Regulation (EU) No 1338/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 amending Council Regulation (EC) No 1934/2006 establishing a financing instrument for cooperation with industrialised and other high-income countries and territories

Published date30 December 2011
Subject MatterCooperation,External relations
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 347, 30 December 2011
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30.12.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 347/21

REGOLAMENTO (UE) N. 1338/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e altri paesi e territori ad alto reddito

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2, e l’articolo 209, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, alla luce del progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 31 ottobre 2011 (1),

considerando quanto segue:

(1) Dal 2007 la Comunità ha razionalizzato la sua cooperazione geografica con i paesi in via di sviluppo dell’Asia, dell’Asia centrale e dell’America latina, nonché con l’Iraq, l’Iran, lo Yemen e il Sud Africa, mediante il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (2).
(2) L’obiettivo primario e generale del regolamento (CE) n. 1905/2006 è l’eliminazione della povertà mediante il perseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio. Inoltre, per i programmi geografici con i paesi, i territori e le regioni in via di sviluppo istituiti a norma di tale regolamento la cooperazione si limita materialmente al finanziamento delle misure destinate a rispondere ai criteri di ammissibilità come aiuto pubblico allo sviluppo («criteri APS») stabiliti dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici («OCSE/DAC»).
(3) È nell’interesse dell’Unione approfondire ulteriormente le relazioni con i paesi in via di sviluppo in questione, che sono partner bilaterali importanti e svolgono un ruolo di rilievo nei consessi multilaterali e nell’ambito della governance globale. L’Unione ha un interesse strategico a promuovere contatti diversificati con tali paesi, specie in settori come gli scambi economici, commerciali, accademici, imprenditoriali e scientifici. Occorre pertanto uno strumento finanziario che permetta di finanziare le misure che, in linea di principio, non possono beneficiare dell’aiuto pubblico allo sviluppo conformemente ai criteri APS, pur rivestendo un’importanza fondamentale per il consolidamento delle relazioni e contribuendo in modo decisivo al progresso dei paesi in via di sviluppo interessati.
(4) A tal fine, le procedure di bilancio 2007 e 2008 hanno istituito quattro azioni preparatorie per avviare questa cooperazione rafforzata in conformità dell’articolo 49, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3). Tali quattro azioni preparatorie sono: scambi aziendali e scientifici con l’India; scambi aziendali e scientifici con la Cina; cooperazione con i paesi a reddito medio dell’Asia e cooperazione con i paesi a reddito medio dell’America latina. A norma dello stesso articolo, la procedura legislativa a seguito delle azioni preparatorie deve concludersi prima della scadenza del terzo esercizio.
(5) Gli obiettivi e le disposizioni del regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio (4) permettono di portare avanti questa cooperazione rafforzata con i paesi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1905/2006. Occorre pertanto estendere la copertura geografica del regolamento (CE) n. 1934/2006 e prevedere una dotazione finanziaria per coprire la cooperazione con questi paesi in via di sviluppo.
(6) In conseguenza dell’estensione dell’ambito geografico di applicazione del regolamento (CE) n. 1934/2006, i paesi in via di sviluppo interessati rientrano in due diversi strumenti di finanziamento dell’azione esterna. È opportuno provvedere a che i due strumenti di finanziamento restino strettamente distinti l’uno dall’altro. Nell’ambito del regolamento (CE) n. 1905/2006 saranno finanziate le misure che soddisfano i criteri APS, mentre il regolamento (CE) n. 1934/2006 si applicherà solo alle misure che, in linea di principio, non soddisfano tali criteri. È inoltre necessario garantire che l’estensione dell’ambito di applicazione geografico non abbia per effetto di collocare in una posizione meno favorevole, in particolare dal punto di vista finanziario, i paesi finora rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1934/2006, ossia i paesi e i territori industrializzati nonché i paesi e i territori ad alto reddito.
(7) Poiché la crisi economica ha creato in tutta l’Unione una situazione di bilancio estremamente tesa e l’estensione proposta riguarda paesi che hanno talvolta raggiunto un livello di competitività paragonabile a quello dell’Unione e un livello di vita medio prossimo a quello di taluni Stati membri, la cooperazione dell’Unione dovrebbe tener conto degli sforzi compiuti dai paesi beneficiari per rispettare gli accordi internazionali dell’Organizzazione internazionale del lavoro e partecipare agli obiettivi generali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
(8) Il riesame dell’attuazione degli strumenti finanziari dell’azione esterna ha individuato incoerenze nelle disposizioni che escludono, considerandoli non ammissibili, i costi legati a tasse, dazi o altri oneri. Per motivi di coerenza, si propone di allineare queste disposizioni con quelle degli altri strumenti.
(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1934/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche al regolamento (CE) n. 1934/2006

