Regulation (EU) 2017/1199 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2017 amending Regulation (EU) No 1303/2013 as regards specific measures to provide additional assistance to Member States affected by natural disasters

Published date07 July 2017
Subject MatterEuropean Regional Development Fund (ERDF)
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 176, 7 July 2017
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7.7.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 176/1

REGOLAMENTO (UE) 2017/1199 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 4 luglio 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le misure specifiche volte a fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce disposizioni comuni e generali sui fondi strutturali e d'investimento europei, incluso il Fondo europeo di sviluppo regionale («FESR»). Al fine di fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali, dovrebbe essere possibile introdurre un asse prioritario separato nel contesto di un programma operativo, con un tasso di cofinanziamento fino al 95 % per coprire le priorità d'investimento del FESR quale stabilite dal regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
(2) Le operazioni da cofinanziare nell'ambito dell'asse prioritario separato per le catastrofi naturali dovrebbero essere quelle finalizzate alla ricostruzione in risposta a catastrofi naturali gravi o regionali quali definite al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio (5).
(3) Per le operazioni nell'ambito dell'asse prioritario separato per le catastrofi naturali, è necessario introdurre una deroga alle norme generali relative alla data di inizio dell'ammissibilità delle spese riguardanti la spesa che diventa ammissibile in seguito a una modifica di un programma al fine di garantire la possibilità di cofinanziare le misure adottate dalle autorità degli Stati membri direttamente dopo una catastrofe, ma prima che il programma operativo sia modificato.
(4) Al fine di consentire l'ammissibilità delle spese sostenute e pagate dalla data in cui si è verificata la catastrofe naturale, anche se questa precede l'entrata in vigore del presente regolamento, la disposizione corrispondente relativa alla data di inizio
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