Regulation (EU) 2017/920 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 amending Regulation (EU) No 531/2012 as regards rules for wholesale roaming marketsText with EEA relevance.

Published date09 June 2017
Subject MatterInternal market - Principles,Telecommunications
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 147, 9 June 2017
L_2017147IT.01000101.xml
9.6.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 147/1

REGOLAMENTO (UE) 2017/920 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 531/2012 per quanto riguarda le norme sui mercati del roaming all’ingrosso

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) introduce un approccio comune alla regolamentazione del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione.
(2) La strategia per il mercato unico digitale per l’Europa, stabilita nella comunicazione della Commissione del 6 maggio 2015, ha considerato il pacchetto sul mercato unico delle telecomunicazioni, adottato successivamente dal regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), una prima tappa verso l’eliminazione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio, sostenendo in tal modo la creazione di un mercato unico digitale nell’Unione.
(3) Il regolamento (UE) 2015/2120 istituisce un nuovo meccanismo di prezzi al dettaglio per i servizi di roaming regolamentati all’interno dell’Unione al fine di abolire i sovrapprezzi del roaming al dettaglio a decorrere dal 15 giugno 2017 senza distorsioni nei mercati nazionali e visitati.
(4) L’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio istituita dal regolamento (UE) 2015/2120, denominata anche «roaming a tariffa nazionale», è necessaria per realizzare e favorire il funzionamento di un mercato unico digitale in tutta l’Unione. Tuttavia, tale regolamento non è, da solo, sufficiente a garantire il corretto funzionamento del mercato del roaming. Il presente regolamento dovrebbe pertanto contribuire affinché l’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio non incida sui modelli di determinazione dei prezzi nei mercati nazionali.
(5) L’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio a partire dal 15 giugno 2017 è subordinata all’applicabilità di un atto legislativo proposto dalla Commissione che preveda misure adeguate in seguito al riesame del mercato del roaming all’ingrosso.
(6) La Commissione ha proceduto a un riesame completo del mercato del roaming all’ingrosso al fine di vagliare le misure necessarie per consentire l’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio a decorrere dal 15 giugno 2017.
(7) Alla luce dei risultati di tale riesame, la Commissione ha adottato la relazione sul riesame del mercato del roaming all’ingrosso il 15 giugno 2016 («relazione della Commissione»). La relazione della Commissione rileva che, per garantire che i servizi di roaming al dettaglio possano essere forniti ai prezzi al dettaglio nazionali, nel roaming gli input all’ingrosso devono essere disponibili a un livello che consenta agli operatori nazionali di fornire il roaming a tariffa nazionale. Sebbene mercati nazionali del roaming all’ingrosso pienamente concorrenziali e con prezzi in linea con i costi effettivi di fornitura del servizio delle reti ospitanti rendano il roaming a tariffa nazionale certamente più sostenibile, dalla relazione della Commissione emerge un quadro ben diverso. La relazione indica inoltre che difficilmente il futuro obbligo di roaming al dettaglio a tariffa nazionale condurrà, da solo, a mercati del roaming all’ingrosso ben funzionanti che consentano la fornitura di roaming a tariffa nazionale nell’Unione a decorrere dal 15 giugno 2017.
(8) In particolare, l’attuale funzionamento dei mercati del roaming all’ingrosso potrebbe incidere sulla concorrenza e sugli investimenti nei rispettivi mercati degli operatori nazionali a causa di tariffe di roaming all’ingrosso eccessive rispetto ai prezzi al dettaglio nazionali applicati agli utenti finali. Ciò vale in particolare per gli operatori più piccoli, per gli operatori di reti mobili virtuali (mobile virtual network operators — MVNO) o per gli operatori netti sul traffico in uscita, il che rende il roaming a tariffa nazionale strutturalmente insostenibile.
(9) Il funzionamento dei mercati del roaming all’ingrosso dovrebbe consentire agli operatori di recuperare tutti i costi della fornitura dei servizi di roaming all’ingrosso regolamentati, compresi i costi congiunti e comuni. In questo modo si dovrebbero mantenere gli incentivi a investire nelle reti ospitanti ed evitare distorsioni della concorrenza interna nei mercati visitati dovute all’arbitraggio normativo degli operatori che sfruttano le misure correttive relative all’accesso al roaming all’ingrosso per competere nei mercati nazionali visitati.
