Regulation (EC) No 1900/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 amending Council Regulation (EEC) No 3922/91 on the harmonisation of technical requirements and administrative procedures in the field of civil aviation
Published date | 27 December 2006 |
Subject Matter | Transport |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 377, 27 December 2006 |
27.12.2006 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 377/176 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1900/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2006
recante modifica del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (1),
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CEE) n. 3922/91 (2) prevede nell'allegato III requisiti tecnici e procedure amministrative comuni applicabili al trasporto commerciale mediante aeromobili. Tali requisiti e procedure armonizzati si applicano a tutti gli aeromobili utilizzati dagli operatori comunitari, a prescindere dal fatto che siano immatricolati in uno Stato membro o in un paese terzo. |
(2) | Le misure necessarie per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3922/91 sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (3). |
(3) | In particolare, la Commissione ha il potere di stabilire le modalità secondo cui, come stabilito dal regolamento (CEE) n. 3922/91, i requisiti tecnici e le procedure amministrative comuni di cui all'allegato III di tale regolamento possano essere modificati o integrati, o uno Stato membro possa essere esentato dall'applicarli. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di tale regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. |
(4) | Ove, per imperativi motivi di urgenza legati al mantenimento di un livello sufficiente di sicurezza aerea, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione può applicare la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE ai fini dell'adozione di determinate misure. |
(5) | Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3922/91, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento...
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