Regulation (EC) No 2422/2001 of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on a Community energy efficiency labelling programme for office equipment

Published date15 December 2001
Subject MatterTechnical barriers,Internal market - Principles,Consumer protection,Information and verification
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 332, 15 December 2001
EUR-Lex - 32001R2422 - IT 32001R2422

Regolamento (CE) n. 2422/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio

Gazzetta ufficiale n. L 332 del 15/12/2001 pag. 0001 - 0006


Regolamento (CE) n. 2422/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio

del 6 novembre 2001

concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) Le apparecchiature per ufficio rappresentano una quota significativa del consumo totale di energia elettrica. La misura più efficace per ridurre il consumo elettrico delle apparecchiature per ufficio è ridurre il consumo in posizione di preaccensione, secondo le conclusioni del Consiglio del maggio 1999 sulle perdite delle apparecchiature elettriche ed elettroniche nella modalità di preaccensione. Vari modelli disponibili sul mercato comunitario hanno livelli molto differenti di consumo in posizione di preaccensione.

(2) Esistono comunque anche altre misure per ridurre il consumo di elettricità di tali apparecchiature, ad esempio la possibilità di spegnerle quando non sono necessarie senza comprometterne la funzionalità. La Commissione dovrebbe esaminare le misure opportune per sfruttare anche questo potenziale di risparmio energetico.

(3) È importante promuovere misure intese al funzionamento corretto del mercato interno.

(4) È auspicabile coordinare le iniziative nazionali in materia di etichettatura relativa all'energia per minimizzare l'impatto negativo sull'industria e sugli scambi.

(5) È opportuno assumere come base un livello di protezione elevato nelle proposte riguardanti il ravvicinamento delle disposizioni stabilite mediante leggi, regolamenti o atti amministrativi negli Stati membri in materia di salute, sicurezza, protezione ambientale e tutela dei consumatori. Il presente regolamento contribuisce ad un livello elevato di protezione sia per l'ambiente che per il consumatore, proponendosi un miglioramento significativo dell'uso efficiente dell'energia di questo tipo di apparecchiature.

(6) Dato che gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure secondo il principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. Secondo il principio di proporzionalità di cui al suddetto articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

(7) Inoltre, l'articolo 174 del trattato prevede la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente nonché un utilizzo prudente e razionale delle risorse naturali, due obiettivi che rientrano tra quelli previsti dalla politica comunitaria sull'ambiente. La generazione e il consumo di energia elettrica rappresentano il 30 % delle emissioni di biossido di carbonio (CO2) di origine antropica e circa il 35 % del consumo di energia primaria nella Comunità. Tali percentuali sono in aumento e circa il 10 % del consumo di energia elettrica è dovuto alle perdite a vuoto delle apparecchiature elettriche.

(8) La decisione 89/364/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1989, concernente un programma d'azione comunitario per un impiego più efficiente dell'energia elettrica(4) prevede inoltre, quali obiettivi paralleli, incoraggiare i consumatori a preferire strumenti ed apparecchiature a rendimento più elevato e migliorare il rendimento di strumenti e apparecchiature. Ulteriori iniziative sono necessarie per migliorare l'informazione dei consumatori.

(9) Il protocollo UNFCCC sottoscritto a Kyoto il 10 dicembre 1997 prevede una riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra per la Comunità pari all'8 % al più tardi durante il periodo 2008-2012. Per conseguire tale obiettivo, sono necessarie misure più severe al fine di ridurre le emissioni di CO2 all'interno della Comunità.

(10) La decisione n. 2179/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, relativa al riesame del programma comunitario di politica e azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile "Per uno sviluppo durevole e sostenibile"(5), ha inoltre indicato, quale priorità chiave per l'integrazione dei requisiti ambientali relativi all'energia, la fornitura dell'etichettatura relativa ad un uso efficiente...

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