Regulation (EU) 2017/1370 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2017 amending Council Regulation (EC) No 1683/95 laying down a uniform format for visas

Published date28 July 2017
Subject MatterFree movement of persons
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 198, 28 July 2017
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28.7.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 198/24

REGOLAMENTO (UE) 2017/1370 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 4 luglio 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, che istituisce un modello uniforme per i visti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1683/95 (2) del Consiglio istituisce un modello uniforme per i visti.
(2) L'attuale disegno comune per il visto adesivo, in circolazione da venti anni, deve essere considerato compromesso a causa di gravi casi di contraffazione e frode.
(3) È pertanto opportuno istituire un nuovo disegno comune con elementi di sicurezza più moderni, per rendere più sicuro il visto adesivo e impedire le falsificazioni.
(4) Su richiesta dell'Irlanda e del Regno Unito, la Commissione dovrebbe definire con lo Stato membro richiedente le opportune modalità per lo scambio di informazioni tecniche con tale Stato membro ai fini del rilascio da parte di quest'ultimo dei visti nazionali.
(5) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
(6) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE (3) del Consiglio; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
(7) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE (4) del Consiglio; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
(8) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2011.
(9) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (5), uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6).
(10) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (7), uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8).
(11) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, (9) uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (10).
(12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1683/95,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1683/95 è così modificato:

1) All'articolo 7 sono aggiunti i seguenti commi: «Su richiesta dell'Irlanda e del Regno Unito, la Commissione definisce con lo Stato membro richiedente le opportune modalità per lo scambio di informazioni tecniche di cui all'articolo 2 ai fini del rilascio dei visti nazionali da parte dello Stato membro richiedente. I costi per i quali l'Irlanda e il Regno Unito non contribuiscono conformemente all'articolo 5 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono a carico rispettivamente dell'Irlanda o del Regno Unito se essi presentano tale richiesta.»
2) L'allegato è sostituito dall'immagine e dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I visti adesivi conformi alle prescrizioni di cui...

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