(10) Alla luce degli ostacoli individuati, le misure esistenti applicabili sui mercati del roaming all’ingrosso dovrebbero essere modificate per assicurare che il livello delle tariffe del roaming all’ingrosso consenta l’introduzione sostenibile del roaming a tariffa nazionale nell’Unione.
(11) Per permettere lo sviluppo di mercati più efficienti, integrati e competitivi dei servizi di roaming, nel negoziare l’accesso al roaming all’ingrosso ai fini della fornitura di servizi di roaming al dettaglio, gli operatori dovrebbero poter negoziare regimi tariffari all’ingrosso innovativi, non direttamente connessi ai volumi effettivamente consumati, ad esempio pagamenti forfettari, impegni immediati o contratti in base alla capacità, oppure regimi tariffari che riflettano le variazioni della domanda nell’arco dell’anno. Pertanto, le parti negoziali dovrebbero avere la possibilità di concordare di non applicare le tariffe massime di roaming all’ingrosso regolamentate per la durata degli accordi di roaming all’ingrosso, il che escluderebbe la possibilità per le parti di chiedere successivamente l’applicazione delle tariffe massime all’ingrosso basate sul volume al consumo effettivo di cui al regolamento (UE) n. 531/2012. Questa alternativa non dovrebbe pregiudicare gli obblighi di fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati a norma di tale regolamento.
(12) È opportuno chiarire le condizioni che possono essere incluse nelle offerte di riferimento al fine di consentire agli operatori di reti mobili di impedire il roaming permanente o prevenire l’utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming. In particolare, qualora l’operatore di una rete ospitante abbia ragionevoli motivi di ritenere che sussista un caso di roaming permanente da parte di una quota significativa di clienti del fornitore di roaming o di utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming, esso dovrebbe poter esigere che il fornitore di roaming fornisca — in forma aggregata e nel pieno rispetto dei requisiti nazionali e dell’Unione in materia di protezione dei dati — informazioni che permettano di determinare se una quota significativa di clienti di tale fornitore si trova in una situazione di roaming permanente o vi sia utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming, come le informazioni sulla quota di clienti con consumo nazionale irrilevante rispetto al consumo di roaming. Inoltre, l’interruzione di accordi di roaming all’ingrosso al fine di impedire il roaming permanente o prevenire l’utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso al roaming all’ingrosso dovrebbe essere effettuata soltanto laddove misure meno rigorose non siano riuscite ad affrontare la situazione. Tale interruzione dovrebbe essere subordinata alla previa autorizzazione dell’autorità nazionale di regolamentazione dell’operatore della rete ospitante, tenendo nella massima considerazione il parere dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) qualora sia stato consultato. Le misure meno rigorose possono consistere nel fissare tariffe di roaming all’ingrosso più elevate che non superino le tariffe massime all’ingrosso previste dal presente regolamento per volumi superiori a un volume aggregato specificato nell’accordo. Tali tariffe di roaming all’ingrosso più elevate dovrebbero essere stabilite in anticipo o a partire dal momento in cui l’operatore di una rete ospitante abbia constatato e informato l’operatore della rete d’origine che, sulla base di criteri obiettivi, sussiste un caso di roaming permanente da parte di una quota significativa di clienti del fornitore di roaming o di utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso al roaming all’ingrosso. Le misure meno rigorose possono altresì consistere nell’impegno dell’operatore della rete d’origine di adottare o rivedere le politiche di utilizzo corretto applicabili ai propri clienti conformemente alle norme dettagliate adottate a norma dell’articolo 6 quinquies del regolamento (UE) n. 531/2012, o nella possibilità per l’operatore di una rete ospitante di chiedere una revisione dell’accordo di roaming all’ingrosso. In un’ottica di trasparenza, l’autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe rendere pubbliche le informazioni concernenti le domande di autorizzazione dell’interruzione degli accordi di roaming all’ingrosso, nel rispetto della riservatezza degli affari.
(13) Per quanto riguarda le norme sulle tariffe all’ingrosso, gli obblighi normativi a livello dell’Unione dovrebbero essere mantenuti, in quanto qualsiasi misura che consenta il roaming a tariffa nazionale in tutta l’Unione, senza risolvere la questione del livello dei costi all’ingrosso connessi alla fornitura di servizi di roaming all’ingrosso,
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT