Regulation (EU) No 121/2012 of the European Parliament and of the Council of 15 February 2012 amending Council Regulations (EC) No 1290/2005 and (EC) No 1234/2007 as regards distribution of food products to the most deprived persons in the Union

Published date16 February 2012
Subject MatterFoodstuffs,Social provisions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 44, 16 February 2012
L_2012044IT.01000101.xml
16.2.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 44/1

REGOLAMENTO (UE) N. 121/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 2012

recante modifica dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell’Unione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 42, primo comma, e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità (4), successivamente abrogato e integrato nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (5), ha istituito un programma affidabile di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell’Unione («programma di distribuzione di derrate alimentari»), in atto da oltre vent’anni, e ha contribuito positivamente alla coesione sociale dell’Unione riducendo le disparità economiche e sociali.
(2) La politica agricola comune (PAC) include tra i suoi obiettivi, enunciati all’articolo 39, paragrafo 1, del trattato, di stabilizzare i mercati e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. Il programma di distribuzione di derrate alimentari ha contribuito nel corso degli anni alla realizzazione di entrambi gli obiettivi e, riducendo l’insicurezza alimentare degli indigenti nell’Unione, si è rivelato uno strumento essenziale per garantire l’ampia disponibilità di derrate alimentari all’interno dell’Unione e ridurre nel contempo le scorte d’intervento.
(3) Il Parlamento europeo, nella risoluzione del 7 luglio 2011, ha invitato la Commissione e il Consiglio ad elaborare una soluzione provvisoria per gli anni restanti dell’attuale quadro finanziario pluriennale, al fine di evitare una netta diminuzione degli aiuti alimentari a seguito della riduzione dei finanziamenti, da 500 milioni di EUR a 113 milioni di EUR, e al fine di garantire che le persone dipendenti dagli aiuti alimentari non versino in condizioni di povertà alimentare.
(4) Attualmente il programma di distribuzione di derrate alimentari attinge alla distribuzione di prodotti provenienti dalle scorte d’intervento dell’Unione aggiungendovi, in via temporanea, prodotti acquistati sul mercato. Le successive riforme della PAC e l’andamento favorevole dei prezzi alla produzione hanno tuttavia ridotto progressivamente le scorte d’intervento e la gamma di prodotti disponibili. L’attuale versione del regolamento (CE) n. 1234/2007 consente gli acquisti sul mercato solo in caso di indisponibilità temporanea di prodotti. Alla luce della sentenza del Tribunale nella causa T-576/08 (6), gli acquisti di derrate alimentari sul mercato dell’Unione non possono sostituire su base regolare le ridotte scorte d’intervento. In tali circostanze appare opportuno porre termine al programma di distribuzione di derrate alimentari. Al fine di concedere alle organizzazioni caritative negli Stati membri che ricorrono all’attuale programma di distribuzione di derrate alimentari il tempo sufficiente per adeguarsi alla nuova situazione, il programma di distribuzione di derrate alimentari dovrebbe essere modificato in modo da prevedere un periodo di abbandono graduale durante il quale gli acquisti sul mercato dovrebbero diventare una fonte regolare di approvvigionamento per il programma di distribuzione di derrate alimentari, al fine di integrare le scorte di intervento qualora non siano disponibili scorte d’intervento idonee. Il periodo di abbandono graduale dovrebbe terminare con il completamento del piano annuale per il 2013.
(5) Il programma di distribuzione di derrate alimentari dell’Unione dovrebbe applicarsi senza pregiudicare eventuali programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari.
(6) Al fine di garantire una sana gestione finanziaria è necessario stabilire un massimale fisso per l’aiuto dell’Unione. Il programma di distribuzione di derrate alimentari dovrebbe essere aggiunto all’elenco delle spese ammissibili al finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) di cui
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