Regulation (EU) No 954/2011 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2011 amending Regulation (EC) No 2006/2004 on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws Text with EEA relevance

Published date04 October 2011
Subject MatterInternal market - Principles,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 259, 4 October 2011
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4.10.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 259/1

REGOLAMENTO (UE) N. 954/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 settembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2006/2004 (3) definisce le condizioni alle quali le autorità competenti dello Stato membro responsabile dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori devono collaborare fra di loro e con la Commissione al fine di garantire il rispetto di tale normativa e il buon funzionamento del mercato interno, nonché di migliorare la protezione degli interessi economici dei consumatori.
(2) L'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 2006/2004 definisce le «norme sulla protezione degli interessi dei consumatori» come le direttive recepite nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri e i regolamenti elencati nell'allegato di detto regolamento («allegato»).
(3) Dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2006/2004, sono stati abrogati molti atti legislativi elencati nell'allegato e nuova legislazione è stata adottata.
(4) La direttiva 84/450/CEE (4) è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2006/114/CE (5). Occorre pertanto rimuovere dall'allegato il riferimento alla direttiva 84/450/CEE e sostituirlo con un riferimento agli articoli specifici della direttiva 2006/114/CE volti alla protezione degli interessi dei consumatori.
(5) Se, da un lato, la direttiva 87/102/CEE (6) è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48/CE (7), dall'altro la direttiva 2008/48/CE non stabilisce espressamente che i riferimenti all'abrogata direttiva 87/102/CEE si intendono fatti alla direttiva 2008/48/CE. Per ragioni di certezza del diritto, il riferimento alla direttiva 87/102/CEE nell'allegato dovrebbe pertanto essere sostituito con un riferimento alla direttiva 2008/48/CE.
(6) La direttiva 89/552/CEE (8) è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2010/13/UE (9). A norma dell'articolo 34, secondo comma, della direttiva 2010/13/UE, i riferimenti alla direttiva 89/552/CEE si intendono fatti alla direttiva 2010/13/UE. Tuttavia, a fini di chiarezza, è opportuno sostituire il riferimento alla direttiva 89/552/CEE nell'allegato con un riferimento ai pertinenti articoli della direttiva 2010/13/UE.
(7) La direttiva 93/13/CEE (10) non è stata modificata dalla decisione 2002/995/CE (11). Occorre pertanto rimuovere dall'allegato il riferimento a detta decisione.
(8) La direttiva 94/47/CE (12) è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/122/CE (13). A norma dell'articolo 18, secondo comma, della direttiva 2008/122/CE, i riferimenti alla direttiva 94/47/CE si intendono fatti alla direttiva 2008/122/CE. Tuttavia, a fini di chiarezza, è opportuno sostituire il riferimento alla direttiva 94/47/CE nell'allegato con un riferimento alla direttiva 2008/122/CE.
(9) La direttiva 97/55/CE (14) è una direttiva di modifica dell'abrogata direttiva 84/450/CEE. Occorre pertanto rimuovere dall'allegato il riferimento alla direttiva 97/55/CE.
(10) È opportuno modificare di conseguenza l'allegato.
(11) È necessario valutare l'efficacia e i meccanismi di funzionamento del regolamento (CE) n. 2006/2004 e vagliare approfonditamente l'eventuale inclusione, nell'allegato, di ulteriori normative a tutela degli interessi dei consumatori, in vista di una possibile revisione di tale regolamento intesa a fornire alle autorità pubbliche responsabili dell'esecuzione mezzi migliori per rilevare in modo efficace le infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in situazioni transfrontaliere, indagare su tali infrazioni e fare in modo che cessino o siano vietate. A tal fine la Commissione dovrebbe presentare quanto prima, e in ogni caso entro la fine del 2014, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, se del caso, di una proposta legislativa,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2006/2004 è così modificato:

1) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 21 bis Riesame Entro il 31 dicembre 2014, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuti l'efficacia e i meccanismi di funzionamento del presente regolamento e vagli approfonditamente l'eventuale inclusione, nell'allegato, di ulteriori normative a tutela degli interessi dei consumatori. La relazione si basa su una valutazione esterna e su un'ampia consultazione di tutte le parti
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