Regulation (EU) No 670/2012 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2012 amending Decision No 1639/2006/EC establishing a Competitiveness and Innovation Framework Programme (2007-2013) and Regulation (EC) No 680/2007 laying down general rules for the granting of Community financial aid in the field of the trans-European transport and energy networks

Published date31 July 2012
Subject MatterTrans-European networks,Research and technological development,Financial provisions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 204, 31 July 2012
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31.7.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 204/1

REGOLAMENTO (UE) N. 670/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 luglio 2012

che modifica la decisione n. 1639/2006/CE che istituisce un programma quadro per la competitività e l’innovazione (2007-2013) e il regolamento (CE) n. 680/2007 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell’energia

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 172 e l’articolo 173, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) La decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), istituisce il programma quadro per la competitività e l’innovazione (PCI) che contempla diversi tipi di misure di attuazione realizzate da programmi specifici, fra i quali il «programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)» fornisce sostegno al rafforzamento del mercato interno dei prodotti e servizi delle TIC e dei prodotti e servizi basati sulle TIC, e mira a stimolare l’innovazione incoraggiando una più ampia adozione delle TIC e maggiori investimenti nelle stesse.
(2) Il regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario dell’Unione nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell’energia e istituisce altresì lo strumento di condivisione del rischio detto «strumento di garanzia del prestito per progetti di trasporti RTE (RTE-T)».
(3) Nel corso del prossimo decennio, sulla base delle stime della Commissione, vi sarà bisogno di volumi di investimento senza precedenti nelle reti europee dei trasporti, dell’energia, dell’informazione e della comunicazione, allo scopo di contribuire al conseguimento degli obiettivi programmatici della strategia Europa 2020, in particolare per quanto riguarda quelli in materia di clima e la transizione verso un’economia efficiente in termini di risorse e a basse emissioni di carbonio, grazie allo sviluppo di infrastrutture intelligenti, aggiornate e pienamente interconnesse, nonché per promuovere la realizzazione del mercato interno.
(4) Per i progetti infrastrutturali nell’Unione, il finanziamento nel mercato dei capitali di debito non è facilmente disponibile. Le difficoltà che incontrano i progetti infrastrutturali nell’accedere a finanziamenti privati o pubblici a lungo termine non dovrebbero comportare un deterioramento delle prestazioni dei sistemi di trasporto, di telecomunicazione ed energetici né il rallentamento della penetrazione della banda larga. Vista la frammentazione dei mercati obbligazionari all’interno dell’Unione, unita ai dati sconosciuti circa la domanda nonché alle dimensioni e alla complessità dei progetti infrastrutturali che richiedono lunghi tempi di preparazione, è opportuno affrontare questo tema a livello di Unione.
(5) Gli strumenti finanziari, quali disciplinati dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), possono in alcuni casi migliorare l’efficienza delle spese del bilancio e conseguire elevati effetti moltiplicatori attirando finanziamenti dal settore privato. Ciò risulta di particolare rilevanza nel contesto della difficoltà di accesso al credito, dei vincoli alle finanze pubbliche e in considerazione della necessità di sostenere la ripresa dell’economia europea.
(6) Nella sua risoluzione dell’8 giugno 2011 su «Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un’Europa competitiva, sostenibile e inclusiva», il Parlamento europeo ha accolto con favore l’iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti, un meccanismo di condivisione del rischio con la BEI, che fornisce un sostegno con un tetto limite a carico del bilancio dell’Unione e che è inteso a creare un effetto leva sui fondi dell’Unione e suscitare un maggior interesse da parte degli investitori privati per l’adesione ai suoi progetti prioritari che sono conformi agli obiettivi della strategia Europa 2020. Nelle sue conclusioni del 12 luglio 2011 sull’Atto per il mercato unico, il Consiglio ha ricordato la necessità di valutare gli strumenti finanziari sotto il profilo degli effetti moltiplicatori confrontandoli con gli strumenti esistenti, con gli eventuali rischi aggiuntivi per i bilanci delle pubbliche amministrazioni e con la possibile estromissione degli enti privati. Occorre leggere in tale contesto la comunicazione della Commissione relativa alla fase pilota per l’iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti e la relativa valutazione d’impatto, basate su una consultazione pubblica.
