Regulation (EU) No 1318/2013 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013 amending Council Regulation (EC) No 1217/2009 setting up a network for the collection of accountancy data on the incomes and business operation of agricultural holdings in the European Community

Published date17 December 2013
Subject MatterAgricultural structures,Information and verification
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 340, 17 December 2013
L_2013340IT.01000101.xml
17.12.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 340/1

REGOLAMENTO (UE) N. 1318/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2013

recante modifica del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nella Comunità europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nella Comunità europea (3), conferisce alla Commissione competenze di esecuzione di alcune disposizioni di detto regolamento. A seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, tali competenze di esecuzione devono essere allineate agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («trattato»).
(2) Al fine di completare o modificare taluni elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1217/2009, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato riguardo alla modifica dell’allegato I relativamente alle circoscrizioni della rete d’informazione contabile agricola (RICA) per Stato membro, alla formulazione delle norme per la fissazione della soglia relativa alla dimensione economica delle aziende contabili nonché delle norme per stabilire il piano di selezione delle aziende contabili, alla fissazione del periodo di riferimento per la produzione standard, alla definizione delle classi di orientamento tecnico-economico generali e principali, alla determinazione dei principali gruppi di dati contabili da raccogliere e all’adozione di norme generali relative ai dati contabili da includere nella scheda aziendale. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(3) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 1217/2009 ed evitare discriminazioni fra gli agricoltori, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alla fissazione della soglia relativa alla dimensione economica delle aziende contabili, alla fissazione del numero delle aziende contabili per Stato membro e per circoscrizione RICA, alla fissazione e all’aggiornamento dei metodi e dei modelli per la notifica del piano di selezione alla Commissione, all’elaborazione di procedure e metodi di calcolo applicabili alla tipologia unionale nonché norme dettagliate sulle attività dei comitati nazionali per la rete d’informazione e gli organi di collegamento degli Stati membri e all’elaborazione del modello della scheda aziendale, nonché di norme dettagliate concernenti la retribuzione forfetaria relativa alla RICA. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (4).
(4) A fini di semplificazione e alla luce dell’esperienza acquisita attraverso l’applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009, è opportuno adeguare o sopprimere alcune disposizioni del suddetto regolamento.
(5) In virtù dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1217/2009, le relazioni stilate in base alle informazioni della RICA sono presentate annualmente al Parlamento europeo ed al Consiglio, in particolare ai fini della fissazione annua dei prezzi dei prodotti agricoli. Tuttavia, nella pratica, tali relazioni non sono più presentate a dette istituzioni allo scopo di fissare i prezzi dei prodotti agricoli. Al fine di consentire alle altre istituzioni e al pubblico di accedere facilmente e adeguatamente alle relazioni analitiche annuali elaborate in base alla RICA, è opportuno prevedere la pubblicazione delle relazioni relative a settori prescelti su un apposito sito web.
(6) L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1217/2009 fissa il numero massimo di aziende contabili. L’obiettivo di tale disposizione è fissare un limite di spesa per la raccolta di informazioni nell’ambito della RICA. Poiché tale limite di bilancio è ora fissato dalla procedura di preparazione e adozione del bilancio annuale dell’Unione, il limite di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1217/2009 non ha più ragione d’essere.
(7) Il capo II del regolamento (CE) n. 1217/2009 contiene norme su come determinare i redditi delle aziende agricole, mentre il capo III del medesimo regolamento stabilisce le norme relative all’analisi economica delle aziende agricole. Entrambi i tipi di indagine sono sottoposti essenzialmente alle stesse norme e, a fini di semplificazione, è pertanto opportuno raggruppare tali disposizioni in un unico capo applicabile a entrambi i tipi di indagine.
(8) Il regolamento (CE) n. 1217/2009 contiene altre disposizioni che non riflettono più la pratica quale descritta nel regolamento stesso. In particolare, la Commissione non impone agli Stati membri di inviare alle aziende contabili un elenco degli uffici contabili in base al quale scegliere, poiché la maggior parte delle aziende dispone del proprio contabile o del proprio ufficio contabile che trasmette i dati alla RICA, oppure i dati sono direttamente raccolti dall’ufficio di collegamento o dai suoi contraenti. Inoltre, la Commissione non esige più relazioni sull’esecuzione del piano di selezione delle aziende contabili approvato dai comitati nazionali.
(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1217/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1217/2009 è così modificato:

1) il titolo del regolamento è sostituito dal seguente:
2) al capo I, il titolo è sostituito dal seguente: «ISTITUZIONE DI UNA RETE D’INFORMAZIONE CONTABILE AGRICOLA DELL’UNIONE»;
3) l’articolo 1 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Per le necessità della politica agricola comune, è istituita una rete d’informazione contabile agricola dell’Unione (“RICA” o “rete d’informazione”) per la raccolta di informazioni contabili agricole.»;
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. I dati ottenuti a norma del presente regolamento servono, in particolare, come base per la stesura, da parte della Commissione, delle relazioni sulla situazione dell’agricoltura e dei mercati agricoli, nonché sui redditi agricoli nell’Unione. Tali relazioni sono messe a disposizione del pubblico su un apposito sito web.»;
4) l’articolo 2 è così modificato:
a) alla lettera a), il termine «capo-azienda» è sostituito dal termine «agricoltore»;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «-b) “azienda”: un’unità tecnico-economica, in conformità dell’uso generale nell’ambito delle indagini e dei censimenti agricoli dell’Unione; b) “classe di aziende”: un insieme di aziende agricole appartenenti alle stesse classi di orientamento tecnico-economico e di dimensione economica aziendale, quali definite nella tipologia unionale relativa alle aziende agricole;»
c) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) “circoscrizione della rete d’informazione contabile agricola” o “circoscrizione RICA”: il territorio di uno Stato membro, o parte del territorio di uno Stato membro, delimitato ai fini della scelta delle aziende contabili (un elenco di tali
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT