Republic of Poland v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2021:44
Docket NumberT-699/17
Date27 January 2021
Celex Number62017TJ0699
CourtGeneral Court (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

27 gennaio 2021 (*)

«Ambiente – Direttiva 2010/75/UE – Emissioni industriali – Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 – Grandi impianti di combustione – Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) – Articolo 16, paragrafi 4 e 5, TUE – Articolo 3, paragrafi 2 e 3, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie – Applicazione della legge nel tempo – Comitatologia»

Nella causa T‑699/17,

Repubblica di Polonia, rappresentata da B. Majczyna e D. Krawczyk, in qualità di agenti,

ricorrente,

sostenuta da

Repubblica di Bulgaria, rappresentata da E. Petranova e T. Mitova, in qualità di agenti,

e da

Ungheria, rappresentata da M. Fehér, in qualità di agente,

intervenienti,

contro

Commissione europea, rappresentata da Ł. Habiak, K. Herrmann e R. Tricot, in qualità di agenti,

resistente,

sostenuta da

Regno del Belgio, rappresentato da M. Jacobs, in qualità di agente,

da

Repubblica francese, rappresentata da J. Traband e A.‑L. Desjonquères, in qualità di agenti,

e da

Regno di Svezia, rappresentato da C. Meyer‑Seitz, H. Shev, L. Zettergren e A. Alriksson, in qualità di agenti,

intervenienti,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione, del 31 luglio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione (GU 2017, L 212, pag. 1),

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata),

composto da A.M. Collins, presidente, V. Kreuschitz (relatore), Z. Csehi, G. De Baere e G. Steinfatt, giudici,

cancelliere: R. Ūkelytė, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 settembre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Sulla procedura di adozione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT)

1 Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) fungono da riferimento, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU 2010, L 334, pag. 17), per stabilire le condizioni di autorizzazione all’esercizio degli impianti di combustione.

2 Le conclusioni sulle BAT sono adottate in due fasi, conformemente all’articolo 13 della direttiva 2010/75 e all’allegato alla decisione di esecuzione 2012/119/UE della Commissione, del 10 febbraio 2012, che stabilisce le regole relative alle linee guida concernenti la raccolta di dati e l’elaborazione di documenti di riferimento sulle BAT e l’assicurazione della loro qualità di cui alla direttiva 2010/75 (GU 2012, L 63, pag. 1).

3 La prima fase consiste nel redigere un documento tecnico di riferimento sulle BAT (in prosieguo: il «BREF») a seguito di uno scambio di informazioni con la partecipazione della Commissione europea, degli Stati membri, dei settori interessati e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale. In tale contesto, un gruppo di lavoro tecnico elabora i documenti relativi al BREF tenendo conto dei risultati dello scambio di informazioni per il settore determinato. Il progetto finale del BREF è inviato al forum istituito dall’articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2010/75, che esprime il suo parere sul contenuto proposto del BREF al termine dei lavori realizzati a livello tecnico.

4 Nella seconda fase, conformemente all’articolo 13, paragrafo 5, e all’articolo 75, paragrafo 2, della direttiva 2010/75, la Commissione presenta un progetto di decisione di esecuzione relativa alle conclusioni sui BAT al comitato istituito dall’articolo 75 della direttiva 2010/75 (in prosieguo: il «comitato») e composto dai rappresentanti degli Stati membri. Il comitato, in applicazione della procedura d’esame di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU 2011, L 55, pag. 13), esprime il proprio parere sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione con la maggioranza qualificata prevista all’articolo 16, paragrafi 4 e 5, TUE. Qualora tale parere sia favorevole, la Commissione adotta la decisione di esecuzione che fissa le conclusioni sulle BAT.

Sulle disposizioni applicabili relative alla maggioranza qualificata

5 L’articolo 16, paragrafi 4 e 5, TUE così dispone:

«4. A decorrere dal 1° novembre 2014, per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio, con un minimo di quindici, rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione dell’Unione.

La minoranza di blocco deve comprendere almeno quattro membri del Consiglio; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

Le altre modalità che disciplinano il voto a maggioranza qualificata sono stabilite all’articolo 238, paragrafo 2 [TFUE].

5. Le disposizioni transitorie relative alla definizione della maggioranza qualificata applicabili fino al 31 ottobre 2014 e quelle applicabili tra il 1° novembre 2014 e il 31 marzo 2017 sono stabilite dal protocollo sulle disposizioni transitorie».