(7) È opportuno avviare una fase pilota dell’iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti, il cui obiettivo consiste nel sostenere il finanziamento di progetti prioritari con chiaro valore aggiunto unionale e facilitare un maggiore coinvolgimento del settore privato nel finanziamento a lungo termine sui mercati dei capitali di progetti economicamente sostenibili nel settore delle infrastrutture dei trasporti, dell’energia e delle TIC. Di tale strumento beneficeranno progetti con esigenze di finanziamento simili e, in virtù delle possibili sinergie intersettoriali, esso dovrebbe comportare maggiori vantaggi in termini di impatto sul mercato, efficienza amministrativa e utilizzo delle risorse. È opportuno che l’iniziativa si profili come uno strumento coerente a disposizione dei soggetti interessati nel settore delle infrastrutture, quali finanziatori, autorità pubbliche, gestori di infrastrutture, imprese di costruzioni e operatori e che sia orientata alla domanda del mercato.
(8) Durante la fase pilota dell’iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti, il bilancio dell’Unione deve essere utilizzato unitamente ai finanziamenti della BEI sotto forma di strumento comune di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari emessi da società di progetto. Tale strumento è inteso a ridurre il rischio del servizio del debito di un progetto e il rischio creditizio degli obbligazionisti tanto da rendere gli operatori dei mercati dei capitali, quali fondi pensione, compagnie di assicurazione e altri soggetti interessati, disposti a investire in volumi maggiori di prestiti obbligazionari per progetti infrastrutturali rispetto a quanto sarebbe possibile senza il sostegno dell’Unione.
(9) In virtù della consolidata competenza della BEI ed, essendo quest’ultima il principale finanziatore di progetti infrastrutturali e l’organismo finanziario dell’Unione europea istituito dal trattato, la Commissione dovrebbe coinvolgere la BEI nell’attuazione della fase pilota. È opportuno che le principali modalità, condizioni e procedure dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti siano stabilite nel presente regolamento. Occorre che modalità e condizioni più dettagliate, compresi la condivisione del rischio, la remunerazione, il monitoraggio e il controllo, siano stabilite in un accordo di cooperazione tra la Commissione e la BEI. Tale accordo dovrebbe essere approvato dalla Commissione e dalla BEI secondo le rispettive procedure.
(10) La fase pilota dell’iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti dovrebbe essere avviata quanto prima durante il quadro finanziario attuale e attuata senza indugio al fine di stabilire se, e in quale misura, siffatti strumenti finanziari di condivisione del rischio offrano un valore aggiunto nel settore del finanziamento delle infrastrutture e ai fini dello sviluppo del finanziamento del mercato dei capitali di debito di progetti infrastrutturali.
(11) È opportuno finanziare la fase pilota mediante riassegnazione di fondi di bilancio dagli attuali programmi per i trasporti, l’energia e le telecomunicazioni nell’ambito dei bilanci 2012 e 2013. A tal fine, dovrebbe essere possibile riassegnare a questa iniziativa fino a 200 milioni di EUR dal bilancio per le RTE-T, fino a 20 milioni di EUR dal bilancio per il programma quadro per la competitività e l’innovazione e fino a 10 milioni di EUR dal bilancio per le reti transeuropee dell’energia («RTE-E»). I fondi di bilancio disponibili limitano sia l’ambito di applicazione dell’iniziativa sia il numero dei progetti che possono essere finanziati.
(12) È opportuno che i fondi di bilancio siano richiesti dalla BEI sulla base di una serie di progetti che la stessa e la Commissione reputano idonei, in linea con gli obiettivi strategici a lungo termine dell’Unione, e che siano di probabile attuazione. È opportuno che tutte queste richieste e i relativi stanziamenti di bilancio siano presentati entro il 31 dicembre 2013. A causa della complessità dei grandi progetti infrastrutturali dovrebbe essere possibile per il consiglio di amministrazione della BEI procedere all’approvazione effettiva in un momento successivo, ma comunque entro il 31 dicembre 2014.
(13) È opportuno che le richieste di sostegno, nonché la selezione e l’attuazione di tutti i progetti siano disciplinate dal diritto dell’Unione, in particolare con riferimento alle
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