Regolamento (UE) n . 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell' 11 marzo 2014 che istituisce uno strumento europeo di vicinato

Published date15 March 2014
Subject Matterpolitica regionale,coesione economica, sociale e territoriale,relazioni esterne,política regional,cohesión económica, social y territorial,relaciones exteriores,politique régionale,cohésion économique, sociale et territoriale,relations extérieures
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 077, 15 marzo 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 077, 15 de marzo de 2014,Journal officiel de l’Union européenne, L 077, 15 mars 2014
TESTO consolidato: 32014R0232 — IT — 01.01.2014

2014R0232 — IT — 01.01.2014 — 000.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B REGOLAMENTO (UE) N. 232/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 marzo 2014 che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 077, 15.3.2014, p.27)


Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 121, 24.4.2014, pag. 60 (232/2014)




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 232/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2014

che istituisce uno strumento europeo di vicinato



IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 1 e l'articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ),

visto il parere del Comitato delle regioni ( 2 ),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ( 3 ),

considerando quanto segue:
(1) Il presente regolamento istituisce lo strumento europeo di vicinato (ENI) come uno degli strumenti di sostegno diretto alle politiche esterne dell'Unione europea. Esso sostituisce il regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) che ha cessato di produrre effetti il 31 dicembre 2013.
(2) A norma dell'articolo 8 del trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione deve sviluppare con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione.
(3) Nell'ambito della politica europea di vicinato (PEV), l'Unione offre ai paesi del vicinato europeo relazioni privilegiate basate su un impegno reciproco nei confronti di valori quali la democrazia e i diritti umani, lo stato di diritto, il buon governo e i principi dell'economia di mercato e dello sviluppo sostenibile e inclusivo, nonché sulla promozione di questi valori e principi. Essa fornisce altresì, ove appropriato, un quadro per una maggiore mobilità e un incremento dei contatti interpersonali, in particolare tramite accordi di facilitazione del visto e di riammissione e, in funzione dei singoli casi, tramite la liberalizzazione del visto.
(4) Da quando è stata varata, la PEV ha consolidato le relazioni con i paesi partner procurando vantaggi tangibili a questi e all'Unione, fra cui il lancio di iniziative regionali e il sostegno alla democratizzazione nel vicinato europeo. Diversi sviluppi significativi nel vicinato europeo hanno portato ad un riesame strategico globale. Il riesame fornisce, tra l'altro, maggiore sostegno ai partner impegnati a costruire società democratiche e ad attuare riforme secondo l'approccio basato sull'incentivo, (maggiori aiuti a fronte di un maggiore impegno) e «responsabilità reciproca», un partenariato con le società e un approccio più differenziato e su misura nei confronti dei singoli paesi partner. Il presente regolamento dovrebbe stabilire collegamenti chiari tra il quadro della PEV e il sostegno da fornire ai sensi del presente regolamento.
(5) Il presente regolamento dovrebbe sostenere l'attuazione delle iniziative politiche che hanno contribuito a definire la PEV: il partenariato orientale tra l'Unione e i suoi vicini orientali, il partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa e l'Unione per il Mediterraneo nel vicinato meridionale. Tali iniziative sono tutte di importanza strategica e offrono in eguale misura quadri strategici importanti per l'approfondimento delle relazioni con e fra i paesi partner in base ai principi della responsabilità reciproca, della titolarità e della responsabilità condivisa. Il presente regolamento dovrebbe sostenere anche l'attuazione della cooperazione regionale in tutto il vicinato, tra l'altro nel quadro della politica della dimensione settentrionale o della sinergia del Mar Nero, nonché, soprattutto nel caso della cooperazione transfrontaliera, gli aspetti esterni delle strategie macroregionali.
(6) Gli obiettivi del presente regolamento dovrebbero essere perseguiti con l'opportuno coinvolgimento dei partner dell'azione esterna, comprese le organizzazioni della società civile e le autorità locali, nella preparazione, nell'attuazione e nel monitoraggio del sostegno dell'Unione, tenuto conto dell'importanza del loro ruolo. Il presente regolamento dovrebbe inoltre sostenere il rafforzamento della capacità delle organizzazioni della società civile di garantire un'efficace assunzione di responsabilità interna e una titolarità locale e di svolgere un ruolo determinante nel processo di democratizzazione.
