Regulation (EU) 2016/1625 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 amending Regulation (EC) No 1406/2002 establishing a European Maritime Safety Agency (Text with EEA relevance)

Published date16 September 2016
Subject MatterImmigration and asylum policy,Security system,Provisions governing the Institutions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 251, 16 September 2016
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16.9.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 251/77

REGOLAMENTO (UE) 2016/1625 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 settembre 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) Le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera sono responsabili di numerosi compiti, che possono includere la sicurezza marittima, la sicurezza, la ricerca e il soccorso in mare, il controllo di frontiera, il controllo della pesca, il controllo doganale, l'applicazione della legge in generale e la protezione dell'ambiente. L'Agenzia europea per la sicurezza marittima («Agenzia»), l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, istituita dal regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e l'Agenzia europea di controllo della pesca, istituita dal regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio (4), dovrebbero pertanto, nell'ambito dei rispettivi mandati, rafforzare sia la cooperazione tra loro, sia la cooperazione con le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera per aumentare la conoscenza della situazione marittima e per sostenere azioni coerenti ed economicamente efficienti.
(2) L'applicazione del presente regolamento non incide sulla ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri, né sugli obblighi degli Stati membri sanciti da convenzioni internazionali, quali la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, la Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, la Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di guardia e altri pertinenti strumenti marittimi internazionali.
(3) Al fine di fornire un'assistenza efficiente ed efficace alle autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera, l'Agenzia dovrebbe avvalersi delle tecnologie più avanzate, quali i sistemi aerei a pilotaggio remoto.
(4) È opportuno che il consiglio di amministrazione dell'Agenzia sia pienamente coinvolto nel processo decisionale circa le questioni di cui al presente regolamento, che potrebbero avere un impatto su altri compiti e sul bilancio dell'Agenzia, compreso l'accordo di lavoro per la cooperazione tra le tre agenzie.
(5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (5),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE...

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