Regulation (EC) No 298/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 amending Regulation (EC) No 1829/2003 on genetically modified food and feed, as regards the implementing powers conferred on the Commission

Published date09 April 2008
Subject MatterConsumer protection,Animal feedingstuffs,Foodstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 97, 09 April 2008
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9.4.2008 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 97/64

REGOLAMENTO (CE) N. 298/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 marzo 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 37, 95 e l’articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).
(2) La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con nuovi elementi non essenziali.
(3) Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (5) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.
(4) La Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire se un tipo di alimento o mangime rientri nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003, di fissare una soglia inferiore per etichettare la presenza accidentale e tecnicamente inevitabile di materiale che contenga organismi geneticamente modificati o sia costituito o derivato da tali organismi nonché per la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato che è stato oggetto di una valutazione del rischio favorevole negli alimenti e mangimi e di adottare misure relative a taluni requisiti in materia di etichettatura e di informazione che incombono agli operatori e ai fornitori di alimenti per collettività. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1829/2003, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1829/2003,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento (CE) n. 1829/2003 è modificato come segue:

1) all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Se del caso, le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo e determinando se un tipo di alimento rientri nell’ambito di applicazione della presente sezione sono adottate secondo la procedura di
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