Regulation (EU) No 259/2012 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2012 amending Regulation (EC) No 648/2004 as regards the use of phosphates and other phosphorus compounds in consumer laundry detergents and consumer automatic dishwasher detergents Text with EEA relevance

Published date30 March 2012
Subject MatterConsumer protection,Internal market - Principles,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 94, 30 March 2012
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30.3.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 94/16

REGOLAMENTO (UE) N. 259/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 648/2004 per quanto riguarda l’uso dei fosfati e di altri composti del fosforo nei detergenti per bucato destinati ai consumatori e nei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) Nella relazione del 4 maggio 2007 al Consiglio e al Parlamento europeo la Commissione ha valutato, a norma del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l’uso dei fosfati nei detergenti. Sulla base di un’analisi approfondita si è giunti alla conclusione che l’uso dei fosfati nei detergenti per bucato destinati ai consumatori e nei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori dovrebbe essere limitato al fine di ridurre il contributo dei fosfati provenienti dai detergenti ai rischi di eutrofizzazione e di diminuire il costo dell’eliminazione dei fosfati negli impianti di trattamento delle acque reflue. Tale riduzione dei costi supera il costo della riformulazione dei detergenti per bucato destinati ai consumatori con sostanze alternative ai fosfati.
(2) Alternative efficaci ai detergenti per bucato destinati ai consumatori a base di fosfato richiedono piccole quantità di altri composti del fosforo, in particolare di fosfonati che, se utilizzati in quantità crescenti, potrebbero essere nocivi per l’ambiente. Se è vero che nella produzione dei detergenti per bucato destinati ai consumatori e dei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori è importante incoraggiare l’utilizzazione di sostanze alternative, aventi un profilo ambientale più favorevole di quello dei fosfati e di altri composti del fosforo, nelle normali condizioni d’uso tali sostanze non dovrebbero presentare rischi, ovvero dovrebbero presentare rischi di minore entità, per l’uomo e/o l’ambiente. È pertanto opportuno, se del caso, utilizzare il sistema REACH (4) per valutare tali sostanze.
(3) L’interazione tra i fosfati e gli altri composti del fosforo richiede una definizione accurata della portata e del livello della limitazione all’uso di fosfati nei detergenti per bucato destinati ai consumatori e nei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori. La limitazione dovrebbe valere non solo per i fosfati, ma anche per tutti i composti del fosforo per evitare che i fosfati siano semplicemente sostituiti da altri composti del fosforo. Il limite del tenore di fosforo dovrebbe essere sufficientemente basso da prevenire efficacemente la commercializzazione di detergenti per bucato destinati ai consumatori a base di fosfati e sufficientemente elevato da consentire la presenza della quantità minima di fosfonati necessaria per formulazioni alternative.
(4) Attualmente non è opportuno che le limitazioni all’uso dei fosfati e di altri composti del fosforo nei detergenti per bucato destinati ai consumatori e nei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori siano estese ai detergenti per uso industriale o istituzionale a livello di Unione, perché non sono ancora disponibili alternative tecnicamente valide ed economicamente realizzabili all’uso dei fosfati in tali detergenti. Per quanto riguarda i detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori, è verosimile che nel prossimo futuro saranno più ampiamente disponibili delle alternative. È dunque opportuno prevedere una limitazione all’uso dei fosfati in tali detergenti. Detta limitazione dovrebbe applicarsi a partire da una data futura, entro la quale si prevede che siano ampiamente disponibili alternative ai fosfati, in modo da incoraggiare lo sviluppo di nuovi prodotti. È parimenti opportuno specificare il tenore massimo di fosforo ammesso sulla base di dati concreti, incluse le limitazioni vigenti a livello nazionale relativamente alla presenza di fosforo nei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori. Tuttavia, occorre altresì prevedere che la Commissione proceda, prima che tale limitazione divenga applicabile in tutta l’Unione, a una valutazione approfondita del valore limite, sulla base dei dati disponibili più recenti e presenti, se del caso, una proposta legislativa. Tale valutazione dovrebbe esaminare l’impatto sull’ambiente, l’industria e i consumatori di detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori aventi livelli di fosforo superiori e inferiori al valore limite di cui all’allegato VI bis e l’impatto delle alternative, tenendo conto di aspetti quali il costo, la disponibilità, l’efficienza di lavaggio e le conseguenze di tali detergenti in termini di trattamento delle acque reflue.
(5) Il presente regolamento persegue fra l’altro l’obiettivo di proteggere l’ambiente riducendo l’eutrofizzazione causata dal fosforo contenuto nei detergenti utilizzati dai consumatori. Non sarebbe dunque opportuno obbligare gli Stati membri che hanno già introdotto limitazioni relativamente alla presenza di fosforo nei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori ad adeguare tali limitazioni prima che la limitazione a livello di Unione divenga di applicazione. È inoltre auspicabile che gli Stati membri abbiano la facoltà di introdurre quanto prima possibile e in modo graduale le limitazioni di cui al presente regolamento.
(6) Per ragioni di leggibilità, è opportuno includere nel regolamento (CE) n. 648/2004 la definizione di «pulizia» anziché un riferimento alla corrispondente norma ISO e includervi anche la definizione di «detergente per bucato destinato ai consumatori» e di «detergente per lavastoviglie automatiche destinato ai consumatori». Inoltre, è opportuno chiarire la definizione di «immissione sul mercato» e includere la definizione di «messa a disposizione sul mercato».
(7) Al fine di fornire informazioni esatte nel più breve tempo possibile, è opportuno modernizzare le modalità di pubblicazione, da parte della Commissione, degli elenchi delle autorità competenti e dei laboratori approvati.
(8) Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 648/2004 al progresso scientifico e tecnico, di introdurre disposizioni relative ai detergenti a base di solventi e di introdurre limiti di concentrazioni individuali adeguati e basati sui rischi per le fragranze allergizzanti, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alle modifiche degli allegati di tale regolamento necessarie per conseguire tali obiettivi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(9) Gli Stati membri dovrebbero stabilire le sanzioni da irrogare in caso di violazione del regolamento (CE) n. 648/2004 e assicurare la loro applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
(10) È opportuno prevedere un’applicazione differita delle limitazioni stabilite dal presente regolamento per permettere agli operatori, in particolare alle piccole e
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