tra il MES (qualificato nell’art. 1
come “istituzione finanziaria internazionale” il cui apparato è formato, in base
all’art. 4, par. 1, da un Consiglio dei governatori, un Consiglio di amministrazione
e da un Direttore generale) e gli Stati contraenti (membri della zona euro), o tra gli
Stati contraenti, sono decise dal Consiglio dei governatori (art. 37, par. 2, prima
frase, Trattato MES)1. In caso di contestazione della decisione del Consiglio dei
* Ordinario di Diritto internazionale nell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.
** Il presente scritto è destinato anche agli Scritti in onore di Giuseppe Tesauro.
1 In tale disposizione sono espressamente incluse le controversie relative alla compatibilità delle
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governatori da parte di un membro del MES, “la controversia è sottoposta alla
Corte” (art. 37, par. 3, prima frase, Trattato MES)2. Di particolare interesse è il 16°
‘considerando’ del Preambolo che contiene un riferimento all’art. 273 TFUE; tale
disposizione, la cui formulazione è rimasta sostanzialmente immutata sin dal
Trattato istitutivo della Comunità economica europea del 1957 (art. 182 TCEE),
reca che: “[l]a Corte di giustizia è competente a conoscere di qualsiasi controversia
tra Stati membri in connessione con l’oggetto dei trattati, quando tale controversia
le venga sottoposta in virtù di un compromesso”3.
Il Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nell’Unione economica e
monetaria, a sua volta, in relazione allo specifico obbligo previsto nell’art. 3, par. 2,
di inserimento nell’ordinamento interno di ogni Stato contraente della “regola del
pareggio di bilancio”, prevede che, a seguito dell’accertamento da parte della
Commissione di un inadempimento di tale obbligo, “una o più parti contraenti adi-
ranno la Corte di giustizia dell’Unione europea. Una parte contraente può adire la
Corte di giustizia anche qualora ritenga, indipendentemente dalla relazione della
Commissione, che un’altra parte contraente non abbia rispettato l’art. 3, par. 2” (art.
8, par. 1, seconda e terza frase, Trattato SCG)4. Dopo la previsione per cui, in caso di
mancata attuazione della sentenza della Corte di giustizia (sia mediante valutazione
autonoma dello Stato contraente interessato che in base a una valutazione della
Commissione), uno o più Stati contraenti possono adire nuovamente la Corte per
chiedere la condanna dello Stato contraente inadempiente al pagamento di una
somma in conformità dell’art. 260 TFUE (art. 8, par. 2, prima frase, Trattato SCG)5,
decisioni adottate dal MES rispetto al Trattato istitutivo del MES. Nella frase successiva si statuisce che
alla votazione nel Consiglio dei Governatori non partecipa lo Stato contraente interessato (o gli Stati
contraenti interessati) e che il computo della maggioranza viene conseguentemente ricalcolato.
2 Il testo inglese reca: “the dispute shall be submitted to the Court of Justice of the European Union”.
Nella frase successiva è sancita l’obbligatorietà della sentenza della Corte di giustizia per le parti del rela-
tivo processo: “La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea è vincolante per le parti in causa,
che adottano le necessarie misure per conformarvisi entro il periodo stabilito dalla Corte”.
3 Così reca il 16° ‘considerando’: “Conformemente all’art. 273 TFUE la Corte di giustizia dell’U-
nione europea è competente a conoscere di qualsiasi controversia tra le parti contraenti o tra queste e il
MES in connessione con l’interpretazione e l’applicazione del presente trattato”. L’art. 182 TCEE così
recava: “La Corte di giustizia è competente a conoscere di qualsiasi controversia tra Stati membri in
connessione con l’oggetto del presente Trattato, quando tale controversia le venga sottoposta in virtù di
un compromesso”. Tale disposizione, a seguito della rinumerazione disposta con il Trattato di Amster-
dam del 1997, è divenuta l’art. 239 TCE, per poi essere prevista nel Trattato sul funzionamento dell’U-
nione europea come art. 273 che reca il riferimento a “l’oggetto dei trattati” anziché a “l’oggetto del
presente trattato” con il conseguente attuale riferimento al Trattato sull’Unione europea e al Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea come previsti nel Trattato di Lisbona.
4 Nel testo inglese: “the matter will be brought to the Court of Justice of the European Union by one
or more Contracting Parties. Where a Contracting Party considers, independently of the Commission’s
report, that another Contracting Party has failed to comply with Article 3(2), it may also bring the mat-
ter to the Court of Justice”. Nella frase successiva è sancito il carattere obbligatorio della sentenza
della Corte di giustizia in termini analoghi a quanto previsto nella disposizione riportata sopra nella
nota 2: “In entrambi i casi, la sentenza della Corte di giustizia è vincolante per le parti del procedimen-
to, le quali prendono i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza comporta entro il termine stabili-
to dalla Corte di giustizia”.
5 È previsto che la Corte di giustizia, qualora accerti la mancata attuazione anche della propria
sentenza, possa condannare lo Stato contraente a una somma forfettaria o a una penalità adeguata alle

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