Regulation (EU) No 1091/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 amending Council Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement

Published date14 December 2010
Subject MatterJustice and home affairs,Free movement of persons
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 329, 14 December 2010
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14.12.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 329/1

REGOLAMENTO (UE) N. 1091/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1) La composizione degli elenchi di paesi terzi di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 539/2001 (2) dovrebbe essere e dovrebbe rimanere coerente con i criteri dettati nel considerando 5 di tale regolamento. I paesi terzi la cui situazione è mutata rispetto a tali criteri dovrebbero essere spostati da un allegato all’altro.
(2) In conformità dell’impegno politico assunto dall’Unione europea in merito alla liberalizzazione dell’obbligo del visto di breve durata per i cittadini dei paesi dei Balcani occidentali nel quadro dell’agenda di Salonicco e in considerazione dei progressi compiuti dal dicembre 2009 nel dialogo sulla liberalizzazione dei visti con l’Albania e la Bosnia-Erzegovina, la Commissione ritiene che tali due paesi abbiano soddisfatto i parametri delle rispettive tabelle di marcia.
(3) È opportuno pertanto spostare l’Albania e la Bosnia-Erzegovina nell’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001. La liberalizzazione dell’obbligo del visto dovrebbe applicarsi soltanto ai titolari di passaporti biometrici rilasciati da uno di questi due paesi.
(4) Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (3), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione del suddetto accordo (4).
(5) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere B e C, della
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