Regulation (EU) No 1358/2011 of the European Central Bank of 14 December 2011 amending Regulation (EC) No 1745/2003 on the application of minimum reserves (ECB/2003/9) (ECB/2011/26)

Published date21 December 2011
Subject MatterEuropean Central Bank (ECB),Economic and Monetary Union,Economic and monetary policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 338, 21 December 2011
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21.12.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 338/51

REGOLAMENTO (UE) N. 1358/2011 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 14 dicembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1745/2003 sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9)

(BCE/2011/26)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 127, paragrafo 2, primo trattino,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «statuto del SEBC»), e in particolare l’articolo 19.1,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 19.1 dello statuto del SEBC prevede che la Banca centrale europea (BCE), nel perseguimento degli obiettivi della politica monetaria, possa obbligare gli enti creditizi insediati negli Stati membri a detenere riserve minime in conti presso la BCE e le banche centrali nazionali e che regolamenti relativi al calcolo e alla determinazione delle riserve obbligatorie minime possano essere emanati dal consiglio direttivo.
(2) Il regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (1) stabilisce, tra l’altro, le categorie di istituzioni soggette all’obbligo di riserva e i coefficienti di riserva applicabili a determinate categorie di passività.
(3) L’8 dicembre 2011 il consiglio direttivo ha deciso in merito a misure supplementari rafforzate di supporto al credito per sostenere i prestiti bancari e la liquidità del mercato monetario dell’area dell’euro. Poiché il sistema di riserve minime dell’Eurosistema non deve essere applicato nella stessa misura che in circostanze normali per controllare le condizioni di mercato, al fine di migliorare la fornitura di liquidità alle controparti delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema è necessario ridurre il coefficiente di riserva all’1 %. Il regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) deve pertanto essere modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9)

L’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) è sostituito dal testo seguente:

«2. Un coefficiente di riserva pari all’1 % deve essere applicato a ogni altra passività compresa nell’aggregato soggetto a riserva.»

Articolo 2

Entrata in vigore

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