Regulation (EEC) No 2788/72 of the Council of 28 December 1972 amending Article 6 of Regulation (EEC) No 729/70 on the financing of the common agricultural policy
Published date | 30 December 1972 |
Subject Matter | European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF),Financial provisions,Agriculture and Fisheries |
Official Gazette Publication | Journal officiel des Communautés européennes, L 295, 30 décembre 1972,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 295, 30 dicembre 1972 |
30.12.1972 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 295/1 |
REGOLAMENTO (CEE) N. 2788/72 DEL CONSIGLIO
del 28 dicembre 1972
che modifica l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 729/70 relativo al finanziamento della politica agricola comune
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (1), firmato il 22 gennaio 1972 a Bruxelles, in particolare gli articoli 30 e 153 dell'atto (2) ad esso allegato,
vista la proposta della Commissione,
considerando che l'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3) fissa l'ammontare assegnato alla sezione orientamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ; che tale importo è stato previsto in funzione dei fabbisogni di miglioramento delle strutture agricole della Comunità nella sua composizione originaria ;
considerando che occorre adeguare tale importo per far fronte ai maggiori fabbisogni dell'agricoltura della Comunità allargata, al fine di non affievolire l'effetto dell'azione della sezione orientamento del Fondo ; che tale adeguamento è stato esplicitamente previsto dall'allegato II, capitolo II, punto B 2, dell'atto di cui sopra,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Con effetto dal 1o gennaio 1973 :
a) | il testo dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 729/70 è sostituito dal testo seguente : «Per il 1972, gli stanziamenti del Fondo, sezione orientamento, ammontano a 285 milioni di unità di conto. A decorrere dal 1o gennaio 1973, tali stanziamenti ammontano a 325 milioni di unità di conto all'anno. Tale importo può essere aumentato dal Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, terzo comma, del trattato, soltanto per le azioni comuni di cui al paragrafo 2.» |
b) | all'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, l'importo di 285 milioni è sostituito da 325 milioni. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 28...
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