Règlement (UE) 2019/1240 du Parlement Européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la création d’un réseau européen d’officiers de liaison «Immigration»

Published date25 July 2019
Subject Mattergiustizia e affari interni,libera circolazione delle persone,justice et affaires intérieures,libre circulation des personnes
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 198, 25 luglio 2019,Journal officiel de l’Union européenne, L 198, 25 juillet 2019
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25.7.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 198/88

REGOLAMENTO (UE) 2019/1240 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2019

relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione

(rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 74 e l’articolo 79, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio (2), è stato modificato in modo sostanziale. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.
(2) Il forte incremento di flussi migratori misti nel 2015 e nel 2016 ha messo sotto pressione i sistemi di gestione della migrazione, dell’asilo e delle frontiere, il che ha costituito una sfida per l’Unione e gli Stati membri e reso manifesta la necessità di rafforzare la politica dell’Unione in materia di migrazione al fine di ottenere una risposta europea coordinata ed efficace.
(3) L’obiettivo della politica dell’Unione nel settore della migrazione è sostituire i flussi migratori irregolari incontrollati con percorsi sicuri e organizzati, mediante un approccio completo volto a garantire, in tutte le fasi, la gestione efficace dei flussi migratori conformemente al titolo V, capo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
(4) Il rispetto dei diritti umani è un principio fondamentale dell’Unione. L’Unione è determinata a proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali di tutti i migranti, indipendentemente dal loro status migratorio, in piena conformità con il diritto internazionale. Pertanto, le misure adottate dai funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione nell’attuazione del presente regolamento, in particolare nei casi che coinvolgono persone vulnerabili, dovrebbero rispettare i diritti fondamentali in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto internazionale e dell’Unione, compresi gli articoli 2 e 6 del trattato sull’Unione europea (TUE), e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
(5) Per garantire l’efficace attuazione di tutti gli aspetti delle politiche dell’Unione in materia di immigrazione, è necessario perseguire un dialogo e una cooperazione costanti con i principali paesi terzi di origine e di transito dei migranti e dei richiedenti protezione internazionale. Tale cooperazione, in linea con l’approccio globale delineato nell’agenda europea sulla migrazione, dovrebbe permettere una migliore gestione dell’immigrazione, comprese le partenze e i rimpatri, sostenere la capacità di raccogliere e condividere le informazioni, riguardanti tra l’altro l’accesso dei richiedenti asilo alla protezione internazionale e, ove possibile e pertinente, il reinserimento, e prevenire e contrastare l’immigrazione illegale, il traffico di migranti e la tratta di esseri umani.
(6) Gli strumenti di protezione comprendono le misure contenute nell’approccio globale in materia di migrazione e mobilità (Global Approach to Migration and Mobility – GAMM). Le strategie e i canali legali di immigrazione tra l’Unione e i paesi terzi dovrebbero contemplare altresì la migrazione della manodopera, i visti per gli studenti e il ricongiungimento familiare, fatte salve le competenze nazionali degli Stati membri.
(7) Alla luce della crescente domanda di analisi e informazioni a sostegno di politiche basate su elementi concreti e di risposte operative, è necessario che i funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione diano il loro pieno contributo di comprensione e conoscenza alla definizione di un quadro situazionale completo dei paesi terzi.
(8) Le informazioni sulla composizione dei flussi migratori dovrebbero, ove possibile e pertinente, includere informazioni sull’età dichiarata dei migranti, sul profilo di genere e sulla famiglia e sui minori non accompagnati.
(9) L’impiego degli attuali funzionari di collegamento europei per la migrazione nei principali paesi terzi di origine e di transito, come richiesto dai capi di Stato o di governo nelle loro conclusioni della riunione speciale tenutasi il 23 aprile 2015, è stato un primo passo verso il rafforzamento del dialogo con i paesi terzi sulle questioni relative alla migrazione e l’intensificazione della cooperazione con i funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione impiegati dagli Stati membri. Sulla base di questa esperienza, è opportuno prevedere che la Commissione invii funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione nei paesi terzi per periodi più lunghi, allo scopo di sostenere l’elaborazione e la realizzazione dell’azione dell’Unione in materia di migrazione e di ottimizzarne l’impatto.