6 L’articolo 3 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie (GU 2016, C 202, pag. 321; in prosieguo: il «protocollo n. 36») prevede quanto segue:

«1. Conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, [TUE], le disposizioni di tale paragrafo e le disposizioni dell’articolo 238, paragrafo 2, [TFUE], relative alla definizione della maggioranza qualificata al Consiglio europeo e al Consiglio, prendono effetto il 1° novembre 2014.

2. Nel periodo dal 1° novembre 2014 al 31 marzo 2017, quando una deliberazione deve essere adottata a maggioranza qualificata, un membro del Consiglio può chiedere che la deliberazione sia adottata in base alla maggioranza qualificata ai sensi del paragrafo 3. In tal caso si applicano i paragrafi 3 e 4.

3. Fino al 31 ottobre 2014 sono in vigore le disposizioni seguenti, fatto salvo l’articolo 235, paragrafo 1, secondo comma, [TFUE].

Per le deliberazioni del Consiglio europeo e del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:

Belgio

12

Bulgaria

10

Repubblica ceca

12

Danimarca

7

Germania

29

Estonia

4

Irlanda

7

Grecia

12

Spagna

27

Francia

29

Croazia

7

Italia

29

Cipro

4

Lettonia

4

Lituania

7

Lussemburgo

4

Ungheria

12

Malta

3

Paesi Bassi

13

Austria

10

Polonia

27

Portogallo

12

Romania

14

Slovenia

4

Slovacchia

7

Finlandia

7

Svezia

10

Regno Unito

29


Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 260 voti che esprimano il voto favorevole della maggioranza dei membri quando, in virtù dei trattati, debbono essere adottate su proposta della Commissione. Negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 260 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.

Un membro del Consiglio europeo o del Consiglio può chiedere che, allorché il Consiglio europeo o il Consiglio adottano un atto a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62% della popolazione totale dell’Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, l’atto non è adottato.

4. Fino al 31 ottobre 2014, qualora, a norma dei trattati, non tutti i membri del Consiglio prendano parte alle votazioni, ossia nei casi in cui si fa riferimento alla maggioranza qualificata ai sensi dell’articolo 238, paragrafo 3 [TFUE], per maggioranza qualificata si intende una proporzione dei voti ponderati, una proporzione del numero dei membri del Consiglio ed eventualmente una percentuale della popolazione degli Stati membri interessati pari a quelle previste al paragrafo 3 del presente articolo».

7 L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 182/2011 dispone, in particolare, quanto segue:

«1. Nei casi in cui si applica la procedura d’esame, il comitato esprime il proprio parere con la maggioranza prevista dall’articolo 16, paragrafi 4 e 5, [TUE] e, ove applicabile, dall’articolo 238, paragrafo 3, [TFUE], per gli atti che devono essere adottati su proposta della Commissione. I voti dei rappresentanti degli Stati membri all’interno del comitato sono ponderati nel modo stabilito nei suddetti articoli.

2. Nei casi in cui il comitato esprime un parere positivo, la Commissione adotta il progetto di atto di esecuzione.

(...)».

Fatti

8 Il 9 marzo 2017, la Commissione, nella sua qualità di presidente del comitato, ha presentato a quest’ultimo un progetto di decisione di esecuzione che elaborava le conclusioni sulle BAT, ai sensi della direttiva 2010/75, per i grandi impianti di combustione (in prosieguo: i «GIC»).

9 Con lettera del 23 marzo 2017, la Commissione ha invitato i membri del comitato ad una riunione che doveva avere luogo il 28 aprile 2017. L’oggetto di tale riunione consisteva nel procedere al voto sul parere relativo a tale progetto di decisione di esecuzione. A tale lettera era allegato un progetto d’ordine del giorno.

10 Il 30 marzo 2017, la Repubblica di Polonia ha chiesto che il comitato votasse sul parere relativo a detto progetto di decisione di esecuzione secondo le regole di voto enunciate all’articolo 3, paragrafo 3, del protocollo n. 36.

11 Il 4 aprile 2017, il servizio giuridico del Consiglio dell’Unione europea ha inviato al comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri un parere secondo il quale, in sostanza, affinché un voto su un progetto di atto venisse svolto secondo le norme applicabili prima dell’entrata in vigore del Trattato di...

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