Residencial Palladium, SL contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2021:587
Docket NumberT-207/20
Celex Number62020TJ0207
Date15 September 2021
CourtGeneral Court (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

15 settembre 2021 (*)

«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo PALLADIUM HOTELS & RESORTS – Condizioni di ricevibilità della domanda di dichiarazione di nullità – Articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001] – Articolo 56, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 63, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001

Nella causa T‑207/20,

Residencial Palladium, SL, con sede a Ibiza (Spagna), rappresentata da D. Solana Giménez, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da J. Crespo Carrillo, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale,

Palladium Gestión, SL, con sede a Ibiza, rappresentata da J. Rojo García-Lajara, avvocato, ammessa a sostituirsi alla Fiesta Hotels & Resorts, SL,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 febbraio 2020 (procedimento R 231/2019-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Residencial Palladium e la Fiesta Hotels & Resorts.

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da D. Spielmann, presidente, O. Spineanu-Matei (relatrice) e R. Mastroianni, giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 17 aprile 2020,

visto il controricorso dell’EUIPO, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 luglio 2020,

visto il controricorso dell’interveniente, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 agosto 2020,

vista l’ordinanza del 22 marzo 2021 che autorizza una sostituzione di parti,

vista la misura di organizzazione del procedimento del 23 marzo 2021 e le risposte dell’EUIPO e dell’interveniente depositate presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, l’8 e il 6 aprile 2021,

vista l’assenza di una domanda di fissazione di udienza presentata dalle parti nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento e avendo deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 30 ottobre 2002, il predecessore legale della Fiesta Hotels & Resorts, SL, alla quale l’interveniente, la Palladium Gestión, SL, è stata autorizzata a sostituirsi, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato, a sua volta sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2 Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il segno figurativo di seguito riportato:

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3 I servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 43 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei».

4 Il 26 settembre 2005, il marchio richiesto è stato registrato con il numero 2915304. È stato rinnovato fino al 30 ottobre 2022.

5 Il 2 marzo 2006, la Residencial Palladium, SA ha depositato presso l’EUIPO una domanda diretta a far dichiarare la nullità del marchio contestato per tutti i servizi per i quali era stato registrato (procedimento di dichiarazione di nullità 1544C) (in prosieguo: la «prima domanda di dichiarazione di nullità»).

6 I motivi di nullità dedotti a sostegno di tale domanda erano quelli di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 53, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento n. 207/2009, divenuto articolo 60, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento 2017/1001].

7 Il 27 marzo 2006, è stato chiesto all’EUIPO il trasferimento dell’iscrizione del marchio contestato a favore del predecessore legale dell’interveniente, il quale ha ricevuto notifica di tale trasferimento il 3 aprile 2006.

8 Il 18 aprile 2006, entro il termine impartito per porre rimedio a talune irregolarità constatate, la Residencial Palladium ha informato l’EUIPO del ritiro della prima domanda di dichiarazione di nullità.

9 Con decisione del 26 aprile 2006, la divisione di annullamento ha chiuso il procedimento di dichiarazione di nullità 1544C.

10 A seguito di un mutamento della forma giuridica, la Residencial Palladium è divenuta la Residencial Palladium, SL, ricorrente nel caso di specie.

11 Il 20 giugno 2017, la ricorrente ha depositato presso l’EUIPO una domanda diretta a far dichiarare la nullità del marchio contestato per tutti i servizi per i quali era stato registrato (procedimento di dichiarazione di nullità 15119C) (in prosieguo: la «seconda domanda di dichiarazione di nullità»).

12 I motivi di nullità dedotti a sostegno della seconda domanda di dichiarazione di nullità erano quelli di cui, da un lato, all’articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001], in quanto il marchio dell’Unione europea sarebbe stato registrato in malafede, e, dall’altro, all’articolo 52, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 40/94.

13 Con decisione del 30 novembre 2018, la divisione di annullamento ha respinto la seconda domanda di dichiarazione di nullità, con la motivazione che essa non era fondata sull’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 ed era irricevibile nella parte relativa al motivo di cui all’articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001. A quest’ultimo riguardo, essa ha ritenuto, in sostanza, che, conformemente all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001, la ricorrente non potesse presentare una nuova domanda di dichiarazione di nullità fondata su altri diritti anteriori che avrebbe potuto invocare a sostegno della prima domanda di dichiarazione di nullità.

14 Il 29 marzo 2019, la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001, avverso la decisione della divisione di annullamento, precisando che essa non contestava il rigetto della sua domanda nella parte in cui era fondata sull’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

15 Con decisione del 12 febbraio 2020 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso della ricorrente. Per quanto riguarda la portata di quest’ultimo, essa ha rilevato che il ricorso mirava soltanto a valutare se la divisione di annullamento avesse correttamente constatato l’irricevibilità della domanda di dichiarazione di nullità applicando l’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001. Dopo aver ricordato i termini di tale disposizione, essa ne ha dedotto che una domanda di dichiarazione di nullità è irricevibile quando ricorrono due condizioni, vale a dire, da un lato, che il richiedente la nullità abbia precedentemente depositato una domanda di dichiarazione di nullità contro lo stesso marchio dell’Unione europea e, dall’altro, che la nuova domanda di dichiarazione di nullità sia fondata sullo stesso diritto anteriore o su un diritto diverso da quello che costituiva il fondamento della domanda di dichiarazione di nullità iniziale, che tuttavia avrebbe potuto essere validamente invocato al momento di tale domanda iniziale. Ritenendo che tali condizioni fossero soddisfatte nel caso di specie, essa ha dichiarato irricevibile la domanda di dichiarazione di nullità.

Conclusioni

16 La ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione impugnata;

– ordinare all’EUIPO di proseguire l’esame della domanda di dichiarazione di nullità;

– condannare l’EUIPO alle spese.

17 L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

– nell’ipotesi in cui il Tribunale dovesse concludere che la commissione di ricorso ha correttamente interpretato letteralmente l’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001, respingere il ricorso e condannare la ricorrente alle spese;

– nell’ipotesi in cui il Tribunale dovesse concludere che la commissione di ricorso ha erroneamente interpretato l’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001, omettendo di tener conto della ratio legis di tale disposizione secondo un’interpretazione teleologica, annullare la decisione impugnata e condannarlo alle spese.

18 L’interveniente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Sulla competenza del Tribunale a conoscere del secondo capo delle conclusioni della ricorrente

19 Con il secondo capo delle sue conclusioni, la ricorrente chiede al Tribunale di ingiungere all’EUIPO di proseguire l’esame della seconda domanda di dichiarazione di nullità. A tal riguardo, è sufficiente ricordare che il Tribunale non è competente a pronunciare ingiunzioni nei confronti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione europea (v., in tal senso, ordinanza del 26 ottobre 1995, Pevasa e Inpesca/Commissione, C‑199/94 P e C‑200/94 P, EU:C:1995:360, punto 24 e giurisprudenza citata; v. anche, in tal senso, sentenza del 25 settembre...

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