Il regolamento (CE) n. 1934/2006 è così modificato:

1) il titolo del regolamento è sostituito dal seguente:
2) gli articoli da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 1 Obiettivo 1. Ai fini del presente regolamento, l’espressione “paesi industrializzati e altri paesi e territori ad alto reddito” comprende i paesi e territori elencati nell’allegato I del presente regolamento e l’espressione “paesi in via di sviluppo” comprende i paesi contemplati dal regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione allo sviluppo (5), ed elencati nell’allegato II del presente regolamento. Essi sono collettivamente denominati in prosieguo “paesi partner”. Il finanziamento dell’Unione a norma del presente regolamento sovvenziona la cooperazione economica, finanziaria, tecnica, culturale e accademica con i paesi partner nei settori di cui all’articolo 4 che rientrano nella sua sfera di competenza. Il presente regolamento è inteso a finanziare misure che, in linea di principio, non soddisfano i criteri per l’aiuto pubblico allo sviluppo (“criteri APS”) stabiliti dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (“OCSE/DAC”). 2. Il principale obiettivo della cooperazione con i paesi partner è quello di provvedere in via prioritaria a fornire una risposta specifica alla necessità di rafforzare i vincoli e di impegnarsi ulteriormente con essi su una base bilaterale, regionale o multilaterale, per creare un contesto più favorevole e trasparente allo sviluppo delle relazioni tra l’Unione e i paesi partner, conformemente ai principi che informano l’azione esterna dell’Unione quali stabiliti nei trattati. Ciò riguarda tra l’altro la promozione della democrazia, il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, lo Stato di diritto, nonché la promozione del lavoro dignitoso e del buongoverno e la salvaguardia dell’ambiente, allo scopo di contribuire al progresso e ai processi di sviluppo sostenibile nei paesi partner. Articolo 2 Ambito di applicazione 1. La cooperazione mira al rafforzamento delle relazioni con paesi partner al fine di potenziare il dialogo e il ravvicinamento e di condividere e promuovere strutture e valori politici, economici e istituzionali simili. L’Unione mira altresì a intensificare la cooperazione e gli scambi con partner e attori bilaterali consolidati o sempre più importanti e che svolgono un ruolo di rilievo nei consessi internazionali e nell’ambito della governance globale. La cooperazione riguarda anche i partner con i quali l’Unione ha un interesse strategico a rafforzare i legami e i propri valori quali sanciti dai trattati. 2. In circostanze debitamente giustificate e allo scopo di garantire la coerenza e l’efficacia del finanziamento dell’Unione nonché di favorire la cooperazione regionale, la Commissione può decidere, al momento di adottare i programmi di azione annuali di cui all’articolo 6, che paesi non elencati negli allegati possano beneficiare delle misure finanziate a norma del presente regolamento qualora il progetto o programma da realizzare abbia carattere regionale o transfrontaliero. Disposizioni in materia sono previste nei programmi di cooperazione pluriennale di cui all’articolo 5. 3. La Commissione modifica gli elenchi degli allegati I e II dopo le revisioni periodiche dell’elenco di paesi in via di sviluppo dell’OCSE/DAC e ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio. 4. Ai fini del finanziamento dell’Unione a norma del presente regolamento, si presta particolare attenzione, se del caso, alla conformità dei paesi partner con le norme fondamentali in materia di lavoro dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e ai loro sforzi nel perseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. 5. In relazione ai paesi elencati nell’allegato II del presente regolamento, è rigorosamente osservata la coerenza
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