Regulation (EC) No 1386/2001 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2001 amending Council Regulations (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community and (EEC) No 574/72 laying down the procedure for implementing Regulation (EEC) No 1408/71 (Text with EEA relevance)
Published date | 10 July 2001 |
Subject Matter | Social provisions,Social security for migrant workers,Free movement of workers |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 187, 10 July 2001 |
Regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 187 del 10/07/2001 pag. 0001 - 0003
Regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 5 giugno 2001
che modifica i regolamenti (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 308,
vista la proposta della Commissione(1), presentata previa consultazione della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,
visto il parere del Comitato economico e sociale(2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),
considerando quanto segue:
(1) È opportuno apportare alcune modifiche ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71(4) e (CEE) n. 574/72(5). Gli emendamenti sono connessi ai cambiamenti effettuati dagli Stati membri nei loro regimi di sicurezza sociale.
(2) Avendo il governo francese notificato al presidente del Consiglio una dichiarazione volta a rendere applicabile ai regimi pensionistici integrativi ARRCO e AGIRC il regolamento (CEE) n. 1408/71, è opportuno facilitare l'applicazione di tale regolamento ai regimi in questione, aggiungendo nuovi punti all'allegato IV, parte C e all'allegato VI, in particolare per tener conto della natura integrativa dei regimi in questione rispetto ai regimi di base e del fatto che le prestazioni relative vengono calcolate in base al numero di punti di pensione accumulati, a prescindere dai periodi maturati.
(3) È opportuno chiarire che le prestazioni del regime austriaco ufficiale di indennità speciali devono essere concesse ai sensi delle disposizioni del titolo III, capitolo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71.
(4) Al fine di tenere conto della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee dell'11 giugno 1998 nella causa C-275/96 Kuusijärvi/Riksförsäkringsverket(6), dovrebbe essere modificata la sezione "N. SVEZIA" dell'allegato VI.
(5) È opportuno modificare l'articolo...
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