Regulation (EC) No 1992/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 amending Council Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community Text with EEA relevance

Published date30 December 2006
Subject MatterFree movement of workers,Social security for migrant workers,Social provisions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 392, 30 December 2006
L_2006392IT.01000101.xml
30.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 392/1

REGOLAMENTO (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 18 dicembre 2006

che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) Per tener conto delle modifiche apportate alla legislazione di taluni Stati membri è necessario adeguare alcuni allegati del regolamento (CEE) n. 1408/71.
(2) Il regolamento (CEE) n. 1408/71 deve essere modificato di conseguenza.
(3) Al fine di assicurare che la riforma del regime di assicurazione malattia dei Paesi Bassi a decorrere dal 1o gennaio 2006 sia correttamente rispecchiata nelle disposizioni europee di coordinamento a partire dalla data in cui essa ha preso effetto e che possa così essere garantita la certezza del diritto con riguardo al coordinamento delle prestazioni di malattia, è necessario provvedere affinché le modifiche degli allegati I e VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 relative alla riforma del regime di assicurazione malattia dei Paesi Bassi si applichino retroattivamente a partire dall’1 gennaio 2006.
(4) Il trattato non prevede poteri diversi da quelli di cui all’articolo 308 per adottare appropriate disposizioni in materia di sicurezza sociale per le persone diverse dai lavoratori subordinati,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II, II bis, III, IV e VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono modificati secondo l’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il punto 1, lettera b) e il punto 6, lettera b), dell'allegato, relativi ai Paesi Bassi, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2006, ad eccezione della sezione «Q. PAESI BASSI», punto 1, lettera f), sesto trattino dell'allegato VI al regolamento (CEE) n. 1408/71, quale modificata dal punto 6, lettera b), dell'allegato al presente regolamento, che si applica a decorrere dalla data di cui al primo comma del presente articolo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 18 dicembre 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

J.-E. ENESTAM


(1) Parere del 13 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 dicembre 2006.


ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono modificati come indicato in appresso.

1. L'allegato I è così modificato:
a) nella parte I, la sezione «X. SVEZIA» è sostituita dalla seguente: «X. SVEZIA Sono considerate lavoratori autonomi le persone che esercitano un'attività lucrativa e che versano contributi su tali proventi a norma del capitolo 3, paragrafo 3, della legge sui contributi di sicurezza sociale (2000:980).»;
b) nella parte II, la sezione «Q. PAESI BASSI» è sostituita dalla seguente: «Q. PAESI BASSI Per determinare il diritto alle prestazioni conformemente ai capitoli 1 e 4 del titolo III del regolamento, il termine “familiare” designa il coniuge, il partner registrato o un figlio di età inferiore a 18 anni.».
2. Nell'allegato II, parte III, la sezione «R. AUSTRIA» è sostituita dalla seguente: «R. AUSTRIA Senza oggetto».
3. L’allegato II bis è modificato come segue:
a) la sezione «M. LITUANIA» è sostituita dalla seguente: «M. LITUANIA
a) Pensione di assistenza sociale (legge del 2005 sulle indennità sociali statali, articolo 5).
b) Indennità speciale di assistenza (legge del 2005 sulle indennità sociali statali, articolo 15).
c) Compensazione speciale delle spese di trasporto per i disabili con ridotta capacità motoria (legge del 2000 sulle compensazioni per i trasporti, articolo 7).»;
b) nella sezione «V. SLOVACCHIA», viene inserita la lettera a) davanti all’attuale testo e viene aggiunta la seguente lettera:
«b) pensione sociale accordata prima dell’1 gennaio 2004.».
4. Nell'allegato III, parte A, il punto 187 è soppresso.
5. L’allegato IV è modificato come segue:
a) nella parte A, la sezione «V. SLOVACCHIA», è sostituita dalla seguente: «V. SLOVACCHIA Pensioni di invalidità per le persone divenute invalide quando erano figli a carico, considerate sempre come aventi compiuto il periodo di assicurazione richiesto (articolo 70, paragrafo 2, articolo 72, paragrafo 3, e articolo 73, paragrafi 3 e 4, della legge n. 461/2003 sulle assicurazioni sociali, come modificata).»;
b) nella parte B, la sezione «G. SPAGNA» è sostituita dalla seguente: «G. SPAGNA Regime di anticipazione dell'età di pensionamento per la gente di mare autonoma che esercita le attività di cui al regio decreto n. 2390/2004 del 30 dicembre 2004.»;
c) la parte C è modificata come segue:
i) la sezione «V. SLOVACCHIA» è sostituita dalla seguente: «V. SLOVACCHIA Pensioni di reversibilità (in favore di vedova, vedovo e orfani) il cui importo è ricavato dalla pensione di vecchiaia, dalla pensione di vecchiaia anticipata o dalla pensione di invalidità precedentemente pagata alla persona deceduta.»;
ii) la sezione «X. SVEZIA» è sostituita dalla seguente: «X. SVEZIA Pensioni di vecchiaia basate sul reddito (legge 1998:674) e pensioni di garanzia sotto forma di pensioni di vecchiaia (legge 1998:702).»;
d) la parte D è modificata come segue:
i) il punto 1, lettera i), è sostituito dal seguente:
«i) la pensione di garanzia e l'indennità compensativa di garanzia svedesi che hanno sostituito la pensione statale svedese completa di cui alla legislazione sulle pensioni statali applicata anteriormente al 1o gennaio 1993, la pensione statale completa assegnata
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT