Right to Know CLG v An Taoiseach.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:910
Date23 November 2023
Docket NumberC-84/22
Celex Number62022CJ0084
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

23 novembre 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Convenzione di Aarhus – Direttiva 2003/4/CE – Accesso del pubblico all’informazione ambientale – Rigetto di una richiesta di informazione – Verbali delle riunioni di un governo – Discussioni concernenti le emissioni di gas a effetto serra – Articolo 4, paragrafi 1 e 2 – Eccezioni al diritto di accesso all’informazione – Nozioni di “comunicazioni interne” e di “deliberazioni interne delle autorità pubbliche” – Ricorso giurisdizionale – Annullamento della decisione di rifiuto – Eccezione applicabile individuata nella sentenza – Autorità di cosa giudicata»

Nella causa C‑84/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla High Court (Alta Corte, Irlanda), con decisione dell’8 febbraio 2022, pervenuta in cancelleria l’8 febbraio 2022, nel procedimento

Right to Know CLG

contro

An Taoiseach,

LA CORTE (Quarta Sezione)

composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, O. Spineanu-Matei, J.-C. Bonichot (relatore), S. Rodin e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Right to Know CLG, da D. Browne, BL, F. Logue, solicitor, e N.J. Travers, SC;

– per l’An Taoiseach e l’Irlanda, da M. Browne, E. O’Hanrahan e A. Joyce, in qualità di agenti, assistiti da A. Carroll, BL, e B. Kennedy, SC;

– per la Commissione europea, da G. Gattinara e L. Haasbeek, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 maggio 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera e), e dell’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU 2003, L 41, pag. 26), nonché sui principi dell’autorità di cosa giudicata e di effettività.

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Right to Know CLG, un’organizzazione senza scopo di lucro di diritto irlandese, e l’An Taoiseach (Primo Ministro, Irlanda) in merito a una richiesta rivolta al governo irlandese, l’8 marzo 2016, e diretta ad ottenere l’accesso a tutti i documenti relativi alle discussioni in seno al Consiglio dei ministri concernenti le emissioni di gas a effetto serra dell’Irlanda, avvenute nel corso di riunioni svoltesi negli anni dal 2002 al 2016 (in prosieguo: la «richiesta dell’8 marzo 2016 di accesso all’informazione ambientale»).

Contesto normativo

Diritto internazionale

3 La Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 (GU 2005, L 124, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Aarhus»), al suo articolo 4, paragrafi 3 e 4, così dispone:

«3. Una richiesta di informazioni ambientali può essere respinta:

(...)

c) se riguarda documenti ancora in corso di elaborazione o comunicazioni interne delle autorità pubbliche, qualora tale deroga sia prevista dalla legge o dalla prassi nazionale, tenendo conto dell’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni.

4. Una richiesta di informazioni ambientali può essere respinta, qualora la divulgazione di tali informazioni possa pregiudicare:

a) la segretezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, ove sia prevista dal diritto nazionale;

(...)».

Diritto dellUnione

4 Il considerando 16 della direttiva 2003/4 così recita:

«Il diritto all’informazione implica che la divulgazione dell’informazione sia ritenuta un principio generale e che alle autorità pubbliche sia consentito respingere una richiesta di informazione ambientale in casi specifici e chiaramente definiti. Le ragioni di rifiuto dovrebbero essere interpretate in maniera restrittiva, ponderando l’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni con l’interesse tutelato dal rifiuto di divulgarle. Le ragioni del rifiuto dovrebbero essere comunicate al richiedente entro il periodo stabilito dalla presente direttiva».

5 Ai sensi dell’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Obiettivi»:

«Gli obiettivi della presente direttiva sono i seguenti:

a) garantire il diritto di accesso all’informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse e stabilire i termini e le condizioni di base nonché modalità pratiche per il suo esercizio; (...)».

6 L’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(...)

2) “autorità pubblica”:

a) il governo o ogni altra amministrazione pubblica, compresi gli organi consultivi pubblici, a livello nazionale, regionale o locale;

(...)

3) “informazione detenuta da un’autorità pubblica”: l’informazione ambientale che è in suo possesso e che è stata prodotta o ricevuta da detta autorità;

(...)

5) “richiedente”: ogni persona fisica o giuridica che chiede l’informazione ambientale;

(...)».

