L_2010132IT.01000301.xml
| 29.5.2010 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 132/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 438/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 19 maggio 2010
che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, e l’articolo 168, paragrafo 4, lettera b),
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle Regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
| (1) | Il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e le norme relative al controllo di tali movimenti. |
| (2) | L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce le disposizioni applicabili ai movimenti tra Stati membri di cani, gatti e furetti che figurano nelle parti A e B dell’allegato I del regolamento. In applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento tali animali da compagnia devono essere identificati mediante un sistema di identificazione elettronica (trasponditore). Durante un periodo transitorio di otto anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento, gli animali da compagnia in questione devono considerarsi identificati anche quando presentano un tatuaggio chiaramente leggibile. |
| (3) | L’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 14 del regolamento (CE) n. 998/2003 stabiliscono che, qualora il trasponditore non sia conforme alla norma ISO 11784 o all’allegato A della norma ISO 11785, il proprietario o la persona fisica che assume la responsabilità dell’animale da compagnia per conto del proprietario deve, ad ogni controllo, fornire i mezzi necessari alla lettura del trasponditore. |
| (4) | Al fine di evitare qualsiasi inutile turbativa, in particolare per quanto riguarda i movimenti di animali da compagnia provenienti da paesi terzi, è necessario specificare meglio i riferimenti a tali norme ISO prima che l’impiego dei trasponditori diventi obbligatorio. Vista la natura tecnica di tali riferimenti, è opportuno inserirli in un allegato del regolamento (CE) n. 998/2003 e modificare, di conseguenza, gli articoli 4 e 14 del medesimo regolamento. |
| (5) | Inoltre, l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 998/2003 dispone che cani, gatti e furetti debbano essere muniti di un passaporto rilasciato da un veterinario abilitato dall’autorità competente, attestante l’esecuzione di una vaccinazione antirabbica in corso di validità conformemente alle raccomandazioni del laboratorio di fabbricazione, realizzata sull’animale in questione con un vaccino antirabbico inattivato di almeno un’unità antigenica per dose (norma OMS). In seguito all’adozione del regolamento (CE) n. 998/2003 per l’esecuzione della vaccinazione antirabbica sono disponibili anche vaccini ricombinanti. |
| (6) | Al fine di consentire i movimenti, soprattutto da paesi terzi, di cani, gatti e furetti vaccinati con vaccini ricombinanti è opportuno introdurre provvedimenti atti ad autorizzare, ai fini del regolamento (CE) n. 998/2003, l’impiego di tali vaccini in linea con determinati requisiti tecnici descritti in un allegato del regolamento stesso. |
| (7) | Se somministrati in uno Stato membro, i vaccini dovrebbero aver ricevuto un’autorizzazione all’immissione in commercio a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (4), o del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (5). |
| (8) | Se somministrati in un paese terzo, i vaccini dovrebbero essere conformi alle norme minime di sicurezza stabilite nel capitolo corrispondente del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE). |
| (9) | È inoltre opportuno adottare norme basate su risultati scientifici di natura analoga a quelle stabilite per la rabbia. Tali norme dovrebbero introdurre, in relazione ai movimenti degli animali da compagnia, misure sanitarie preventive concernenti altre malattie che potrebbero colpire questi animali, nella misura in cui tali misure preventive siano proporzionate al rischio di propagazione di tali malattie legato ai detti movimenti. |
| (10) | L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 998/2003 dispone che, alla luce della situazione particolare di Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito per quanto riguarda la rabbia, l’introduzione di cani e gatti in questi Stati membri sia subordinata al rispetto di condizioni supplementari. Tale disposizione deve essere applicata a titolo transitorio fino al 30 giugno 2010. |
| (11) | In base alle suddette condizioni supplementari, cani e gatti introdotti nel territorio di questi Stati membri devono essere identificati mediante un trasponditore, a meno che lo Stato membro di destinazione autorizzi anche l’identificazione tramite un tatuaggio chiaramente leggibile. Dette condizioni comprendono anche la titolazione di anticorpi obbligatoria prima dell’introduzione di tali animali da compagnia nel territorio di tali Stati membri, al fine di confermare il raggiungimento di un livello protettivo di anticorpi antirabbici. |
| (12) | La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per quanto riguarda le misure sanitarie preventive in merito a malattie diverse dalla rabbia e alle modifiche dei requisiti tecnici per l’identificazione degli animali e per la vaccinazione antirabbica come previsto negli allegati inseriti, conformemente al presente regolamento, nel regolamento (CE) n. 998/2003. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti. |
| (13) | L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce le condizioni per i movimenti provenienti da paesi terzi di cani, gatti e furetti in base alla situazione prevalente relativa alla rabbia nel paese terzo d’origine e nello Stato membro di destinazione. |
| (14) | L’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce che quando gli animali da compagnia provenienti dal territorio di determinati paesi terzi transitano in quello di Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito, si devono applicare i requisiti supplementari fissati dall’articolo 6 di detto regolamento. I paesi terzi in questione sono elencati nella parte B, sezione 2, e nella parte C dell’allegato II di detto regolamento. |
| (15) | L’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce che gli animali da compagnia provenienti da altri paesi terzi siano messi in quarantena, a meno che soddisfino le condizioni di cui all’articolo 6 del regolamento dopo la loro introduzione nell’Unione. |
| (16) | L’articolo 16 del regolamento (CE) n. 998/2003 dispone inoltre che Finlandia, Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito per quanto riguarda l’echinococcosi, e Irlanda, Malta e Regno Unito per quanto riguarda le zecche, possono subordinare l’introduzione di animali da compagnia nel loro territorio al rispetto di norme specifiche vigenti alla data d’entrata in vigore di tale regolamento. Tale disposizione deve essere applicata a titolo transitorio fino al 30 giugno 2010. |
| (17) | Ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 998/2003 la Commissione, previo parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) quanto alla necessità di mantenere la ricerca sierologica, deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione fondata sull’esperienza acquisita e su una valutazione del rischio, corredata di proposte appropriate per la definizione del regime da applicare a decorrere dal 1o luglio 2010 per gli articoli 6, 8 e 16 dello stesso regolamento. |
| (18) | Al fine di definire tale regime la Commissione ha svolto una valutazione d’impatto sulla base di diverse consultazioni recenti e della relazione della stessa Commissione adottata l’8 ottobre 2007 conformemente all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 998/2003 e tenuto conto delle raccomandazioni dell’EFSA. |
| (19) | L’11 dicembre 2006 l’EFSA ha adottato un parere intitolato «Valutazione del rischio di introduzione della rabbia nel Regno Unito, in Irlanda, in Svezia e a Malta in conseguenza dell’abbandono del test sierologico che misura gli anticorpi contro la rabbia» (6). |
| (20) | Basandosi sui dati del 2005 l’EFSA ha determinato che alcuni Stati membri presentano una prevalenza non trascurabile di rabbia tra gli animali da compagnia. L’EFSA ha inoltre raccomandato che siano attuate misure di riduzione del rischio in caso di movimenti di animali da compagnia provenienti da |
...