(7) Il presente regolamento riconosce lo status specifico della Federazione russa quale vicino dell'Unione e partner strategico nella regione.
(8) Il sostegno erogato a titolo del presente regolamento e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) dovrebbe essere previsto nei programmi di cooperazione transfrontaliera tra Stati membri, da una parte, e paesi partner e/o la Federazione russa, dall'altra parte («altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera»), lungo i confini esterni dell'Unione onde promuovere uno sviluppo regionale integrato e sostenibile e la cooperazione tra le zone frontaliere limitrofe e un'integrazione territoriale armoniosa in tutta l'Unione e con i paesi vicini. Per garantire l'attuazione efficace della cooperazione transfrontaliera è importante armonizzare le procedure con quelle utilizzate nel contesto della cooperazione territoriale europea, se del caso.
(9) È inoltre importante incentivare e facilitare una cooperazione tra l'Unione e i suoi partner, nonché per gli altri paesi partecipanti, a loro comune beneficio, in particolare ottimizzando e rendendo più efficace, in particolare, il coordinamento delle risorse messe a disposizione e combinando i contributi degli strumenti interni ed esterni del bilancio dell'Unione, segnatamente a beneficio dei progetti di cooperazione transfrontaliera e cooperazione regionale, dei progetti infrastrutturali che rivestono un interesse per l'Unione e che interessano i paesi del vicinato, e in altri ambiti di cooperazione.
(10) Le unità territoriali lungo le frontiere situate nei paesi dello Spazio economico europeo (SEE) e le unità territoriali pertinenti dei beneficiari elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) dovrebbero poter parimenti partecipare alla cooperazione transfrontaliera. La partecipazione dei paesi del SEE ai programmi di cooperazione transfrontaliera dovrebbe continuare a essere finanziata dalle loro risorse proprie.
(11) Ci si aspetta dagli Stati membri, dai paesi partner e da altri paesi partecipanti che prendono parte alla cooperazione transfrontaliera e alla cooperazione regionale un cofinanziamento, atto a rafforzare la titolarità del paese, aumentare le risorse finanziarie a disposizione dei programmi e agevolare la partecipazione delle parti interessate locali.
(12) Per armonizzare la terminologia utilizzata nel presente regolamento con quella della cooperazione territoriale europea, i documenti di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera dovrebbero essere chiamati programmi operativi comuni.
(13) Il sostegno fornito ai paesi vicini in via di sviluppo nell'ambito della PEV deve essere coerente con gli obiettivi e i principi delle politiche esterne dell'Unione, e in particolare della sua politica di sviluppo e della politica estera e di sicurezza comune. Occorre inoltre garantire la coerenza con le dimensioni esterne delle politiche e degli strumenti interni dell'Unione.
(14) È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili con la massima efficienza, al fine di ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Ciò dovrebbe essere realizzato attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna, nonché la creazione di sinergie tra l'ENI, gli altri strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna e le altre politiche dell'Unione. Ciò dovrebbe inoltre comportare il potenziamento reciproco dei programmi previsti da tali strumenti per il finanziamento dell'azione esterna.
(15) La strategia comune UE-Africa è pertinente per le relazioni con i vicini mediterranei del Nordafrica.
(16) L'Unione e i suoi Stati membri devono migliorare la coerenza, l'efficacia e la complementarità delle rispettive politiche di cooperazione con i paesi vicini. Per garantire che la cooperazione dell'Unione e quella degli Stati membri si completino e si rafforzino a vicenda, è opportuno prevedere una programmazione congiunta a cui ricorrere ogniqualvolta ciò sia possibile e opportuno. Al contempo dovrebbe essere garantito un livello adeguato di cooperazione e coordinamento con altri donatori non dell'Unione.
(17) In linea di massima, il sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento dovrebbe essere allineato alle strategie e misure nazionali o locali corrispondenti dei paesi partner e, ove appropriato, anche a quelle della Federazione russa.
(18) La Commissione dovrebbe cercare di utilizzare al meglio le risorse disponibili avvalendosi degli strumenti finanziari con un effetto leva, effetto che potrebbe essere amplificato consentendo di riutilizzare i fondi investiti e generati dagli strumenti finanziari.
(19) La lotta ai cambiamenti climatici è una delle principali sfide che si pongono all'Unione e che richiedono un'azione urgente a livello
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