Regulation (EU) No 387/2012 of the European Parliament and of the Council of 19 April 2012 amending Council Regulation (EC) No 1198/2006 on the European Fisheries Fund, as regards certain provisions relating to financial management for certain Member States experiencing or threatened with serious difficulties with respect to their financial stability

Published date16 May 2012
Subject MatterCoordination of structural instruments,economic, social and territorial cohesion
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 129, 16 May 2012
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16.5.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 129/7

REGOLAMENTO (UE) N. 387/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 aprile 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà in materia di stabilità finanziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) La crisi finanziaria mondiale e la recessione economica senza precedenti hanno seriamente compromesso la crescita economica e la stabilità finanziaria e hanno provocato un grave deterioramento delle condizioni finanziarie ed economiche di molti Stati membri. In particolare, taluni Stati membri si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà, soprattutto a causa di problemi relativi alla crescita economica e alla stabilità finanziaria e a un un deterioramento del disavanzo e del debito, anche a causa della congiuntura economica e finanziaria internazionale.
(2) Anche se sono già state adottate importanti azioni per controbilanciare gli effetti negativi della crisi, comprese alcune modifiche del quadro legislativo, l’impatto della crisi finanziaria incide fortemente sull’economia reale, sul mercato del lavoro e sui cittadini. La pressione sulle risorse finanziarie nazionali è in aumento e occorre adottare misure supplementari per attenuarla, massimizzando e ottimizzando l’uso dei finanziamenti del Fondo europeo per la pesca.
(3) A norma dell’articolo 122, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che prevede la possibilità di concedere un’assistenza finanziaria dell’Unione ad uno Stato membro che si trovi in difficoltà o rischi di trovarsi in gravi difficoltà derivanti da circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio (3) ha istituito un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria, al fine di preservare la stabilità finanziaria dell’Unione.
(4) Irlanda e Portogallo, rispettivamente, hanno ottenuto l’assistenza finanziaria dell’Unione di cui sopra, mediante le decisioni di esecuzione del Consiglio 2011/77/UE (4) e 2011/344/UE (5).
(5) La Grecia si trovava già in gravi difficoltà in merito alla propria stabilità finanziaria prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 407/2010. Non è stato pertanto possibile fornire l’assistenza finanziaria alla Grecia sulla base di tale regolamento.
(6) L’accordo tra creditori e l’accordo sul programma di prestiti per la Grecia firmati l’8 maggio 2010 sono entrati in vigore l’11 maggio 2010. L’accordo tra creditori deve rimanere pienamente valido ed efficace per un periodo di programmazione di tre anni, fino a quando vi siano importi residui ai sensi dell’accordo sul programma di prestiti.
(7) Il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (6), prevede che, in caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà relative alla bilancia dei pagamenti di uno Stato membro che non ha adottato l’euro, il Consiglio debba concedergli un concorso reciproco.
(8) Ungheria, Lettonia e Romania hanno ottenuto detta assistenza finanziaria dell’Unione rispettivamente mediante le decisioni 2009/102/CE (7), 2009/290/CE (8) e 2009/459/CE (9) del Consiglio.
(9) Il periodo durante il quale l’Irlanda, l’Ungheria, la Lettonia, il Portogallo e la Romania possono beneficiare di tale assistenza finanziaria è stabilito nelle pertinenti decisioni del Consiglio. Il periodo durante il quale l’Ungheria poteva beneficiare di tale assistenza finanziaria è scaduto il 4 novembre 2010.
(10) Il periodo durante il quale la Grecia può beneficiare dell’assistenza finanziaria ai sensi dell’accordo tra i creditori e dell’accordo sul programma di prestiti è diverso per ogni Stato membro partecipante a tali strumenti.
(11) A seguito della decisione del Consiglio europeo del 25 marzo 2011 i ministri delle finanze dei diciassette Stati membri della zona euro hanno firmato, l'11 luglio 2011, il trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità. A seguito delle decisioni adottate dai capi di Stato e di governo degli Stati membri della zona euro, il 21 luglio ed il 9 dicembre 2011 il trattato è stato modificato al fine di migliorare l'efficacia del meccanismo ed è stato firmato il 2 febbraio 2012. In base a tale trattato il meccanismo europeo di stabilità assumerà, entro il 2013, i compiti attualmente svolti dal Fondo europeo di stabilità finanziaria e dal meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria. È pertanto opportuno che il presente regolamento tenga già conto del di tale futuro meccanismo.
(12) Nelle conclusioni del 23 e 24 giugno 2011 il Consiglio europeo ha accolto favorevolmente l’intenzione della Commissione di rafforzare le sinergie fra il programma di prestiti per la Grecia e i fondi dell’Unione e ha appoggiato gli sforzi compiuti per incrementare la capacità della Grecia di assorbire i fondi dell’Unione per stimolare la crescita e l’occupazione grazie a un riorientamento verso il miglioramento della competitività e la creazione di posti di lavoro. Il Consiglio europeo ha altresì accolto con favore e ha appoggiato l’elaborazione da parte della Commissione, insieme agli Stati membri, di un programma globale di assistenza tecnica alla Grecia. Il presente regolamento contribuisce a questi sforzi volti a rafforzare tali sinergie.
(13) Al fine di agevolare la gestione dei finanziamenti dell’Unione, di contribuire ad accelerare gli investimenti negli Stati membri e nelle regioni interessati e di incrementare l’impatto dei finanziamenti sull’economia, è necessario consentire, in casi giustificati, in via temporanea e fatto salvo il periodo di programmazione 2014-2020, l’incremento dei pagamenti intermedi provenienti dal fondo europeo per la pesca (FEP), in ragione di un importo corrispondente a una maggiorazione di dieci punti percentuali del tasso di cofinanziamento applicabile a ciascun asse prioritario, per gli Stati membri che si trovano in gravi difficoltà in termini di stabilità finanziaria e che hanno chiesto di beneficiare di tale misura, che comporta una corrispondente riduzione a livello di
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