Regulation (EU) No 1297/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 amending Council Regulation (EC) No 1083/2006 as regards certain provisions relating to financial management for certain Member States experiencing or threatened with serious difficulties with respect to their financial stability, to the decommitment rules for certain Member States, and to the rules on payments of the final balance
Published date | 20 December 2013 |
Subject Matter | Economic policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 347, 20 December 2013 |
20.12.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 347/253 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1297/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 dicembre 2013
recante modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria, alle norme di disimpegno per alcuni Stati membri, e alle norme relative ai pagamenti del saldo finale
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) | La perdurante crisi finanziaria mondiale senza precedenti e la stasi congiunturale hanno seriamente compromesso la crescita economica e la stabilità finanziaria, provocando un grave deterioramento delle condizioni economiche, finanziarie e sociali negli Stati membri. In particolare, alcuni Stati membri si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà soprattutto a causa di problemi relativi alla crescita economica e alla stabilità finanziaria e presentano un deterioramento del disavanzo e del debito, anche a seguito della congiuntura economico-finanziaria internazionale. |
(2) | Sebbene siano già state adottate importanti iniziative per controbilanciare gli effetti negativi della crisi finanziaria, comprese alcune modifiche del quadro legislativo, l'impatto di tale crisi ha pesanti riflessi sull'economia reale, sul mercato del lavoro e sui cittadini. La pressione sulle risorse finanziarie nazionali è in aumento ed è opportuno procedere con urgenza all'adozione di ulteriori misure per attenuare tale pressione mediante la massimizzazione e l'ottimizzazione dell'uso dei finanziamenti dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione (i «Fondi»). In considerazione delle persistenti difficoltà finanziarie è necessario prorogare l'applicazione delle misure adottate con il regolamento (UE) n. 1311/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tali misure sono state adottate a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, e degli articoli 136 e 143 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
(3) | Al fine di facilitare la gestione dei fondi dell'Unione, contribuire ad accelerare gli investimenti negli Stati membri e nelle regioni e migliorare il sostegno all'economia, il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (4) è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1311/2011 per consentire l'aumento dei pagamenti intermedi dei Fondi per un importo corrispondente a una maggiorazione di dieci punti percentuali del tasso di cofinanziamento applicabile per ciascun asse prioritario, per gli Stati membri che si trovano in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria, e che hanno chiesto di beneficiare di tale misura. |
(4) | L'articolo 77, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1083/2006 consente l'applicazione del tasso maggiorato di cofinanziamento fino al 31 dicembre 2013. Tuttavia, poiché gli Stati membri si trovano ancora in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria, è opportuno non limitare al 31 dicembre 2013 il periodo di applicazione del tasso maggiorato. |
(5) | In linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013 e come stabilito all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), il tasso di cofinanziamento maggiorato di dieci punti percentuali deve applicarsi, relativamente al periodo di programmazione 2014-2020, fino al 30 giugno 2016, quando la possibilità di maggiorazione deve essere riveduta. Dal momento che i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020 si sovrappongono, è necessario garantire un trattamento coerente e uniforme degli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria nei due periodi. Pertanto, questi Stati membri che ricevono assistenza finanziaria dovrebbero altresì beneficiare dell'aumento del tasso di cofinanziamento fino al termine del periodo di ammissibilità e richiederlo nelle loro domande di saldo finale, anche se l'assistenza finanziaria non è più fornita. |
(6) | Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è volto a contribuire |
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