Regulation (EU) No 509/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 amending Council Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement

Published date20 May 2014
Subject MatterFree movement of persons
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 149, 20 May 2014
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20.5.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 149/67

REGOLAMENTO (UE) N. 509/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1) Dal 2001, la determinazione dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all’obbligo del visto e di quelli i cui cittadini ne sono esenti avviene sulla base dei criteri figuranti nel considerando 5 del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2). La natura evolutiva della politica dell’Unione in materia di visti e l’accresciuta necessità di garantire una maggiore coerenza fra detta politica e altre politiche dell’Unione giustificano che, al momento di riesaminare gli elenchi dei paesi terzi figuranti negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 539/2001 si prendano in considerazione alcuni criteri addizionali.
(2) La determinazione dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all’obbligo del visto e di quelli i cui cittadini ne sono esenti dovrebbe avvenire sulla base di una valutazione ponderata caso per caso. Tale valutazione dovrebbe essere effettuata periodicamente e potrebbe dare luogo a proposte legislative per modificare gli allegati del regolamento (CE) n. 539/2001, ferma restando la possibilità di procedere, in particolari circostanze, a modifiche degli allegati che riguardino singoli paesi, ad esempio a seguito di un processo di liberalizzazione dei visti o come conseguenza ultima di una sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto.
(3) La composizione degli elenchi di paesi terzi di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 539/2001 dovrebbe essere, e dovrebbe rimanere, coerente con i criteri stabiliti nel presente regolamento. Le menzioni di paesi terzi la cui situazione è mutata rispetto a tali criteri dovrebbero essere spostate da un allegato all’altro.
(4) L’imposizione dell’obbligo del visto ai cittadini di Dominica, Grenada, Kiribati, Isole Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Isole Salomone, Timor Leste, Tonga, Trinidad e Tobago, Tuvalu, Emirati arabi uniti e Vanuatu non è più giustificata. Tali paesi non presentano alcun rischio per l’immigrazione illegale né alcuna minaccia all’ordine pubblico e alla sicurezza dell’Unione, secondo i criteri stabiliti nel presente regolamento. Di conseguenza, è opportuno esonerare i cittadini di tali paesi dall’obbligo del visto per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni e spostare le menzioni di tali paesi nell’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001.
(5) La Commissione dovrebbe ulteriormente valutare la situazione della Colombia e del Perù rispetto ai criteri stabiliti nel presente regolamento prima dell’avvio di negoziati su accordi bilaterali di esenzione dall’obbligo del visto tra l’Unione e tali paesi.
(6) È opportuno che l’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di Colombia, Dominica, Grenada, Kiribati, Isole Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, Perù, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Isole Salomone, Timor Leste, Tonga, Trinidad e Tobago, Tuvalu, Emirati arabi uniti e Vanuatu non entri in vigore prima della conclusione di accordi bilaterali di esenzione dal visto tra l’Unione e tali paesi, per garantire piena reciprocità.
(7) I dati statistici mostrano che i gruppi di cittadini britannici attualmente elencati nella parte 3 dell’allegato I del regolamento (CE) No 539/2001 non pongono rischi in termini di migrazione irregolare nello spazio Schengen e la maggior parte di tali cittadini vive in isole della regione caraibica che hanno forti legami e somiglianze con paesi i cui cittadini sono esenti dall’obbligo del visto. Di conseguenza, è opportuno esonerare tali gruppi di cittadini britannici dall’obbligo del visto per soggiorni la cui durata globale non sia superiore ai 90 giorni in un periodo di 180 giorni e spostare le menzioni di tali gruppi nell’allegato II di tale regolamento.
(8) Gli sviluppi del diritto internazionale, che danno luogo a un cambiamento dello status o della designazione di taluni Stati o entità, dovrebbero riflettersi negli allegati del regolamento (CE) n. 539/2001. È opportuno aggiungere il riferimento al Sud Sudan all’allegato I di detto regolamento, poiché il paese ha dichiarato la sua indipendenza il 9 luglio 2011 ed è stato riconosciuto come membro delle Nazioni Unite il 14 luglio 2011.
(9) Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (3), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (4).
(10) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni
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