7 L’articolo 4 della medesima direttiva, intitolato «Eccezioni», enuncia quanto segue:

«1. Gli Stati membri possono disporre che una richiesta di informazione ambientale sia respinta nei seguenti casi:

(...)

e) se la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenendo conto dell’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione.

(...)

2. Gli Stati membri possono disporre che la richiesta di informazione ambientale sia respinta qualora la divulgazione di tale informazione rechi pregiudizio:

a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche qualora essa sia prevista dal diritto;

(...)

I motivi di rifiuto di cui ai paragrafi 1 e 2 sono interpretati in modo restrittivo tenendo conto nel caso specifico dell’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione. In ogni caso specifico l’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione è ponderato con l’interesse tutelato dal rifiuto. Gli Stati membri non possono, in virtù del paragrafo 2, lettere a), d), f), g) e h), disporre che una richiesta sia respinta se quest’ultima concerne informazioni sulle emissioni nell’ambiente.

(...)

4. L’informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per loro conto e oggetto di richiesta è messa a disposizione in maniera parziale quando è possibile estrarre dal resto dell’informazione richiesta le informazioni indicate al paragrafo 1, lettere d) ed e), o al paragrafo 2.

(...)».

8 L’articolo 6 della direttiva 2003/4, intitolato «Accesso alla giustizia», impone agli Stati membri di provvedere affinché il richiedente di informazioni ambientali, allorché reputa che la sua richiesta sia stata ignorata o infondatamente respinta, non abbia ricevuto una risposta adeguata o non sia stata trattata ai sensi delle disposizioni di tale direttiva, possa proporre un ricorso amministrativo o giurisdizionale contro gli atti o le omissioni della pubblica autorità interessata.

Diritto irlandese

Costituzione irlandese

9 L’articolo 28, paragrafo 4, della Bunreacht na hÉireann (Costituzione irlandese) così dispone:

«(...)

2° Il governo si riunisce e agisce in qualità di autorità collettiva (...).

3° La riservatezza delle discussioni svoltesi durante le riunioni del governo è rispettata in qualsiasi circostanza, a meno che la High Court (Alta Corte) ne decida la divulgazione in relazione a un caso specifico:

i) nell’interesse dell’amministrazione della giustizia da parte di un giudice, o

ii) in virtù di un interesse pubblico prevalente, conformemente a una richiesta in tal senso presentata da una commissione nominata dal governo o da un ministro del governo sotto l’autorità delle Houses of the Oireachtas (Camere del Parlamento) per indagare su una questione da esse dichiarata di importanza pubblica.

(...)».

Regolamenti sull’accesso all’informazione ambientale

10 La direttiva 2003/4 è stata recepita nel diritto irlandese dagli European Communities (Access to Information on the Environment) Regulations 2007 (S.I. nº 133/2007) [regolamenti del 2007 – Comunità europee (accesso all’informazione ambientale)] (in prosieguo: i «regolamenti sull’accesso all’informazione ambientale»).

11 L’articolo 8 di tali regolamenti prevede taluni motivi obbligatori di rigetto di una richiesta di accesso all’informazione ambientale. L’eccezione relativa alle «deliberazioni interne» è trasposta da tale articolo, lettera a), iv).

12 Ai sensi dell’articolo 8, lettera b), di detti regolamenti, un’autorità pubblica non mette a disposizione informazioni in materia ambientale «nei limiti in cui ciò implicherebbe la divulgazione di discussioni nel corso di una o più riunioni del governo».

13 L’articolo 9 dei regolamenti sull’accesso all’informazione ambientale enuncia i motivi in base ai quali una richiesta di accesso all’informazione ambientale può essere respinta. L’eccezione relativa alle «comunicazioni interne» è trasposta da tale articolo 9, paragrafo 2, lettera d).

14 Ai sensi dell’articolo 10 dei regolamenti sull’accesso all’informazione ambientale:

«1. Fatti salvi gli articoli 8 e 9, paragrafo 1, lettera c), una richiesta di informazione ambientale non può essere respinta se la richiesta concerne informazioni sulle emissioni nell’ambiente.

2. Il riferimento, nel paragrafo 1, alle informazioni sulle emissioni nell’ambiente non include un riferimento ad eventuali discussioni sulla questione di tali emissioni nel corso di riunioni del governo.

3. L’autorità pubblica esamina ciascuna domanda individualmente e pondera l’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni con l’interesse tutelato dal rifiuto di divulgarle.

4. I motivi di...

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