Regulation (EU) 2017/2094 of the European Central Bank of 3 November 2017 amending Regulation (EU) No 795/2014 on oversight requirements for systemically important payment systems (ECB/2017/32)

Published date16 November 2017
Subject MatterFreedom of establishment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 299, 16 November 2017
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16.11.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 299/11

REGOLAMENTO (UE) 2017/2094 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 3 novembre 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 795/2014 sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2017/32)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 3.1, l'articolo 22 e il primo trattino dell'articolo 34.1,

considerando quanto segue:

(1) Nell'aprile 2012 il Committee on Payment and Settlement Systems (Comitato per i sistemi di pagamento e di regolamento, CPSS) della Banca dei Regolamenti Internazionali e il comitato tecnico dell'International Organization of Securities Commissions (Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari, IOSCO) hanno pubblicato i Principles for financial market infrastructures (principi per le infrastrutture dei mercati finanziari) (1). Successivamente il Committee on Payments and Market Infrastructures (Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato, CPMI), che è succeduto al CPSS, e la IOSCO hanno pubblicato linee guida su tali principi. La Banca centrale europea (BCE) ha deciso di attuare i principi CPMI-IOSCO e le successive linee guida in quanto applicabili ai sistemi di pagamento di importanza sistemica (SPIS) per mezzo del regolamento (UE) n. 795/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/28) (2).
(2) Il Consiglio direttivo ha riesaminato la generale applicazione del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28), ai sensi dell'articolo 24. Il riesame ha tenuto conto delle risultanze della prima valutazione approfondita degli SPIS. La valutazione ha evidenziato la necessità di migliorare o chiarire alcuni aspetti e, in qualche caso, di apportare modifiche più sostanziali miranti ad assicurare l'applicazione degli standard di sorveglianza più elevati.
(3) Ai fini del presente regolamento, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica che hanno accesso agli SPIS tramite partecipanti diretti, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, dovrebbero essere trattati come partecipanti indiretti (3).
(4) Per assicurare l'effettiva attenuazione del rischio, è importante mantenere una chiara separazione tra le funzioni operative, di gestione dei rischi e di revisione interna, anche affidandone l'esercizio a persone diverse. Inoltre, per i gestori di SPIS al di fuori dell'Eurosistema, fatta salva la normativa nazionale, dovrebbe assicurarsi che nei rispettivi Consigli sia presente un membro indipendente per rafforzarne l'efficacia. Poiché l'Eurosistema ha obiettivi e responsabilità di politica pubblica e un assetto istituzionale definito nel trattato e nello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, ai gestori di SPIS dell'Eurosistema dovrebbe essere accordata un'esenzione da tale requisito.
(5) Inoltre, il Consiglio direttivo ha riscontrato la necessità di chiarire ulteriormente le responsabilità del Consiglio del gestore dello SPIS, che comprendono l'approvazione delle decisioni che hanno un impatto significativo sul profilo di rischio dello SPIS o del gestore dello SPIS e dei principali documenti relativi ai rischi che regolano il funzionamento dello SPIS.
(6) In generale, il Consiglio direttivo ha convenuto che è necessario migliorare significativamente l'attenuazione del rischio di liquidità generato in sistemi di regolamento differito su base netta (deferred NET settlement, DNS) assicurando l'effettiva attenuazione del rischio di liquidità per tutti i cicli dal momento in cui un ordine di trasferimento è stato incluso nel calcolo delle posizioni di regolamento nette e la posizione è visibile al partecipante.
(7) Per permettere il regolare funzionamento dello SPIS, è necessario che i partecipanti dispongano di strumenti adeguati per gestire in modo efficace la loro liquidità. Il gestore dello SPIS è tenuto a monitorare e agevolare il regolare flusso di liquidità a livello di sistema, tenendo conto dell'esposizione di liquidità di ciascun partecipante.
(8) Il gestore dello SPIS che regola pagamenti unilaterali in euro deve assicurarsi che il regolamento definitivo abbia corso in moneta di banca centrale. Poiché tale requisito si applica altresì ove uno SPIS che offre il regolamento in moneta di banca centrale versi in una situazione di emergenza, i gestori di SPIS che regolano pagamenti per conto di altri SPIS dovrebbero adoperarsi per far sì che il regolamento sia definitivo anche in questa evenienza.
(9) Per assicurare che gli SPIS siano protetti nei confronti di possibili perdite di esercizio, le attività in possesso del gestore dello SPIS a copertura dei rischi di impresa dovrebbero essere segregate dalle attività detenute per le operazioni giornaliere. Inoltre, dovrebbe operarsi una distinzione tra un piano di risanamento e di ordinata liquidazione dello SPIS, da un lato, e un piano patrimoniale dello SPIS, dall'altro. Mentre quest'ultimo deve rispecchiare la possibilità di raccogliere capitale, il primo dovrebbe assicurare che, nel corso normale dell'attività di impresa, i fondi disponibili per un piano di risanamento e di ordinata liquidazione non scendano al di sotto dell'importo necessario ad attuarli.
(10) Assicurare l'efficace gestione del rischio operativo è un processo continuo che richiede che le politiche e le procedure operative siano testate e riesaminate periodicamente e comunque ogni qualvolta ciò si renda necessario, specialmente a seguito di modifiche significative al sistema. Ciò vale in particolare per la gestione dei rischi cyber la cui importanza è cresciuta dalla pubblicazione del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28). Il presente regolamento stabilisce specifici requisiti, importanti per l'attenuazione dei rischi cyber.
(11) Affinché l'autorità competente possa esercitare efficacemente i propri poteri di sorveglianza, tali poteri dovrebbero essere integrati con due strumenti aggiuntivi. In primo luogo, l'autorità competente dovrebbe poter richiedere al gestore dello SPIS di nominare un esperto indipendente che dia corso a un indagine e a un riesame indipendente sul funzionamento dello SPIS. Inoltre, essa dovrebbe essere in grado di imporre requisiti relativi al tipo di esperto da nominare, al contenuto e all'ambito della relazione da predisporre, all'utilizzo della relazione, inclusa la comunicazione e pubblicazione, e alla tempistica per la stesura della relazione. In secondo luogo, in linea con la Responsibility B di cui ai predetti principi per le infrastrutture dei mercati finanziari, l'autorità competente dovrebbe poter condurre ispezioni in loco o delegare tale compito.
(12) Mentre è possibile imporre misure correttive esclusivamente in caso di violazioni del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28), potrebbero verificarsi situazioni che giustificano l'avvio di una procedura per imporre tali misure in casi di sospetta inosservanza, dando al gestore dello SPIS la possibilità di essere sentito e fornire spiegazioni prima di stabilire l'esistenza di una violazione. La procedura per l'imposizione di misure correttive dovrebbe essere stabilita con decisione. Inoltre, un'autorità competente diversa dalla BCE dovrebbe notificare senza indugio alla BCE la propria intenzione di imporre misure correttive.
(13) Alla luce delle risultanze del riesame del Consiglio direttivo e al fine di attuare le linee guida CPMI-IOSCO in quanto applicabili agli SPIS, il regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) è così modificato:

1. L'articolo 1 è modificato come segue:
a) al paragrafo 3, il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii) il totale dei pagamenti processati denominati in euro rappresenta almeno uno dei seguenti:
il 15 % del volume totale dei pagamenti denominati in euro nell'Unione,
il 5 % del volume totale dei pagamenti transfrontalieri denominati in euro nell'Unione,
una quota di mercato del 75 % del volume totale dei pagamenti denominati in euro a livello di uno Stato membro la cui moneta è l'euro;»;
b) al paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma: «Un esercizio di identificazione è svolto su base annuale.»;
c) è inserito il seguente paragrafo 3 bis: «3 bis. Una decisione adottata ai sensi del paragrafo 2 rimane in vigore fino alla sua abrogazione. Riesami di verifica dei sistemi di pagamento identificati come SPIS sono effettuati su base annuale al fine di verficare che essi continuino a soddifare i criteri sulla base dei quali è avvenuta l'indentificazione.»;
d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. I gestori di SPIS cooperano, su base continuativa, con l'autorità competente e assicurano la conformità dello SPIS che gestiscono ai requisiti stabiliti negli articoli da 3 a 21, anche in termini di complessiva efficacia delle loro regole, procedure, processi e quadri. I gestori di SPIS collaborano inoltre con l'autorità competente per agevolare il più ampio obiettivo di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento a livello sistemico.»;
2. L'articolo 2 è modificato come segue:
a) il punto 14) è sostituito dal seguente:
«14) per “sistema di regolamento differito su base netta (Deferred NET Settlement, DNS)” si intende un sistema in
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