Regulation (EC) No 647/2005 of the European Parliament and of the Council of 13 April 2005 amending Council Regulations (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community and (EEC) No 574/72 laying down the procedure for implementing Regulation (EEC) No 1408/71

Published date04 May 2005
Subject MatterFree movement of workers,Social provisions,Social security for migrant workers
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 117, 04 May 2005
L_2005117IT.01000101.xml
4.5.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 117/1

REGOLAMENTO (CE) N. 647/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 aprile 2005

che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) È opportuno apportare talune modifiche ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 (3) e (CEE) n. 574/72 (4) per tener conto dei recenti sviluppi della giurisprudenza dellaCorte di giustizia delle Comunità europee, facilitare l'applicazione di detti regolamenti e riflettere i cambiamenti intervenuti nella legislazione degli Stati membri in materia di sicurezza sociale.
(2) Per tenere conto dell'evoluzione della giurisprudenza, occorrerebbe trarre le conseguenze dalle sentenze pronunciate in particolare nelle cause Johann Franz Duchon/Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (5) e Office national de l'emploi/Calogero Spataro (6).
(3) Le sentenze Friedrich Jauch/Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter e Ghislain Leclere, Alina Deaconescu/Caisse nationale des prestations familiales (7), concernenti la qualifica delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo necessitano, per motivi di certezza del diritto, che i due criteri cumulativi da prendere in considerazione siano precisati affinché tali prestazioni possano validamente figurare nell'allegato II bis del regolamento (CEE) n. 1408/71. Su questa base, è opportuno rivedere l'allegato tenendo conto delle modifiche legislative intervenute negli Stati membri e riguardanti questo tipo di prestazioni che formano oggetto di un coordinamento specifico data la loro natura mista. Inoltre, occorre precisare le disposizioni transitorie relative alla prestazione che ha formato oggetto della sentenza Jauch precitata, per tutelare i diritti dei beneficiari.
(4) Sulla base della giurisprudenza relativa ai rapporti tra il regolamento (CEE) n. 1408/71 e le disposizioni degli accordi bilaterali di sicurezza sociale è necessario rivedere l'allegato III di detto regolamento. Le iscrizioni nella parte A dell'allegato III si giustificano solo in due ipotesi: se siano più favorevoli per i lavoratori migranti (8) o se riguardino situazioni specifiche ed eccezionali, il più delle volte legate a circostanze storiche. Inoltre, non è appropriato inserire iscrizioni nella parte B tranne quando situazioni eccezionali e obiettive giustificano una deroga all'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento e agli articoli 12, 39 e 42 del trattato (9).
(5) Per facilitare l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 occorrerebbe prevedere talune disposizioni riguardanti, da un lato, i funzionari o membri del personale assimilato e dall'altro il personale viaggiante o navigante di imprese di trasporti internazionali di passeggeri o merci per via ferroviaria, stradale, aerea o di navigazione interna, nonché precisare le modalità di determinazione dell'importo medio da prendere in considerazione nel quadro dell'articolo 23 di detto regolamento.
(6) La revisione dell'allegato II bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 comporterà la soppressione di alcune iscrizioni esistenti e, tenendo conto delle modifiche legislative in alcuni Stati membri, l'inserimento di nuove iscrizioni. In quest'ultimo caso spetta agli Stati membri vagliare l'esigenza di disposizioni transitorie o soluzioni bilaterali per trattare la situazione di persone i cui diritti acquisiti potrebbero risultare pregiudicati,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è modificato come segue:

