Regulation (EU) No 660/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 amending Regulation (EC) No 1013/2006 on shipments of waste

Published date27 June 2014
Subject MatterInternal market - Principles,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 189, 27 June 2014
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27.6.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 189/135

REGOLAMENTO (UE) N. 660/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 2014

recante modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) Allo scopo di tutelare l’ambiente, il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) fissa gli obblighi che regolano le spedizioni di rifiuti sia all’interno dell’Unione sia tra gli Stati membri e i paesi terzi. Sono state tuttavia riscontrate divergenze e lacune nel modo in cui le autorità competenti dei vari Stati membri coinvolte nelle ispezioni garantiscono l’effettiva applicazione del regolamento e conducono le ispezioni.
(2) Per determinare le risorse necessarie da destinare alle ispezioni delle spedizioni di rifiuti e impedire in maniera efficace che i rifiuti prendano vie illecite occorre pianificare in maniera adeguata le ispezioni. Le disposizioni riguardanti le misure di esecuzione e le ispezioni di cui all’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1013/2006 dovrebbero pertanto essere rafforzate per garantire una pianificazione regolare e coerente di tali ispezioni. I piani di ispezione dovrebbero essere stabiliti per le ispezioni effettuate in conformità di tali disposizioni. I piani di ispezione dovrebbero basarsi su una valutazione del rischio e dovrebbero includere una serie di elementi fondamentali, e segnatamente obiettivi, priorità, la zona geografica coperta, informazioni sulle ispezioni che si prevede eseguire, i compiti assegnati alle autorità coinvolte nelle ispezioni, gli accordi relativi alla cooperazione fra tali autorità coinvolte nelle ispezioni nel territorio di uno Stato membro, in diversi Stati membri nonché, se del caso, fra tali autorità negli Stati membri e nei paesi terzi, e le informazioni sulla formazione degli ispettori nonché sulle risorse umane, finanziarie e di altro genere per l’attuazione dei piani di ispezione in questione.
(3) I piani di ispezione dovrebbero poter essere formulati singolarmente o come parte chiaramente definita di altri piani.
(4) Poiché i piani di ispezione rientrano nella direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), ai piani in questione si applicano le disposizioni di tale direttiva comprese, ove applicabili, le eccezioni di cui all’articolo 4 della suddetta direttiva.
(5) I risultati delle ispezioni e delle misure adottate, comprese le eventuali sanzioni comminate, dovrebbero essere messi a disposizione del pubblico, anche elettronicamente, attraverso Internet.
(6) Nell’Unione vigono norme divergenti per quanto riguarda la facoltà e la possibilità delle autorità degli Stati membri coinvolte nelle ispezioni di esigere prove al fine di accertare la legalità delle spedizioni. Tali prove potrebbero riguardare, tra l’altro, sia il fatto che una determinata sostanza o un determinato oggetto costituisca un «rifiuto», ai sensi del regolamento (CE) n. 1013/2006, sia che tale rifiuto sia stato correttamente classificato e sia che esso venga destinato a impianti operanti secondo metodi ecologicamente corretti di cui all’articolo 49 di tale regolamento. È opportuno pertanto che l’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1013/2006 preveda la possibilità che le autorità degli Stati membri coinvolte nelle ispezioni esigano siffatte prove. Le prove possono essere richieste sulla base di disposizioni generali o caso per caso. Qualora tali prove non siano fornite o siano ritenute insufficienti, il trasporto della sostanza o dell’oggetto in questione, o la spedizione dei rifiuti in questione dovrebbe essere considerata illegale e dovrebbe essere trattata in conformità con le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006.
(7) All’origine delle spedizioni illegali di rifiuti vi sono spesso attività non controllate di raccolta, cernita e stoccaggio. Lo svolgimento sistematico di ispezioni sulle spedizioni di rifiuti dovrebbe pertanto contribuire ad individuare ed affrontare tali attività non controllate, promuovendo quindi l’attuazione del regolamento (CE) n. 1013/2006.
(8) Al fine di consentire agli Stati membri di prepararsi all’applicazione delle misure di cui all’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1013/2006, come modificato dal presente regolamento, è opportuno che i primi piani di ispezione siano adottati entro il 1o gennaio 2017.
(9) Per effetto dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, è opportuno allineare le competenze conferite alla Commissione dal regolamento (CE) n. 1013/2006 agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
(10) Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla modifica di taluni elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1013/2006. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(11) Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (CE) n. 1013/2006, alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
(12) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1013/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1013/2006 è così modificato:

1) all’articolo 2 sono aggiunti i punti seguenti:
«7 bis) «riutilizzo»: come definito all’articolo 3, paragrafo 13, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7).
35 bis) «ispezione»: le azioni intraprese da parte delle autorità coinvolte al fine di verificare se uno stabilimento, un’impresa, intermediari e commercianti, una spedizione di rifiuti o il relativo recupero o smaltimento siano conformi agli obblighi pertinenti di cui al presente regolamento.
(7) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).»;"
2) all’articolo 26, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Fatto salvo il consenso delle autorità competenti interessate e del notificatore, le informazioni e i documenti elencati al paragrafo 1 possono essere trasmessi e scambiati mediante un sistema di interscambio elettronico dei dati con firma elettronica o autenticazione elettronica in conformità della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), ovvero mediante un sistema di autenticazione elettronica comparabile che garantisca lo stesso livello di sicurezza. Al fine di agevolare l’applicazione del primo comma, la Commissione adotta, ove possibile, atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni tecniche e organizzative relative all’attuazione pratica dell’interscambio elettronico dei dati per la trasmissione dei documenti e delle informazioni. La Commissione tiene conto di eventuali pertinenti standard internazionali e provvede affinché tali requisiti siano conformi alla direttiva 1999/93/CE, o assicurino quantomeno lo stesso livello di sicurezza di cui alla suddetta direttiva. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 59 bis, paragrafo 2. (8) Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12).»;"
3) l’articolo 50 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli Stati membri prevedono, mediante misure di esecuzione del presente regolamento, tra l’altro, ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e
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