Regulation (EC) No 1490/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2007 repealing Council Regulation (EEC) No 954/79 concerning the ratification by Member States of, or their accession to, the United Nations Convention on a Code of Conduct for Liner Conferences Text with EEA relevance
Published date | 18 December 2007 |
Subject Matter | Transport |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 332, 18 December 2007 |
18.12.2007 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 332/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1490/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell’11 dicembre 2007
recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 954/79 del Consiglio concernente la ratifica da parte degli Stati membri della convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime o l’adesione di tali Stati alla convenzione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CEE) n. 954/79 del Consiglio (3) prescrive gli obblighi cui gli Stati membri devono adempiere nel ratificare la convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime o nell’aderirvi. |
(2) | La convenzione relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime istituisce un quadro normativo internazionale per questo tipo di conferenze, in particolare introducendo norme sull’accesso alle quote di traffico da parte degli armatori stabiliti nel territorio degli Stati parti contraenti della convenzione, che favorisce i reciproci scambi commerciali. |
(3) | Il regolamento (CE) n. 1419/2006 del Consiglio, del 25 settembre 2006 (4), ha abrogato il regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi (5), il quale prevedeva, tra l’altro, un’esenzione per le conferenze marittime dal divieto di cui all’articolo 81, paragrafo 1, del trattato. |
(4) | Al termine del periodo transitorio previsto dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1419/2006, ai servizi regolari di trasporto marittimo si applicherà il divieto di cui all’articolo 81, paragrafo 1, del trattato e, di conseguenza, non saranno più autorizzate conferenze marittime per gli scambi commerciali da o verso i porti degli Stati membri. |
(5) | Gli Stati membri si troveranno pertanto nell’impossibilità di adempiere agli obblighi ad essi imposti dalla |
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