Regulation (EC) No 67/2010 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 laying down general rules for the granting of Community financial aid in the field of trans-European networks

Published date30 January 2010
Subject MatterTrans-European networks
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 27, 30 January 2010
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30.1.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 27/20

REGOLAMENTO (CE) N. 67/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee

(versione codificata)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 156,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (3), ha subito diverse e sostanziali modificazioni (4). E' opportuno, per motivi di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla codificazione di tale regolamento.
(2) L’articolo 155 del trattato prevede che la Comunità stabilisca un insieme di orientamenti che contemplino gli obiettivi, le priorità e le linee principali delle azioni previste nel settore delle reti transeuropee e che la Comunità possa appoggiare i progetti di interesse comune sostenuti dagli Stati membri nell'ambito delle reti transeuropee. A norma del suddetto articolo, l'aiuto comunitario può essere concesso ai progetti di interesse comune individuati nell'ambito degli orientamenti.
(3) È opportuno stabilire le regole generali per la concessione di un contributo finanziario comunitario nel settore delle reti transeuropee e consentire così l'attuazione dell’articolo 155.
(4) È opportuno rafforzare la partecipazione di capitali privati al finanziamento delle reti transeuropee e sviluppare la partnership tra il settore pubblico e il settore privato.
(5) L’aiuto comunitario può assumere la forma, in particolare, di studi di fattibilità, di garanzie finanziarie o di quote di abbuoni di interessi. Tali abbuoni e garanzie si riferiscono in particolare al sostegno finanziario della Banca europea per gli investimenti o di altri organismi finanziari pubblici o privati. In taluni casi debitamente giustificati, possono essere prese in considerazione sovvenzioni dirette agli investimenti.
(6) Le garanzie finanziarie dovrebbero essere concesse, su base commerciale, dal Fondo europeo per gli investimenti oppure da altri organismi finanziari. Un contributo finanziario della Comunità potrebbe coprire in tutto o in parte i premi pagati dai beneficiari di tali garanzie.
(7) Il contributo comunitario è essenzialmente destinato a superare gli ostacoli finanziari che dovessero sorgere nella fase di avvio di un progetto.
(8) È necessario stabilire un limite al contributo comunitario rispetto al costo totale dell'investimento. In ogni caso, è opportuno prevedere un più elevato tasso del contributo comunitario per promuovere la realizzazione dei collegamenti transfrontalieri dei progetti prioritari.
(9) La realizzazione di partenariati tra soggetti pubblici e privati (o di altre forme di cooperazione tra pubblico e privato) richiede un impegno finanziario certo da parte degli investitori istituzionali che sia idoneo ad attirare capitali privati. La concessione di un contributo finanziario comunitario su base pluriennale permetterebbe di eliminare le incertezze che frenano lo sviluppo dei progetti. È opportuno pertanto adottare disposizioni per erogare un contributo finanziario ai progetti selezionati sulla base di un impegno giuridico pluriennale.
(10) È opportuno che il contributo comunitario ai progetti sia concesso in funzione del concorso di questi ultimi al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 154 del trattato nonché degli altri obiettivi e priorità contemplati dagli orientamenti di cui all'articolo 155 del trattato. È opportuno inoltre tenere conto di altri aspetti quali l'effetto incentivante sul finanziamento pubblico e privato, gli effetti socioeconomici diretti o indiretti dei progetti, in particolare sull'occupazione, nonché l'impatto ambientale.
(11) È opportuno consentire, sino all'1 % dell'importo totale per il periodo 2000-2006, le partecipazioni al capitale di rischio per fondi di investimento che si prefiggono prioritariamente di fornire capitali di rischio ai progetti di reti transeuropee, al fine di sperimentare tale forma di finanziamento. Tale limite può essere aumentato fino al 2 % a seguito di un riesame del funzionamento di tale strumento. È opportuno inoltre esaminare l'eventuale futura estensione della stessa.
(12) È auspicabile, a fini di maggiore trasparenza e in risposta alle attese per progetti o gruppi di progetti caratterizzati da rilevante fabbisogno finanziario a lungo termine, che siano elaborati programmi pluriennali indicativi in settori o campi specifici. È opportuno che tali programmi indichino gli importi complessivi e annuali degli aiuti che possono essere assegnati per un determinato periodo ai progetti o ai gruppi di progetti in questione e che dovrebbero costituire un riferimento per le decisioni annuali di concedere il contributo finanziario entro i limiti degli stanziamenti di bilancio annuali quando essi sono conformi ai pertinenti programmi indicativi pluriennali. Tuttavia, gli importi annuali indicati in tali programmi non comportano impegni di bilancio.
(13) La Commissione deve accuratamente valutare la fattibilità economica potenziale dei progetti mediante analisi costi/benefici e altri criteri opportuni, nonché la loro redditività finanziaria.
(14) Gli interventi finanziari comunitari a norma dell'articolo 155, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino, del trattato devono essere compatibili con le politiche comunitarie, in particolare in materia di reti e per quanto riguarda la protezione dell'ambiente, la concorrenza e l'aggiudicazione di appalti pubblici. È opportuno che la protezione dell'ambiente comprenda una valutazione dell'impatto ambientale.
(15) È necessario precisare i poteri e le responsabilità rispettivamente degli Stati membri e della Commissione in materia di controllo finanziario.
(16) La Commissione deve provvedere a un coordinamento efficace delle varie azioni comunitarie aventi un'incidenza sulle reti transeuropee, soprattutto fra i finanziamenti a titolo delle reti transeuropee e quelli dei fondi strutturale e di coesione, del fondo europeo per gli investimenti e della Banca europea per gli investimenti.
(17) È opportuno prevedere il ricorso a metodi efficaci di valutazione e di controllo degli interventi comunitari.
(18) È opportuno garantire un'informazione, una trasparenza ed una pubblicità adeguate riguardo alle attività finanziate.
(19) Data l'importanza delle reti transeuropee, è opportuno includere nel presente regolamento, ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (5), una dotazione finanziaria di 4 874 880 000 EUR per l'attuazione di detto regolamento nel periodo 2000-2006.
(20) È opportuno che il Consiglio esamini se mantenere o modificare le misure previste dal presente regolamento alla luce della relazione globale presentata dalla Commissione prima della fine del 2006.
(21) Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione (6),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizione e ambito di applicazione

Il presente regolamento definisce le condizioni e le procedure di concessione del contributo comunitario a norma dell'articolo 155, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino, del trattato a favore di progetti di interesse comune nel settore delle reti transeuropee di infrastrutture delle telecomunicazioni e a favore di progetti di interesse comune nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia di cui all'articolo 20, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia (7).

Articolo 2

Beneficiari

Possono beneficiare di un contributo comunitario unicamente i progetti di interesse comune («i progetti»), individuati nell'ambito degli orientamenti di cui all'articolo 155, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino del trattato.

Possono altresì beneficiare di un contributo parti di progetti, qualora esse costituiscano unità tecnicamente e finanziariamente indipendenti.

Articolo 3

Forme di contributo

1. Il contributo comunitario destinato ai progetti può assumere una o più delle seguenti forme:

a) cofinanziamento di studi relativi ai progetti, compresi studi preparatori, studi di fattibilità e studi di valutazione e altre misure di sostegno tecnico per detti studi. La partecipazione della Comunità non può generalmente essere superiore al 50 % del costo totale di ogni studio. In casi eccezionali debitamente motivati, su iniziativa della Commissione e con l'accordo degli Stati membri interessati, la partecipazione comunitaria può superare il limite del 50 %;
b) agevolazioni in conto interessi su prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti o da altri organismi finanziari
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