Regulation (EU) 2021/1756 of the European Parliament and of the Council of 6 October 2021 amending Regulation (EU) 2017/625 as regards official controls on animals and products of animal origin exported from third countries to the Union in order to ensure compliance with the prohibition of certain uses of antimicrobials and Regulation (EC) No 853/2004 as regards the direct supply of meat from poultry and lagomorphs (Text with EEA relevance)

Published date08 October 2021
Subject MatterConsumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 357, 8 October 2021
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8.10.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 357/27

REGOLAMENTO (UE) 2021/1756 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 ottobre 2021

che modifica il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda i controlli ufficiali su animali e prodotti di origine animale esportati dai paesi terzi nell’Unione al fine di garantire il rispetto del divieto di taluni usi degli antimicrobici e il regolamento (CE) n. 853/2004 per quanto riguarda la fornitura diretta di carni provenienti da pollame e lagomorfi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, l’articolo 114 e l’articolo 168, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce le norme per l’esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità, tra l’altro, con le norme in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi.
(2) Il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce norme relative, tra l’altro, al controllo e all’impiego dei medicinali veterinari, con un’attenzione particolare alla resistenza antimicrobica.
(3) Conformemente al regolamento (UE) 2019/6, un uso più prudente e responsabile degli antimicrobici negli animali viene garantito, tra l’altro, mediante il divieto di utilizzare antimicrobici per promuovere la crescita e aumentare la resa e di utilizzare gli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo. A norma dell’articolo 118, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6 gli operatori in paesi terzi sono tenuti a rispettare tali divieti quando esportano animali e prodotti di origine animale nell’Unione. Come evidenziato nel considerando 49 di tale regolamento, è importante considerare la dimensione internazionale dello sviluppo della resistenza antimicrobica, adottando misure non discriminatorie e proporzionate, nel rispetto degli obblighi dell’Unione derivanti da accordi internazionali.
(4) L’articolo 118 del regolamento (UE) 2019/6 costituisce uno sviluppo della comunicazione della Commissione del 29 giugno 2017 dal titolo «Piano d’azione europeo ‘One Health’ contro la resistenza antimicrobica», migliorando la prevenzione e il controllo della resistenza antimicrobica e promuovendo un impiego più prudente e responsabile degli antimicrobici negli animali.
(5) Al fine di garantire l’attuazione efficace del divieto di impiegare antimicrobici allo scopo di promuovere la crescita e di aumentare la resa, e di impiegare antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo, è opportuno includere nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 i controlli ufficiali per verificare che gli animali e i prodotti di origine animale esportati nell’Unione siano conformi all’articolo 118, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6, sempre nel rispetto degli obblighi dell’Unione derivanti da accordi internazionali.
(6) A norma dell’articolo 18, paragrafo 7, lettera g), del regolamento (UE) 2017/625, la Commissione deve adottare norme specifiche per l’esecuzione di controlli ufficiali su criteri e condizioni per determinare, in relazione a pettinidi, gasteropodi marini e oloturoidei, quando le zone di produzione e di stabulazione non devono essere classificate. Gli oloturoidei sono una classe del phylum echinodermata. Gli echinodermi non sono generalmente animali filtratori. Di conseguenza il rischio che tali animali accumulino microrganismi legati alla contaminazione fecale è esiguo. Inoltre, non sono state segnalate informazioni epidemiologiche che possano collegare i rischi per la salute pubblica agli echinodermi che non sono filtratori. Per tale motivo, la possibilità prevista all’articolo 18, paragrafo 7, lettera g), del regolamento (UE) 2017/625 di derogare all’obbligo di classificare le zone di produzione e di stabulazione dovrebbe essere estesa a tutti gli echinodermi che non sono filtratori, ad esempio a quelli appartenenti alla classe degli echinoidei, e non essere limitata alla classe degli oloturoidei. Per lo stesso motivo, è opportuno chiarire che le condizioni stabilite dalla Commissione per la classificazione e il monitoraggio delle zone di produzione e di stabulazione classificate si applicano a molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, ad eccezione dei gasteropodi marini e degli echinodermi che non sono filtratori. La terminologia utilizzata all’articolo 18, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (UE) 2017/625 dovrebbe essere allineata di conseguenza.
(7) Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) esclude dal proprio ambito di applicazione la fornitura
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