Riflessioni a distanza sulla pronuncia della Corte Costituzionale Federale in relazione al Trattato CETA

AuthorSusanna Villani
Pages254-275

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Studi Tributari Europei 1/2017

Riflessioni a distanza sulla pronuncia della Corte Costituzionale Federale in relazione al Trattato CETA *

Susanna Villani 1

INDICE: I. Premessa. – II. Oggetto del ricorso. – III. La pronuncia della Corte Costituzionale Federale. – IV. Successivi sviluppi: un focus sull’applicazione provvisoria del CETA. – V. Conclusioni

I. Premessa

Dopo circa cinque anni di round negoziali terminati nel settembre 2014, il 21 settembre 2017 l’accordo economico e commerciale globale tra l’UE e il Canada (CETA)2è entrato in vigore in via provvisoria3. Ciò a seguito della firma apposta il 30 ottobre 2016 dal presidente del Canada e dai presidenti delle tre istituzioni europee coinvolte, ovvero Commissione europea,

*Come citare questo articolo: S. VILLANI, Riflessioni a distanza sulla pronuncia della Corte Costituzionale Federale in relazione al Trattato CETA in Studi Tributari Europei, n. 1/2017 (ste.unibo.it), pp 254-275, DOI: 10.6092/issn.2036-3583/8778.

1Susanna Villani, Assegnista di ricerca in Diritto dell’Unione europea presso l’Università di Bologna.

2Si veda, Accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, GU L 11 del 14.1.2017. Nella stessa edizione, sono presenti anche i seguenti atti: Decisione (UE) 2017/37 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra; Strumento interpretativo comune sull’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada e l’Unione europea e i suoi Stati membri; Dichiarazioni da iscrivere nel verbale del Consiglio; Decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa all’applicazione provvisoria dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra.

3Si veda, Commissione europea, L’accordo economico e commerciale UE-Canada entra in vigore, 20 settembre 2017, disponibile alla pagina http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3121_it.htm .

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Consiglio e Consiglio europeo, e l’approvazione da parte del Parlamento europeo il 15 febbraio 20174.

Il CETA si colloca tra gli accordi commerciali di nuova generazione conclusi dall’UE. In particolare, il trattato abolisce il 99% dei dazi doganali e molti altri ostacoli per gli operatori commerciali, includendo disposizioni in materia di accesso al mercato di beni, servizi, investimenti e appalti pubblici, nonché in materia di diritti di proprietà intellettuale, misure sanitarie e fitosanitarie, sviluppo sostenibile, cooperazione normativa, riconoscimento reciproco, facilitazione degli scambi, cooperazione sulle materie prime e rimozione degli ostacoli tecnici agli scambi. Inoltre, il CETA contiene disposizioni relative alla creazione di un sistema giurisdizionale per la protezione degli investimenti (ICS) indipendente, formato da un Tribunale permanente e una Corte d’appello, composti da magistrati nominati dagli Stati e competenti in materia di risoluzione delle controversie tra investitore e Stato. Questa struttura, attivabile a determinate condizioni, dovrebbe sostituire l’attuale sistema ISDS dove le controversie sono risolte da un collegio arbitrale nominato ad hoc dalle parti5, rendendo più veloce e meno onerosa la loro

4Si veda, Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2017 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, doc. 10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE).

5In merito, è particolarmente rilevante la recente decisione adottata dalla Corte di Giustizia dell’UE nel caso Achmea con cui ha dichiarato che le clausole compromissorie contenute negli accordi bilaterali sugli investimenti sono incompatibili con l’ordinamento europeo perché, tra le altre cose, lesive del principio di autonomia del diritto dell’UE. Si veda, CGUE, Repubblica Slovacca c. Achmea, sentenza del 6 marzo 2018, ECLI:EU:C:2018:158. A dimostrazione del fatto che i meccanismi per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati sono l’aspetto forse più controverso della politica commerciale dell’Unione, pare doveroso sottolineare che nell’ottobre dello scorso anno il Belgio ha richiesto alla Corte un parere circa la compatibilità del sistema giurisdizionale per la protezione degli investimenti previsto dal CETA con i trattati. Si veda, Domanda di parere presentata dal Regno del Belgio ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE (Parere 1/17), GU C 369 del 30.10.2017. Per un riferimento completo alla richiesta di parere da parte del Belgio, si veda Belgian request for an opinion from the European Court of Justice, disponibile alla pagina https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/ceta_summary.pdf .

