Regulation (EU) 2022/2560 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 on foreign subsidies distorting the internal market

Published date23 December 2022
Date of Signature14 December 2022
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 330, 23 December 2022
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23.12.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 330/1

REGOLAMENTO (UE) 2022/2560 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2022

relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 114 e 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) Grazie a un mercato interno forte, aperto e competitivo, sia le imprese europee che le imprese estere possono competere in base ai propri meriti. L’Unione dispone di un sistema sofisticato ed efficace di controllo degli aiuti di Stato volto a garantire condizioni eque a tutte le imprese che esercitano un’attività economica nel mercato interno. Questo sistema di controllo degli aiuti di Stato impedisce agli Stati membri di concedere aiuti di Stato che causano indebitamente distorsioni della concorrenza nel mercato interno.
(2) Allo stesso tempo, può accadere che sia le imprese private sia le imprese pubbliche controllate direttamente o indirettamente da uno Stato o di proprietà di uno Stato ricevano sovvenzioni da paesi terzi che vengono utilizzate, ad esempio, per finanziare attività economiche nel mercato interno in qualsiasi settore dell’economia, quali la partecipazione a procedure di appalto pubblico o l’acquisizione di imprese, comprese quelle che possiedono attivi strategici quali infrastrutture critiche e tecnologie innovative. Attualmente queste sovvenzioni estere non sono soggette alle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato.
(3) Il presente regolamento riguarda tutti i settori economici, compresi quelli di interesse strategico per l’Unione e le infrastrutture critiche, come quelli di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
(4) Le sovvenzioni estere possono provocare distorsioni sul mercato interno e compromettere la parità di condizioni per diverse attività economiche nell’Unione. Ciò potrebbe avvenire in particolare nel contesto delle concentrazioni che comportano un cambiamento nel controllo delle imprese dell’Unione, qualora tali concentrazioni siano finanziate in tutto o in parte mediante sovvenzioni estere oppure qualora gli operatori economici che beneficiano di sovvenzioni estere riescano ad aggiudicarsi appalti nell’Unione.
(5) Attualmente l’Unione non dispone di strumenti che consentano di far fronte alle distorsioni provocate dalle sovvenzioni estere. Gli strumenti di difesa commerciale consentono alla Commissione di intervenire quando merci sovvenzionate sono importate nell’Unione, ma non quando le sovvenzioni estere si presentano sotto forma di investimenti sovvenzionati o quando si tratta di servizi e flussi finanziari. In virtù dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell’OMC, l’Unione ha la possibilità di avviare un procedimento di risoluzione delle controversie tra Stati rispetto a determinate sovvenzioni estere concesse dai membri dell’OMC e limitate alle merci.
(6) È pertanto necessario integrare gli strumenti esistenti nell’Unione con un nuovo strumento che permetta di affrontare efficacemente le distorsioni sul mercato interno causate dalle sovvenzioni estere al fine di garantire condizioni di parità. In particolare, il nuovo strumento integra le norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato che affrontano le distorsioni sul mercato interno causate dalle sovvenzioni concesse dagli Stati membri.
(7) È importante stabilire norme e procedure per indagare sulle sovvenzioni estere che provocano o possono provocare distorsioni sul mercato interno e, se del caso, porre rimedio a tali distorsioni. Le sovvenzioni estere possono provocare distorsioni sul mercato interno se un’impresa che ne beneficia svolge un’attività economica nell’Unione. La corretta applicazione e il rispetto del presente regolamento devono contribuire alla resilienza del mercato interno nei confronti delle distorsioni causate da sovvenzioni estere, contribuendo in tal modo all’autonomia strategica aperta dell’Unione. Il presente regolamento stabilisce pertanto norme per tutte le imprese, comprese le imprese pubbliche controllate direttamente o indirettamente da uno Stato, che esercitano un’attività economica nell’Unione. Si deve prestare particolare attenzione all’impatto che il presente regolamento avrà sulle piccole e medie imprese (PMI), data l’importanza delle attività economiche da loro svolte e del loro contributo al conseguimento dei principali obiettivi politici dell’Unione.