1. L'articolo 3 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1, sono soppressi i termini «che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri»;
b) al paragrafo 3, sono soppressi i termini «, nonché delle disposizioni delle Convenzioni stipulate in virtù dell'articolo 8, paragrafo 1,».
2. L'articolo 4, paragrafo 2 bis, è sostituito dal seguente: «2 bis. Il presente articolo si applica alle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo corrisposte nell'ambito di una legislazione che, a motivo del suo campo d'applicazione personale e dei suoi obiettivi e/o condizioni di ammissibilità, presenta caratteristiche sia della legislazione in materia di sicurezza sociale di cui al paragrafo 1 che dell'assistenza sociale. Per “prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo” si intendono le prestazioni:
a) che sono destinate:
i) a coprire in via suppletiva, complementare o accessoria i rischi corrispondenti ai settori della sicurezza sociale di cui al paragrafo 1, e a garantire alle persone interessate un reddito minimo di sussistenza, in considerazione della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato; o
ii) unicamente a garantire una protezione specifica per le persone con disabilità, in stretto collegamento con l'ambiente sociale di tali persone nello Stato membro interessato; e
b) che sono finanziate esclusivamente dalla fiscalità destinata a coprire la spesa pubblica generale e le cui condizioni di concessione e modalità di calcolo non sono in funzione di un contributo per quanto concerne i beneficiari. Le prestazioni concesse per integrare una prestazione contributiva non sono tuttavia considerate, soltanto per questo motivo, prestazioni contributive; e
c) che sono elencate nell'allegato II bis».
3. L'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), è sostituito dal seguente:
«c) talune disposizioni delle convenzioni di sicurezza sociale concluse dagli Stati membri prima della data di applicazione del presente regolamento, a condizione che siano più favorevoli per i beneficiari o se connesse a circostanze storiche specifiche e con un effetto limitato nel tempo, e purché siano menzionate nell'allegato III.»
4. L'articolo 9 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 9 bis Proroga del periodo di riferimento Se la legislazione di uno Stato membro subordina il riconoscimento del diritto a una prestazione al compimento di un periodo assicurativo minimo durante un periodo determinato precedente il verificarsi del rischio assicurativo (periodo di riferimento) e dispone che i periodi durante i quali sono state erogate prestazioni a norma della legislazione dello Stato membro o i periodi consacrati all'educazione dei figli sul territorio dello Stato membro prolungano il periodo di riferimento, i periodi nel corso dei quali pensioni d'invalidità o di vecchiaia o prestazioni di malattia, di disoccupazione, di infortunio sul lavoro o malattia professionale sono state erogate a norma della legislazione di un altro Stato membro e i periodi consacrati all'educazione dei figli sul territorio di un altro Stato membro prolungano anche detto periodo di riferimento.»
5. L'articolo 10 bis, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni dell'articolo 10 e del titolo III non si applicano alle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis. Le persone cui si applica il presente regolamento beneficiano di queste prestazioni esclusivamente sul territorio dello Stato membro nel quale risiedono e in base alla legislazione di tale Stato, purché tali prestazioni siano menzionate nell'allegato II bis. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e a suo carico.»
6. All'articolo 23, è aggiunto il paragrafo seguente: «2 bis. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui la legislazione applicata dall'istituzione competente preveda un periodo di riferimento definito e questo periodo corrisponda eventualmente, nella totalità o in parte, a periodi compiuti dall'interessato sotto la legislazione di uno o più Stati membri.»
7. L'articolo 35, paragrafo 2, è abrogato;
8. L'articolo 69, paragrafo 4, è abrogato;
9. Sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 95 septies Disposizioni transitorie relative all'allegato II, sezione I, rubriche “D. GERMANIA” e “R. AUSTRIA” 1. L'allegato II, sezione I, rubriche “D. GERMANIA” e “R. AUSTRIA”, modificate dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (10), non fa sorgere alcun diritto per il periodo anteriore al 1o gennaio 2005. 2. Ogni periodo di assicurazione e, eventualmente, di attività subordinata o autonoma o di residenza, compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima del 1o gennaio 2005, è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti a norma del presente regolamento. 3. Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto è acquisito in virtù del presente regolamento anche se si riferisce ad un evento verificatosi prima del 1o gennaio 2005. 4. Ogni prestazione che non è stata liquidata o che è stata sospesa a causa della
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