(10) L’obiettivo del presente regolamento è assicurare un migliore coordinamento e ottimizzare l’utilizzo della rete dei funzionari di collegamento impiegati in paesi terzi dalle autorità competenti degli Stati membri, ivi comprese, ove del caso, le autorità preposte all’applicazione della legge, nonché dalla Commissione e dalle agenzie dell’Unione al fine di rispondere più efficacemente alle priorità dell’Unione in materia di prevenzione e lotta contro l’immigrazione irregolare e le forme di criminalità transfrontaliera ad essa associate, come il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, agevolare attività di rimpatrio, riammissione e reintegrazione efficaci e dignitose, contribuire alla gestione integrata delle frontiere esterne dell’Unione e sostenere la gestione dell’immigrazione legale, in particolare nel settore della protezione internazionale, del reinsediamento e delle misure di integrazione antecedenti alla partenza adottate dagli Stati membri e dall’Unione. Tale coordinamento dovrebbe avvenire nel pieno rispetto della catena di comando e delle linee gerarchiche esistenti tra i funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione e le rispettive autorità che procedono all’impiego, nonché tra gli stessi funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione.
(11) Basandosi sul regolamento (CE) n. 377/2004, il presente regolamento mira a far sì che i funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione possano contribuire meglio al funzionamento di una rete europea di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione, in primo luogo mediante l’istituzione di un meccanismo attraverso il quale gli Stati membri, la Commissione e le agenzie dell’Unione possano coordinare in modo più sistematico i compiti e ruoli dei funzionari di collegamento impiegati in paesi terzi.
(12) Dato che i funzionari di collegamento che si occupano di questioni legate alla migrazione sono impiegati da diverse autorità competenti e che i loro mandati e compiti possono sovrapporsi, si dovrebbe cercare di rafforzare la cooperazione tra i funzionari che operano nello stesso paese terzo o nella stessa regione. I funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione impiegati dalla Commissione o dalle agenzie dell’Unione presso le missioni diplomatiche dell’Unione in un paese terzo dovrebbero agevolare e sostenere la rete di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione in tale paese terzo. Se del caso, tali reti possono essere estese ai funzionari di collegamento impiegati da paesi diversi dagli Stati membri.
(13) L’istituzione di un solido meccanismo che assicuri un migliore coordinamento e una migliore cooperazione tra tutti i funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione nell’ambito delle loro funzioni è fondamentale per ridurre al minimo le lacune nelle informazioni e la duplicazione dei lavori e per ottimizzare le capacità operative e l’efficacia. Un comitato direttivo dovrebbe fornire orientamenti, in linea con le priorità strategiche dell’Unione, tenendo conto delle relazioni esterne dell’Unione, e dovrebbe inoltre essere dotato dei poteri necessari, in particolare, per adottare programmi di lavoro biennali delle attività delle reti di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione, concordare azioni ad hoc su misura ai funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione per far fronte alle priorità e alle necessità emergenti non contemplate dal programma di lavoro biennale, assegnare risorse per le attività concordate e rendere conto della loro esecuzione. Né i compiti del comitato direttivo né quelli dei facilitatori delle reti di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione dovrebbero incidere sulle competenze delle autorità che procedono all’impiego per quanto riguarda l’attribuzione dei compiti ai rispettivi funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione. Nello svolgimento delle proprie mansioni, il comitato direttivo dovrebbe tenere conto della diversità delle reti di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione nonché dei pareri degli Stati membri più interessati per quanto riguarda le relazioni con particolari paesi terzi.
(14) Il comitato direttivo dovrebbe compilare e aggiornare regolarmente un elenco dei funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione impiegati nei paesi terzi. Tale elenco dovrebbe includere informazioni relative all’ubicazione, alla composizione e alle attività delle varie reti, compresi i riferimenti di contatto e una sintesi dei compiti dei funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione.
(15) È opportuno promuovere l’impiego congiunto di funzionari di collegamento al fine di intensificare la cooperazione operativa e la condivisione delle informazioni tra gli Stati membri, così
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