(8) Al fine di garantire parità di condizioni in tutto il mercato interno e un’applicazione coerente del presente regolamento, è opportuno che la Commissione sia l’unica autorità competente ad applicarlo. La Commissione dovrebbe avere la facoltà di esaminare qualsiasi sovvenzione estera, nella misura in cui rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento, in qualsiasi settore dell’economia di propria iniziativa, avvalendosi di informazioni provenienti da tutte le fonti disponibili. Per garantire un controllo efficace, nel caso specifico delle concentrazioni (fusioni e acquisizioni) di grande portata e delle procedure di appalto pubblico al di sopra di determinate soglie, la Commissione dovrebbe poter esaminare le sovvenzioni estere sulla base di una notifica preventiva da parte dell’impresa alla Commissione.
(9) Il presente regolamento dovrebbe essere applicato e interpretato alla luce della pertinente normativa dell’Unione, compresa quella relativa agli aiuti di Stato, alle fusioni e agli appalti pubblici.
(10) L’attuazione del presente regolamento non pregiudica il diritto di ciascuno Stato membro di tutelare i propri interessi essenziali in materia di sicurezza conformemente all’articolo 346 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
(11) Nel contesto del presente regolamento, è opportuno definire una sovvenzione estera come un contributo finanziario che è erogato direttamente o indirettamente da un paese terzo, conferisce un vantaggio ed è limitato a una o più imprese o uno o più settori. Queste condizioni sono cumulative.
(12) Un contributo finanziario può essere concesso per il tramite di soggetti pubblici o privati. L’eventuale concessione di un contributo finanziario da parte di un soggetto pubblico dovrebbe essere determinata caso per caso, tenendo debitamente conto di elementi quali le caratteristiche del soggetto in questione e il contesto giuridico ed economico del paese terzo in cui il soggetto opera, compreso il ruolo del governo nell’economia di tale paese. I contributi finanziari possono essere concessi anche per il tramite di soggetti privati le cui azioni siano attribuibili al paese terzo. Il concetto di contributo finanziario comprende un’ampia gamma di misure di sostegno che non si limitano a trasferimenti monetari, ad esempio la concessione di diritti speciali o esclusivi a un’impresa senza ricevere una remunerazione adeguata in linea con le normali condizioni di mercato.
(13) Un contributo finanziario dovrebbe conferire un vantaggio a un’impresa che esercita un’attività economica nel mercato interno. Si dovrebbe considerare che un contributo finanziario conferisca un vantaggio a un’impresa se tale vantaggio non avrebbe potuto essere ottenuto in normali condizioni di mercato. L’esistenza di un vantaggio dovrebbe essere determinata sulla base di valori di riferimento comparativi, quali le pratiche degli investitori privati in materia di investimento, i tassi di finanziamento ottenibili sul mercato, un trattamento fiscale comparabile o una remunerazione adeguata per un dato bene o servizio. Se non sono disponibili valori di riferimento direttamente comparabili, potrebbero essere adeguati i valori di riferimento esistenti o potrebbero essere stabiliti valori alternativi sulla base di metodi di valutazione generalmente accettati. I vantaggi possono essere conferiti, per esempio, nel contesto del rapporto instaurato tra le autorità pubbliche e le imprese pubbliche, se tale rapporto e, in particolare, qualsiasi finanziamento da parte delle autorità pubbliche a favore di imprese pubbliche non rispettano le normali condizioni di mercato. Si presume che la fornitura o l’acquisto di beni o servizi a seguito di una procedura di gara competitiva, trasparente e non discriminatoria sia in linea con le normali condizioni di mercato. Si ritiene che un contributo finanziario non conferisca un vantaggio a un’impresa che esercita un’attività economica nel mercato interno quando la valutazione a fronte del valore di riferimento dimostra che l’impresa avrebbe ottenuto tale vantaggio in normali condizioni di mercato. I prezzi di trasferimento nel contesto di beni e servizi scambiati all’interno di un’impresa possono conferire un vantaggio se tali prezzi di trasferimento non sono in linea con le normali condizioni di mercato. Il vantaggio conferito da un contributo finanziario può essere trasferito a un’impresa che esercita un’attività economica nell’Unione.
(14) Il vantaggio dovrebbe essere conferito una o più imprese o uno o più settori. La specificità della sovvenzione estera può essere stabilita di diritto o di fatto.
(15) Una sovvenzione estera si dovrebbe considerare concessa a partire dal momento in cui il beneficiario ottiene il diritto a ricevere la sovvenzione estera. L’erogazione effettiva della sovvenzione estera non è una condizione necessaria per far rientrare una sovvenzione
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