Regulation (EU) 2017/2396 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2017 amending Regulations (EU) No 1316/2013 and (EU) 2015/1017 as regards the extension of the duration of the European Fund for Strategic Investments as well as the introduction of technical enhancements for that Fund and the European Investment Advisory Hub

Published date27 December 2017
Subject MatterEconomic policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 345, 27 December 2017
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27.12.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 345/34

REGOLAMENTO (UE) 2017/2396 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2017

che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e l’introduzione del potenziamento tecnico di tale fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 172 e 173, l’articolo 175, terzo comma, e l’articolo 182, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) Da quando, il 26 novembre 2014, è stata presentata la comunicazione della Commissione «Il piano di investimenti per l’Europa» («piano di investimenti»), sono migliorate le condizioni per il rilancio degli investimenti e in Europa sta tornando la fiducia nell’economia e nella crescita. Per il quarto anno consecutivo l’Unione registra una ripresa moderata, con una crescita del prodotto interno lordo del 2 % nel 2015, ma i tassi di disoccupazione rimangono al di sopra dei livelli precedenti alla crisi. Benché non sia ancora possibile stimare l’impatto complessivo del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) sulla crescita, dal momento che i progetti di investimento su più vasta scala non possono produrre effetti macroeconomici immediati, l’impegno a tutto campo avviato con il piano di investimenti sta già dando risultati concreti. Gli investimenti stanno aumentando gradualmente nel corso del 2017, sebbene a un ritmo piuttosto lento e al di sotto dei livelli storici.
(2) Affinché gli investimenti tornino a registrare una tendenza sostenibile a lungo termine in modo tale che abbiano ricadute sull’economia reale, è opportuno mantenere questo slancio positivo in materia di investimenti e perseverare negli impegni. I meccanismi del piano di investimenti funzionano e andrebbero potenziati perché continuino a mobilitare investimenti privati in modo tale da generare un impatto macroeconomico concreto e contribuire alla creazione di lavori in settori che sono importati nel futuro dell’Unione e laddove rimangono i fallimenti del mercato o le situazioni di investimento subottimale.
(3) Il 1o giugno 2016 la Commissione ha pubblicato la comunicazione «L’Europa ricomincia a investire. Bilancio del piano di investimenti per l’Europa e prossimi passi», nella quale illustra le realizzazioni del piano di investimenti e i passi prospettati per il futuro, fra cui la proroga del FEIS oltre il periodo iniziale di tre anni, l’incremento dello sportello relativo alle piccole e medie imprese (PMI) nel quadro vigente e il potenziamento del polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI).
(4) L’11 novembre 2016 la Corte dei conti europea ha approvato un parere concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 e la valutazione della Commissione che l’accompagna, redatta in conformità e dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1017, dal titolo «FEIS: una proposta prematura di estensione ed espansione».
(5) Attuato e cofinanziato dal gruppo della Banca europea per gli investimenti (BEI), il FEIS procede puntuale, da un punto di vista quantitativo, verso il conseguimento dell’obiettivo di mobilitare almeno 315 000 000 000 EUR di investimenti aggiuntivi nell’economia reale entro metà 2018. La risposta e l’assorbimento da parte del mercato sono stati particolarmente rapidi nell’ambito dello sportello relativo alle PMI, nel quale i risultati del FEIS superano di gran lunga le aspettative e muovono dall’utilizzo iniziale dei mandati e degli impianti esistenti del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) (strumenti di garanzia InnovFin SME, strumento di garanzia dei prestiti COSME — Loan Guarantee Facility (LGF) — e mandato BEI sulle risorse di capitale di rischio (RCR)] per accelerare l’avvio dell’iniziativa. A luglio 2016 lo sportello relativo alle PMI è stato quindi incrementato di 500 000 000 EUR nel rispetto dei vigenti parametri previsti dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Data la domanda eccezionale del mercato di finanziamenti alle PMI nell’ambito del FEIS, un’ampia quota di finanziamento è stata destinata alle PMI. A tale proposito il 40 % della maggiore capacità di rischio del FEIS dovrebbe essere destinato a migliorare l’accesso ai finanziamenti per le PMI.
(6) Il 28 giugno 2016 il Consiglio europeo ha concluso che il piano di investimenti, in particolare il FEIS, ha già prodotto risultati concreti e ha rappresentato una misura essenziale per contribuire a mobilitare gli investimenti privati facendo nel contempo un uso intelligente delle scarse risorse di bilancio. Il Consiglio europeo ha constatato che la Commissione intendeva presentare a breve proposte sul futuro del FEIS che dovrebbero essere esaminate con urgenza dal Parlamento europeo e dal Consiglio.
(7) Il FEIS è stato istituito per un periodo iniziale di tre anni e con il fine di mobilitare almeno 315 000 000 000 EUR di investimenti, sostenendo in tal modo l’obiettivo di promuovere la crescita e l’occupazione. Tuttavia, la volontà di raggiungere l’obiettivo principale non dovrebbe prevalere sull’addizionalità dei progetti selezionati. L’Unione si impegna quindi non soltanto a prorogare il periodo di investimento e la capacità finanziaria del FEIS, ma anche ad aumentare l’importanza dell’addizionalità. La proroga copre il periodo del vigente quadro finanziario pluriennale e dovrebbe generare almeno 500 000 000 000 EUR di investimenti da qui al 2020. Per aumentare ulteriormente la potenza di fuoco del FEIS e riuscire a raddoppiare l’obiettivo di investimento, anche gli Stati membri dovrebbero contribuire in via prioritaria.
(8) Il FEIS e la sua attuazione non potranno dispiegare appieno le loro potenzialità se non saranno realizzate attività volte a rafforzare il mercato unico e a creare un ambiente favorevole alle imprese, nonché riforme strutturali socialmente equilibrate e sostenibili. Inoltre, progetti ben strutturati nell’ambito di piani d’investimento e di sviluppo a livello degli Stati membri sono di fondamentale importanza per il successo del FEIS.
(9) La Commissione intende presentare le necessarie proposte per il periodo successivo al 2020, al fine di assicurare che gli investimenti strategici continuino a un livello sostenibile. Ogni eventuale proposta legislativa dovrebbe basarsi sulle conclusioni di una relazione della Commissione e su una valutazione indipendente, compresa una valutazione macroeconomica dell’utilità di mantenere un regime di sostegno agli investimenti. Tale relazione e la valutazione indipendente dovrebbero altresì esaminare, nella misura del possibile, l’applicazione del regolamento (UE) 2015/1017 quale modificato dal presente regolamento, nel periodo di proroga dell’attuazione del FEIS.
(10) Il FEIS, come prorogato dal presente regolamento, dovrebbe far fronte ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali che ancora permangono e continuare a mobilitare finanziamenti del settore privato che presentano una maggiore addizionalità da destinare a quegli investimenti di importanza fondamentale per il futuro dell’Europa in termini di creazione di posti di lavoro, anche per i giovani, crescita e competitività. In tali investimenti sono compresi investimenti nei settori: energia, ambiente e azione per il clima, capitale sociale e umano (con le infrastrutture collegate), sanità, ricerca e innovazione, trasporto transfrontaliero e sostenibile, trasformazione digitale. È opportuno in particolare incrementare il contributo delle operazioni sostenute dal FEIS al conseguimento degli ambiziosi obiettivi dell’Unione fissati alla XXI conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 21) e dell’impegno dell’Unione di ridurre dall’80 al 95 % le emissioni di gas a effetto serra. Al fine di rafforzare l’elemento relativo all’azione per il clima nell’ambito del FEIS, la BEI dovrebbe muovere dall’esperienza che le deriva dall’essere uno dei maggiori fornitori di finanziamenti per il clima nel mondo e ricorrere alla sua metodologia all’avanguardia convenuta a livello internazionale per individuare in modo credibile i componenti dei progetti o le quote dei costi dell’azione per il clima. I progetti non dovrebbero essere strutturati in modo artificioso per rientrare nelle definizioni di PMI e di piccole imprese a media capitalizzazione. È inoltre opportuno dare sempre maggiore centralità ai progetti prioritari di interconnessione delle reti energetiche e ai progetti dedicati all’efficienza energetica. Inoltre, il sostegno del FEIS per le autostrade dovrebbe limitarsi a sostenere gli investimenti privati e/o pubblici nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione, nelle regioni meno sviluppate o in progetti transfrontalieri di trasporto, oppure ove necessario per l’adeguamento, il mantenimento o il miglioramento della sicurezza stradale, lo sviluppo di dispositivi di sistemi di trasporto intelligenti, la garanzia dell’integrità e degli standard delle autostrade esistenti lungo la rete transeuropea dei trasporti, in particolare aree di parcheggio sicure, stazioni di rifornimento di carburanti puliti alternativi e sistemi di ricarica elettrica, ovvero per contribuire al completamento entro il 2030
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