Règlement (UE) 2019/288 du Parlement européen et du Conseil du 13 février 2019 modifiant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 en ce qui concerne certaines règles en matière de paiements directs et de soutien au développement rural pour les années 2019 et 2020

Published date22 February 2019
Subject MatterFondi strutturali per l'agricoltura,Fonds structurels agricoles
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 53, 22 febbraio 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 53, 22 février 2019
L_2019053IT.01001401.xml
22.2.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 53/14

REGOLAMENTO (UE) 2019/288 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 febbraio 2019

che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda alcune norme sui pagamenti diretti e sul sostegno allo sviluppo rurale per gli anni 2019 e 2020

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) costituisce attualmente il quadro giuridico per il sostegno allo sviluppo rurale. Esso prevede un sostegno alle zone soggette a vincoli naturali diverse dalle zone montane. Tenendo conto della proroga al 2019 del termine per la nuova delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali diverse dalle zone montane prevista dal regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e della riduzione del periodo di adeguamento per gli agricoltori che non saranno più ammissibili alle indennità, le indennità transitorie decrescenti erogate solo a partire dal 2019 non dovrebbero eccedere inizialmente l'80 % dei pagamenti medi fissati nel periodo di programmazione 2014-2020. Il livello delle indennità dovrebbe essere fissato in modo tale che il livello finale nel 2020 sia pari alla metà del livello iniziale.
(2) Per fornire assistenza agli Stati membri e ai portatori di interessi per la tempestiva preparazione della futura politica agricola comune (PAC) e per assicurare un'agevole transizione al prossimo periodo di programmazione, si dovrebbe chiarire che è possibile finanziare attività connesse alla preparazione della futura PAC mediante l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.
(3) Il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) costituisce attualmente il quadro giuridico per i pagamenti diretti. Sebbene la maggior parte delle disposizioni ivi contenute si possano applicare finché il regolamento rimane in vigore, altre disposizioni si riferiscono esplicitamente agli anni civili dal 2015 al 2019, coperti dal quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Per alcune altre disposizioni non è stata espressamente prevista l'applicabilità oltre l'anno civile 2019. A giugno 2018 la Commissione ha presentato una proposta per un nuovo regolamento volto a sostituire il regolamento (UE) n. 1307/2013, ma soltanto a decorrere dal 1o gennaio 2021. È pertanto opportuno procedere ad alcuni adeguamenti tecnici del regolamento (UE) n. 1307/2013 al fine di una sua agevole applicazione nell'anno civile 2020.
(4) L'obbligo stabilito dall'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1307/2013 di ridurre l'importo di pagamenti diretti da concedere a un agricoltore per un dato anno civile per la parte dell'importo al di sopra di 150 000 EUR continua ad applicarsi finché il regolamento è in vigore. Tuttavia tale articolo stabilisce soltanto un obbligo di comunicazione per gli Stati membri per quanto riguarda la loro decisione e il prodotto stimato di tale riduzione per gli anni dal 2015 al 2019. Al fine di garantire la continuazione del sistema esistente, gli Stati membri dovrebbero notificare anche le proprie decisioni concernenti l'anno 2020 e il prodotto stimato della riduzione per tale anno.
(5) La flessibilità tra i pilastri è un trasferimento opzionale di fondi tra i pagamenti diretti e lo sviluppo rurale. Ai sensi dell'attuale articolo 14 del regolamento (UE) n. 1307/2013 gli Stati membri possono ricorrere a tale flessibilità per gli anni civili dal 2014 al 2019. Al fine di garantire che gli
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