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risoluzione6. Il CETA inoltre sancisce l’impegno delle parti a collaborare per la creazione di un Tribunale Internazionale Multilaterale per gli Investimenti la cui negoziazione da parte della Commissione è stata recentemente autorizzata dal Consiglio7. In ambito di cooperazione regolamentare, l’accordo prevede poi l’istituzione di una serie di comitati specializzati che fanno capo al Comitato misto CETA, co-presieduto dal Ministro del Commercio canadese e dal Commissario europeo al commercio. Il Comitato misto CETA, il cui funzionamento è disciplinato nel capo 26 dell’accordo, è responsabile di tutte le questioni riguardanti il commercio e gli investimenti tra le parti, dell’attuazione del trattato e della sua interpretazione. Inoltre, esso può decidere circa le modifiche da apportare al testo dell’accordo, modificare allegati e protocolli e ampliare le categorie che ricadono nei diritti di proprietà intellettuale.

Alla luce di ciò, il CETA rappresenta un trattato particolarmente rilevante per la politica commerciale comune per la quale, ai sensi dell’art. 207 TFUE, l’Unione detiene una competenza esclusiva. Ciononostante, esso è anche un esempio di accordo “misto”, ovvero un accordo che per la sua entrata in vigore necessita delle ratifiche sia da parte delle istituzioni europee che di ciascuno Stato membro in quanto disciplina materie che non sono di competenza esclusiva dell’Unione8. In realtà, in una prima fase, la

6Si veda, D. Gallo, “Portata, estensione e limiti del nuovo sistema di risoluzione delle controversie in materia d’investimenti nei recenti accordi sul libero scambio dell’Unione Europea”, in Diritto del Commercio Internazionale, 2016, pp. 846-852.

7Si veda, Consiglio dell’Unione europea, Direttive di negoziato relative a una convenzione che istituisce un tribunale multilaterale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti, 20 marzo 2018, disponibile alla pagina http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12981-2017-ADD-1-DCL-1/en/pdf.

8Allo stato attuale hanno provveduto alla ratifica dell’accordo nove Stati membri, ovvero Lituania, Danimarca, Malta, Spagna, Estonia, Croazia, Repubblica Ceca, Portogallo e Lettonia. Il tema della cosiddetta “mixity” in relazione agli accordi di nuova generazione è ancora oggetto di dibattito. Per una prima ricostruzione della rilevanza degli accordi misti, si veda A. Rosas, “Mixed Union – Mixed Agreements”, in M. Koskenniemi, International Law Aspects of the European Union, Brill, 1997; E. Neframi, “Mixed Agreements as a Source of European Union Law”, in International Law as Law of the European Union, Brill, 2011, pp. 325-349. Inoltre, per recenti approfondimenti, si veda, M. Gatti, “La politica commerciale dopo il Parere 2/15: verso accordi ‘EU-only’ senza ISDS/ICS?”, in Quaderni di SIDIBlog, giugno 2017, disponibile alla pagina http://www.sidiblog.org/2017/06/19/la-politica-commercialedopo-il-parere-215-verso-accordi-eu-only-senza-isdsics/ ; H. Lenk, “Mixity in EU Foreign

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Commissione europea aveva auspicato che esso entrasse in vigore come un accordo “EU-only” 9, incontrando però l’opposizione degli Stati membri10. Per consentirne una rapida firma, la Commissione si è resa quindi disponibile a riconoscere la natura mista dell’accordo e nel luglio 2016 ha presentato al Consiglio un pacchetto di proposte relative alla sua firma, conclusione e applicazione provvisoria per le parti relative alla sola competenza esclusiva dell’Unione11. Il Consiglio, che ai sensi dell’art. 218 TFUE assume un ruolo considerevole nelle fasi di autorizzazione all’avvio dei negoziati e di conclusione degli accordi internazionali, avrebbe dovuto pronunciarsi in merito al CETA entro il 18 ottobre 2016, ma la decisione è slittata al successivo 28 ottobre. Difatti, la procedura di conclusione dell’accordo, e in modo particolare la sua natura di accordo misto, nonché la sua applicazione provvisoria sono state oggetto di un profondo dibattito in seno agli organi

Trade Policy Is Here to Stay: Advocate General Sharpston on the Allocation of Competence for the Conclusion of the EU-Singapore Free Trade Agreement”, in European Papers, Vol. 2,
n. 1, 2017, pp. 357-382, disponibile alla pagina http://www.europeanpapers.eu/en/europeanforum/mixity-in-eu-foreign-trade-policy-is-hereto-stay-ag-sharpston-on-the-allocation-of-competence ; G. Van Der Loo, The Court’s Opinion on the EU-Singapore FTA: Throwing off the shackles of mixity?, CEPS Publications 2017, disponibile alla pagina...

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