Regulation (EC) No 1900/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 amending Council Regulation (EEC) No 3922/91 on the harmonisation of technical requirements and administrative procedures in the field of civil aviation

Published date27 December 2006
Subject MatterTransport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 377, 27 December 2006
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27.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 377/176

REGOLAMENTO (CE) N. 1900/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2006

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 3922/91 (2) prevede nell'allegato III requisiti tecnici e procedure amministrative comuni applicabili al trasporto commerciale mediante aeromobili. Tali requisiti e procedure armonizzati si applicano a tutti gli aeromobili utilizzati dagli operatori comunitari, a prescindere dal fatto che siano immatricolati in uno Stato membro o in un paese terzo.
(2) Le misure necessarie per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3922/91 sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (3).
(3) In particolare, la Commissione ha il potere di stabilire le modalità secondo cui, come stabilito dal regolamento (CEE) n. 3922/91, i requisiti tecnici e le procedure amministrative comuni di cui all'allegato III di tale regolamento possano essere modificati o integrati, o uno Stato membro possa essere esentato dall'applicarli. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di tale regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
(4) Ove, per imperativi motivi di urgenza legati al mantenimento di un livello sufficiente di sicurezza aerea, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione può applicare la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE ai fini dell'adozione di determinate misure.
(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3922/91,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento...

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