Regulation (EU) 2016/1724 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 amending Regulation (EC) No 471/2009 on Community statistics relating to external trade with non-member countries as regards conferring of delegated and implementing powers upon the Commission for the adoption of certain measures (Text with EEA relevance)

Published date30 September 2016
Subject MatterCommercial policy,Information and verification
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 266, 30 September 2016
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30.9.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 266/1

REGOLAMENTO (UE) 2016/1724 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 settembre 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 471/2009 relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi per quanto riguarda il conferimento alla Commissione del potere di adottare atti delegati e di competenze di esecuzione per l'adozione di alcune misure

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1) A seguito dell'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il «trattato») è opportuno allineare i poteri e le competenze conferiti alla Commissione alle disposizioni di cui agli articoli 290 e 291 del trattato.
(2) Alla luce dell'adozione del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la Commissione si è impegnata, mediante una dichiarazione (3), a riesaminare, alla luce dei criteri stabiliti nel trattato, gli atti legislativi che contengono attualmente riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo.
(3) Il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) conferisce alla Commissione competenze per l'attuazione di alcune delle disposizioni di tale regolamento.
(4) Al fine di allineare il regolamento (CE) n. 471/2009 agli articoli 290 e 291 del trattato, è opportuno sostituire le competenze di esecuzione conferite alla Commissione da tale regolamento con il potere di adottare atti delegati e di esecuzione.
(5) Al fine di tener conto delle modifiche del codice doganale o delle disposizioni discendenti da convenzioni internazionali, delle modifiche rese necessarie per ragioni metodologiche e della necessità di istituire un sistema efficiente per la raccolta dei dati e la compilazione di statistiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato, riguardo a:
l'adeguamento dell'elenco dei regimi doganali o delle destinazioni doganali,
merci e movimenti specifici e le disposizioni diverse o specifiche ad essi applicabili,
l'esclusione di merci o movimenti dalle statistiche del commercio estero,
la raccolta di dati di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 471/2009,
ulteriori specificazioni dei dati statistici,
l'obbligo riguardante serie limitate di dati per le merci o i movimenti specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 471/2009, e i dati forniti a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, di tale regolamento,
il livello di aggregazione per i paesi associati, le merci e le valute per le statistiche sul commercio per valuta di fatturazione.
È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (5). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(6) La Commissione dovrebbe assicurare che tali atti delegati non comportino ulteriori significativi oneri per gli Stati membri o i rispondenti e che continuino a essere quanto meno onerosi possibile.
(7) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 471/2009, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione che le consentano di adottare misure riguardanti:
i codici e il relativo formato da utilizzare relativamente ai dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento,
il collegamento tra i dati sulle caratteristiche delle imprese e i dati registrati a norma di tale articolo,
il contenuto e la copertura uniformi delle statistiche trasmesse.
Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.
(8) Il comitato delle statistiche degli scambi di beni con i paesi terzi («comitato Extrastat») di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 471/2009, ha fornito alla Commissione consulenza e assistenza nell'esercizio delle sue competenze d'esecuzione. Nel contesto della strategia per una nuova struttura del sistema statistico europeo («SSE») volta a migliorare il coordinamento e la collaborazione nel quadro di una chiara struttura piramidale all'interno dell'SSE, è opportuno che il comitato del sistema statistico europeo («comitato SSE»), istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) svolga un ruolo di consulenza e di assistenza della Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione. A tal fine è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 471/2009, procedendo a sostituire il riferimento al comitato Extrastat con un riferimento al comitato SSE.
(9) Al fine di assicurare la certezza del diritto, le procedure di adozione di misure avviate ma non concluse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento non sono pregiudicate dal presente regolamento.
(10) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 471/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 471/2009 è così modificato:

1) l'articolo 3 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Per tenere conto delle modifiche del codice doganale e delle disposizioni discendenti da convenzioni internazionali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 10 bis, per adattare l'elenco dei regimi doganali o delle destinazioni doganali di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo.»;
b) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 10 bis, relativamente a merci e movimenti specifici e a disposizioni diverse o specifiche ad essi applicabili.»;
...

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