Regulation (EU) No 605/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 amending Council Regulation (EC) No 1185/2003 on the removal of fins of sharks on board vessels

Published date29 June 2013
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 181, 29 June 2013
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29.6.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 181/1

REGOLAMENTO (UE) N. 605/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 2013

recante modifica del regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, relativo all’asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio (3) stabilisce un divieto generale della pratica dello «spinnamento degli squali» che consiste nell’asportare le pinne degli squali e nel rigettare poi i loro corpi in mare.
(2) I pesci del taxon Elasmobranchii, che comprende gli squali e le razze, sono generalmente molto vulnerabili allo sfruttamento eccessivo a causa delle caratteristiche del loro ciclo biologico, quali crescita lenta, maturità tardiva e numero limitato di giovani esemplari, sebbene la produttività biologica non sia la stessa per tutte le specie. In generale, negli ultimi anni alcune popolazioni di squali sono state seriamente colpite, anche da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che operano in acque unionali e non unionali, e sono oggi gravemente minacciate a seguito di un forte aumento della domanda di prodotti derivati e, in particolare, delle pinne di squalo.
(3) Sebbene le pinne di squalo non siano un ingrediente tradizionale della dieta europea, gli squali costituiscono un elemento necessario dell’ecosistema marino dell’Unione. È opportuno pertanto dare priorità alla gestione e alla conservazione degli stock di squali come anche, più in generale, alla promozione di un settore della pesca che sia gestito in modo sostenibile, a beneficio dell’ambiente e delle persone che operano nel settore.
(4) Le attuali conoscenze scientifiche, basate sull’esame dei tassi di cattura degli squali, indicano in generale che numerosi stock di squali sono seriamente minacciati, sebbene la situazione non sia la stessa per tutte le specie o addirittura per la stessa specie in zone marittime diverse. Secondo l’Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN), oltre il 25 % di tutte le specie di squali pelagici è a rischio e oltre il 50 % di tali squali è costituito da squali pelagici oceanici di grandi dimensioni. Negli ultimi anni la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di un numero crescente di specie di squali, compresi i capi le cui pinne hanno un elevato valore commerciale, è stato vietato dal diritto dell’Unione o nell’ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca.
(5) La verdesca (Prionace glauca) e lo squalo mako (Isurus oxyrinchus), classificati dall’IUCN rispettivamente come specie «quasi minacciata» e «vulnerabile», sono attualmente le principali specie di squali catturate dalla flotta dell’Unione, con la verdesca che rappresenta il 70 % circa degli sbarchi complessivi di squali registrati. Tuttavia, anche altre specie, tra cui lo squalo martello e lo squalo seta, sono soggette alla cattura in acque unionali e non unionali e contribuiscono alla redditività economica delle attività di pesca.
(6) Il regolamento (CE) n. 1185/2003 consente attualmente agli Stati membri di rilasciare permessi di pesca speciali che permettono la lavorazione a bordo degli squali
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