Regulation (EEC) No 1318/71 of the Council of 21 June 1971 amending Regulation (EEC) No 802/68 on the common definition of the concept of the origin of goods

Published date25 June 1971
Subject Matterdisposizioni in applicazione dell'articolo 235 CEE,armonizzazione del diritto doganale: origine delle merci,Politica commerciale,dispositions en application de l'article 235 du traité CEE,harmonisation du droit douanier : origine des marchandises,Politique commerciale
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 139, 25 giugno 1971,Journal officiel des Communautés européennes, L 139, 25 juin 1971
EUR-Lex - 31971R1318 - IT 31971R1318

Regolamento (CEE) n. 1318/71 del Consiglio, del 21 giugno 1971, che modifica il regolamento (CEE) n. 802/68 relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci

Gazzetta ufficiale n. L 139 del 25/06/1971 pag. 0006 - 0007
edizione speciale danese: serie I capitolo 1971(II) pag. 0348
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1971(II) pag. 0394
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 1 pag. 0128
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 1 pag. 0093
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 1 pag. 0093


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( 1 ) GU n . C 45 del 10 . 5 . 1971 , pag . 38 .

( 2 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 1 .

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1318/71 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1971

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 802/68 relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 113 , 227 e 235 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ,

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 802/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci ( 2 ) , prevede all'articolo 2 che le disposizioni in esso contenute non arrecano pregiudizio alle norme particolari applicabili agli scambi commerciali fra la Comunità o gli Stati membri e i paesi ai quali la Comunità o gli Stati membri sono legati in virtù di accordi che prevedono una deroga alla clausola della nazione più favorita , in particolare quelli che comportano l'attuazione di un'unione doganale o di una zona di libero scambio ; che detto regolamento è per contro applicabile agli scambi commerciali fra la Comunità e i paesi ai quali la Comunità abbia deciso di concedere unilateralmente preferenze in deroga alla clausola della nazione più favorita ;

considerando che e necessario prevedere , in quest'ultimo caso , l'applicazione di norme particolari per quanto riguarda sia i criteri di determinazione dell'origine delle merci che il rilascio dei certificati di origine da presentare all'importazione ;

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 802/68 dispone all'articolo 9 , paragrafo 1 , lettera b ) , che quando l'origine di una merce deve essere attestata all'importazione...

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